• Aucun résultat trouvé

4. Analisi dei termini in lingua italiana

4.1 Testi internazionali e italiani

4.1.1 Requisiti patrimoniali

Nei termini relativi ai requisiti patrimoniali vi sono varie differenze terminologiche tra i testi dell’UE e della normativa nazionale e i documenti della BRI, con una preferenza per l’equivalente inglese in questi ultimi. Di seguito sono riportati gli esempi tratti dai documenti delle tre istituzioni prese in considerazione :

“49. Il patrimonio di vigilanza complessivo è composto dalla somma algebrica degli elementi di seguito specificati.

1. Patrimonio di base o Tier 1 (in grado di assorbire le perdite in condizioni di continuità d’impresa o going concern):

a. patrimonio di qualità primaria (Common Equity Tier 1);

b. Tier 1 aggiuntivo.

2. Patrimonio supplementare o Tier 2 (in grado di assorbire le perdite in caso di crisi – gone concern).” (CBVB 2011: 13)

“Subordinatamente agli articoli 93 e 94, gli enti soddisfano sempre i seguenti requisiti in materia di fondi propri:

a) un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5 %;

b) un coefficiente di capitale di classe 1 del 6 %;

c) un coefficiente di capitale totale dell'8 %.” (CRR 575/2013 art. 92)

“La condizione di cui al primo comma, lettera d), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che gli strumenti siano inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 ai sensi dell'articolo 484, paragrafo 3, purché abbiano rango pari.” (CRR 575/2013 art. 52)

“l’ammontare di fondi propri detenuto dalla banca, suddiviso come segue:

(i) capitale primario di classe 1;

(ii) capitale aggiuntivo di classe 1;

(iii) capitale di classe 2;” (Banca d’Italia 2013: parte I, titolo II, cap. 1, sez. V)

“Gli aggregati “patrimonio di base” e “patrimonio supplementare”, indicati nel presente allegato, sono da intendersi riferiti – ai fini dell’applicazione della citata Sez. II, par. 9.1 – rispettivamente, al

“capitale di classe 1” e al “capitale di classe 2” come calcolati in applicazione del CRR e del presente Capitolo.” (Banca d’Italia 2013: parte II, cap. 14, allegato A )

“common equity tier 1 (CET1) ratio”, il coefficiente di capitale primario di classe 1 determinato ai sensi dell’art. 92 CRR.” (Banca d’Italia 2013: parte III, cap. 3, sez.1)

Total capital: patrimonio di vigilanza complessivo composto da Tier 1 più Tier 2 (CBVB 2011: 13).

Italiano BRI Italiano UE Italiano normativa italiana

Capitale totale Patrimonio di vigilanza

Capitale totale

Total capital

Tier 1 Capital: categoria di capitale capace di coprire le perdite in continuità d’impresa (CBVB 2011: 13).

Italiano BRI Italiano UE Italiano normativa italiana

Common equity Tier 1: categoria di capitale composta da azioni ordinarie e utili non distribuiti (CBVB 2011: 3).

Italiano BRI Italiano UE Italiano normativa italiana

Additional Tier 1: categoria di capitale “composta da strumenti subordinati che corrispondano dividendi o interessi in modo totalmente discrezionale e non cumulativo e non presentino né una data di scadenza né incentivi al rimborso anticipato” (CBVB 2011: 3).

Italiano BRI Italiano UE Italiano normativa italiana

Tier 1 aggiuntivo

T1A

Capitale aggiuntivo di classe 1

Capitale aggiuntivo di classe 1

Tier 2 Capital: : categoria di capitale “in grado di assorbire le perdite in caso di crisi”

(CBVB 2011: 13).

Italiano BRI Italiano UE Italiano normativa italiana

Patrimonio supplementare

Tier 2

T2

Capitale di classe 2 Patrimonio supplementare

Capitale di classe 2

Nei testi della BRI le varianti italiane, comunque diverse da quelle presenti nei testi dell’UE, vengono spesso accompagnate dal termine inglese, che ritorna poi a più riprese nel testo. La tendenza a privilegiare i termini in inglese è notevole per “Common equity Tier 1”, l’espressione più frequente all’interno del testo insieme alla sigla “CET1”. L’equivalente in italiano “patrimonio di qualità primaria” ricorre solo due volte e in uno dei due casi è comunque accompagnato dal termine in inglese. I termini “Tier 1” e “Tier 2”, invece, nonostante siano presenti nel testo, vengono utilizzati meno degli equivalenti in italiano “patrimonio di base” e “patrimonio supplementare”.

Per quel che riguarda il “patrimonio di vigilanza complessivo” non è proposto l’equivalente in lingua inglese, ma all’interno del testo si riscontra l’utilizzo del sinonimo “patrimonio di vigilanza totale” o più semplicemente “patrimonio di vigilanza”, che risulta essere il più utilizzato. Inoltre nelle tabelle presenti nel documento appare tre volte la dicitura “capitale totale”, ovvero quella usata anche nel regolamento europeo.

Fig.2

Fonte: Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari, allegato 1 (CBVB 2011)

Infine per Tier 1 aggiuntivo nel testo della BRI viene utilizzata solo questa denominazione e non vengono fornite varianti.

I termini in lingua inglese non sono mai presenti nei testi dell’UE: ad esempio il termine “Common equity Tier 1” e la rispettiva “CET1”, ricorrenti nel documento della BRI, non sono mai utilizzati all’interno del regolamento 575/2013. Infatti al loro posto viene sempre impiegata l’espressione

“capitale primario di classe 1”. Lo stesso vale per i termini “Tier 1” e “Tier 2” che non compaiono mai nel regolamento europeo.

Da questo punto di vista la normativa italiana sembra a metà tra le due tendenze, poiché in linea generale vengono impiegati termini in italiano con ricorso sporadico ai termini in inglese (“Common equity Tier 1”, “Tier 1” e “CET1”). Nella Circolare è inoltre presente una volta l’espressione “total capital”, seppure accompagnata dalla variante italiana “capitale totale”.

Inoltre sono riscontrabili alcune differenze nei testi delle tre istituzioni anche nelle varianti in italiano: nel regolamento UE vengono preferiti i termini “capitale di classe 1”, “capitale aggiuntivo di classe 1” e “capitale di classe 2” rispetto a “patrimonio di base”, “Tier 1 aggiuntivo” e “patrimonio supplementare” usati nel documento della BRI. Anche in questo caso la normativa italiana si trova a metà strada tra le due tendenze, poiché sia “patrimonio di base” che

“patrimonio supplementare” sono impiegati nella Circolare n°285, tuttavia vengono menzionati anche gli equivalenti “capitale di classe 1” e “capitale di classe 2”, probabilmente per non creare confusione nei lettori. Viene infatti specificato chiaramente che le espressioni sono equivalenti:

“Gli aggregati “patrimonio di base” e “patrimonio supplementare”, indicati nel presente allegato, sono da intendersi riferiti – ai fini dell’applicazione della citata Sez. II, par. 9.1 – rispettivamente, al

“capitale di classe 1” e al “capitale di classe 2” come calcolati in applicazione del CRR e del presente Capitolo.” (Banca d’Italia 2013: parte II, cap. 14, allegato A)