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4. Analisi dei termini in lingua italiana

4.2 Normativa svizzera in lingua italiana

Nei prossimi paragrafi verrà presentata l’analisi della normativa svizzera in lingua italiana, con la stessa suddivisione già impiegata per l’analisi dei testi internazionali e italiani. Alcune tabelle riassuntive seguono gli esempi tratti dai documenti analizzati, con la lista dei termini riscontrati nella normativa svizzera e i termini in inglese della BRI, utilizzati come punto di riferimento anche per l’analisi degli altri documenti in italiano. Infine, al paragrafo 4.2.5 è stata inserita una sintesi sulle differenze riscontrate tra la normativa svizzera e i testi italiani e internazionali.

4.2.1 Requisiti patrimoniali

Nella versione in italiano dell’Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP) i provvedimenti riguardanti i requisiti patrimoniali vengono presentati con termini diversi rispetto a quelli impiegati dalle altre istituzioni:

I fondi propri computabili si compongono dei fondi propri di base («Tier 1 Capital», T1) e dei fondi propri complementari («Tier 2 Capital», T2). (OFoP art. 18 )

I fondi propri di base si compongono dei fondi propri di base di qualità primaria («Common Equity Tier 1», CET1) e dei fondi propri di base supplementari («Additional Tier 1», AT1). (OFoP art. 18)

Total capital: patrimonio di vigilanza complessivo composto da Tier 1 più Tier 2 (CBVB 2011: 13).

Capitale complessivo

Tier 1 Capital: categoria di capitale capace di coprire le perdite in continuità d’impresa (CBVB 2011: 13).

Fondi propri di base

Tier 1 Capital

T1

Common equity Tier 1: categoria di capitale composta da azioni ordinarie e utili non distribuiti (CBVB 2011: 3).

Fondi propri di base di qualità primaria

Common equity Tier 1

CET1

Additional Tier 1: categoria di capitale

“composta da strumenti subordinati che corrispondano dividendi o interessi in modo totalmente discrezionale e non cumulativo e non presentino né una data di scadenza né incentivi al rimborso anticipato” (CBVB 2011: 3)

Fondi propri di base supplementari

Additional Tier 1

AT1

Tier 2 Capital: : categoria di capitale

“in grado di assorbire le perdite in caso di crisi” (CBVB 2011: 13).

Fondi propri complementari

Tier 2 Capital

T2

Nell’Ordinanza vengono utilizzati sia termini in lingua italiana, sostanzialmente differenti da quelli incontrati finora, sia i termini originali in lingua inglese accompagnati dalle rispettive sigle. Questi ultimi vengono però usati solo sporadicamente rispetto alle espressioni in italiano. È quindi probabile che siano stati inseriti come riferimento, in modo da permettere al lettore di orientarsi facilmente anche rispetto ai termini impiegati dal Comitato di Basilea. Le sigle vengono poi riprese alcune volte del testo, sebbene non vengano usate correntemente:

Nel caso degli strumenti propri di capitale proprio, per ogni componente (CET1, AT1 e T2) vanno determinate le seguenti posizioni nette, da dedurre conformemente agli articoli 32–34 dalla componente corrispondente […] (OFoP art. 52)

Riguardo ai termini in lingua italiana l’italiano della normativa svizzera privilegia l’espressione

“fondi propri” rispetto a “capitale” o “patrimonio” in quasi tutti i termini chiave analizzati tranne

“capitale complessivo”.

4.2.2 Buffer anticiclico e di conservazione del capitale

Anche nel caso dei buffer è possibile osservare alcune particolarità nell’italiano impiegato nella normativa svizzera:

Le esigenze relative al cuscinetto di fondi propri devono essere adempiute mediante fondi propri di base di qualità primaria. (OFoP art. 129)

La Banca nazionale svizzera può proporre al Consiglio federale di obbligare le banche a detenere, sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria, un cuscinetto anticiclico […] (OFoP art. 44)

Capital conservation buffer:

accantonamenti di capitale operati dalle banche allo scopo di utilizzare tali riserve per assorbire eventuali perdite (CBVB alla presenza di rischi sistemici, causati in particolare dall’aumento del credito aggregato (CBVB 2011: 63).

Cuscinetto anticiclico

Per entrambi i provvedimenti viene usato il termine “cuscinetto”; tuttavia “buffer” viene impiegato una volta all’interno del testo, seppure tra parentesi e tra virgolette:

Sono escluse dal computo le eccedenze di capitale attribuibili agli azionisti minoritari calcolate sulla base di esigenze che includono il cuscinetto («buffer») di fondi propri e i fondi propri supplementari.

(OFoP art. 21) 4.2.3 Leva finanziaria

Per il provvedimento sulla leva finanziaria è stato possibile riscontrare il termine in lingua inglese, accanto a quelli utilizzati in lingua italiana:

La FINMA può obbligare le banche, nel periodo di osservazione destinato a fissare l’indice massimo di leva finanziaria («leverage ratio»), a presentare un rapporto conformemente alle norme degli standard minimi di Basilea. (OFoP art. 46)

L’esposizione totale corrisponde al denominatore dell’indice di leva finanziaria («leverage ratio») calcolato secondo gli standard minimi di Basilea. (OFoP art. 135)

Leverage ratio: indice non basato sul rischio volto a evitare l’accumulo di una leva finanziaria eccessiva e definito come il rapporto tra la misura del patrimonio e la misura dell’esposizione (CBVB 2014b: 1-2).

Indice di leva finanziaria

Indice massimo di leva finanziaria

Leverage ratio

Anche in questo caso l’equivalente in lingua inglese appare solo raramente all’interno del testo ed è sempre accompagnato dagli equivalenti in lingua italiana, che non si discostano molto da quelli impiegati nelle altre istituzioni.

4.2.4 Provvedimenti riguardanti la liquidità

Per i nuovi standard sulla liquidità è stata presa in considerazione l’Ordinanza sulla liquidità delle banche (OLiq RU 2012 7251), da cui vengono riportati gli esempi seguenti:

Lo scopo della quota di liquidità a breve termine (Liquidity Coverage Ratio, LCR) è di garantire che le banche mantengano sufficienti attività liquide di elevata qualità (High Quality Liquid Assets, HQLA) […](OLiq art. 12)

Su richiesta della banca, la FINMA può esonerare dall’adempimento del requisito LCR le succursali estere in Svizzera […] (OLiq art. 14)

Liquidity coverage ratio: requisito di liquidità secondo il quale le banche devono disporre di sufficienti attività liquide di alta qualità non vincolate per superare uno scenario di stress di 30 giorni (CBVB 2013a: 4).

LCR

Liquidity Coverage Ratio

Quota di liquidità a breve termine

L’espressione in lingua italiana “quota di liquidità a breve termine” utilizzata nell’Ordinanza è presente nel testo solo una volta in tutto il testo, come avviene anche per l’inglese “Liquidity Coverage Ratio”, in corsivo nel testo originale. Il termine più utilizzato è infatti “LCR”, mentre le altre due espressioni sono presenti soltanto all’inizio dell’articolo 12, in cui questo provvedimento viene menzionato per la prima volta.

Anche il requisito NSFR viene presentato in modo simile:

Essa è segnatamente autorizzata a rilevare dati ai fini del computo della quota strutturale di liquidità (Net Stable Funding Ratio, NSFR) e, se necessario, di ulteriori indicatori a livello di gruppo

finanziario e di singolo istituto. (OLiq art. 3)

La società di audit è tenuta a confermare l’esattezza del rendiconto riguardante la NSFR (OLiq art. 4) Net stable funding ratio:

provvedimento volto ad incoraggiare il finanziamento a lungo termine delle attività. Viene definito come il rapporto tra l’ammontare disponibile di provvista italiano accompagnata dal termine in inglese e dalla rispettiva sigla; nell’articolo 4 viene invece riportata solo la sigla. La sigla “NSFR” è quindi quella maggiormente utilizzata, nonostante ricorra

solo due volte all’interno del testo. Nell’Ordinanza sulla liquidità delle banche, infatti, il provvedimento NSFR ha un ruolo marginale, poiché buona parte del testo è dedicata al LCR.

In ogni caso, l’espressione completa “Net Stable Funding Ratio” è in corsivo come avviene anche per “Liquidity Coverage Ratio”. Si può inoltre notare una differenza nell’articolo utilizzato davanti alla sigla “NSFR”: nell’articolo 4 è infatti considerata femminile, probabilmente seguendo l’articolo utilizzato nell’espressione italiana “quota strutturale di liquidità”, mentre nei testi della BRI è considerato maschile.

4.2.5 Sintesi

In generale nella normativa svizzera vengono impiegati sia i termini in italiano che quelli in inglese, accompagnati dalle sigle. Questa tendenza generale lascia spazio ad alcune eccezioni, come avviene nel caso dei buffer: il termine in inglese viene presentato solo accanto a “cuscinetto di fondi propri”, tuttavia non si tratta dell’espressione completa in inglese “capital conservation buffer”, ma solo del termine “buffer”, posto tra parentesi e tra virgolette. Inoltre ciò non avviene per

“cuscinetto anticiclico”, a cui non viene affiancato alcun equivalente in lingua inglese.

Per i requisiti patrimoniali, i buffer e la leva finanziaria, le espressioni in italiano sono presenti varie volte all’interno del testo, mentre quelle in inglese ricorrono solo in modo sporadico. I termini in italiano sono quindi quelli maggiormente utilizzati. La situazione è al contrario se si osservano i provvedimenti riguardanti la liquidità: in questo caso, infatti, sono le espressioni in italiano ad apparire solo una volta, mentre sono le sigle “LCR” e “NSFR” ad essere le più utilizzate.

Nell’uso dell’inglese e dell’italiano la normativa svizzera appare piuttosto coerente: quando il provvedimento viene nominato per la prima volta, infatti, è presente l’espressione in italiano, con l’inglese e la rispettiva sigla tra parentesi. Si può quindi osservare una certa sistematicità nella presentazione dei provvedimenti, sebbene siano presenti alcune eccezioni. Il metodo con cui i provvedimenti vengono descritti per la prima volta (termine in italiano + termine in inglese + sigla) viene ripreso all’interno dell’ordinanza OFoP anche nei titoli delle sezioni in cui le varie misure vengono spiegate più in dettaglio. Tuttavia nel caso dei fondi propri di base di qualità primaria viene citata solo la sigla “CET1”, senza l’espressione completa “common equity Tier 1”. Al contrario accanto a “fondi propri complementari” è presente “Tier 2”, ma manca la sigla “T2”, che veniva invece menzionata all’inizio della parte sui fondi propri computabili.

Un’altra osservazione fondamentale per l’analisi della normativa svizzera riguarda i termini in italiano: quasi tutte le espressioni utilizzate, infatti, sono piuttosto diverse da quelle impiegate dalla

BRI, dall’UE o dalla normativa italiana. In particolare nelle ordinanze svizzere si parla sempre di

“fondi propri” (“fondi propri di base”, “fondi propri complementari” ecc.), mentre le altre istituzioni impiegano “capitale” o “patrimonio” per esprimere gli stessi concetti. L’espressione

“fondi propri” è presente all’interno degli altri documenti analizzati, ma non viene utilizzata nei termini presi in considerazione. In ogni caso alcuni termini si avvicinano a quelli dei testi redatti dal Comitato di Basilea, come nel caso di “fondi propri di base” e “fondi propri di qualità primaria”, molto simili a “patrimonio di base” e “patrimonio di qualità primaria” presenti nei documenti della BRI.