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4. Analisi dei termini in lingua italiana

4.1 Testi internazionali e italiani

4.1.3 Leva finanziaria

Si riscontrano differenze anche nelle espressioni impiegate per il provvedimento riguardante la leva finanziaria.

Nei documenti della BRI e nella normativa nazionale viene privilegiato il termine “indice” ed è possibile anche osservare l’utilizzo del termine in inglese “leverage ratio”:

“In considerazione di ciò il Comitato introduce un indice di leva finanziaria (leverage ratio) con i seguenti obiettivi: […]” (CBVB 2011: 5)

Ai sensi dell’art. 499, par. 3 CRR, nel periodo che intercorre fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 le banche calcolano il proprio indice di leva finanziaria come dato di fine trimestre [...](Banca d’Italia 2013: parte II, cap. 12, sez. II)

Relativamente al rischio di leva finanziaria eccessiva, le banche dovranno fare riferimento a indicatori quali il leverage ratio” (Banca d’Italia 2013: parte I, titolo III, cap.1, sez.II)

Tuttavia nel caso della BRI l’espressione in inglese ricorre sempre tra parentesi, ed è accompagnata dall’equivalente italiano in tutto il testo. Inoltre nella Circolare n°285 il termine ricorre solo una volta. Nel regolamento europeo, invece, viene impiegata l’espressione “coefficiente di leva finanziaria”:

“1. Per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria calcolato conformemente all'articolo 429 e la gestione del rischio di leva finanziaria eccessiva, l'ente pubblica le seguenti informazioni: […]” (CRR 575/2013 art. 451)

Leverage ratio: indice non basato sul rischio volto a evitare l’accumulo di una leva finanziaria eccessiva e definito come il rapporto tra la misura del patrimonio e la misura dell’esposizione (CBVB 2014b : 1-2).

Italiano BRI Italiano UE Italiano normativa italiana osservare alcune differenze tra i testi della BRI e quelli della legislazione europea e nazionale. In

questo caso i testi presi in esame per i testi normativi europei sono il regolamento UE 575/2013, la direttiva 2013/36 e il regolamento delegato UE/2015/61 della Commissione, mentre per i documenti della BRI “Basilea 3 – Il Liquidity Coverage ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità” del 2013 e “Basilea 3 – Schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità” del 2010. Per la normativa nazionale i termini riguardanti la liquidità sono stati riscontrati sempre nella Circolare n°285. Analizzando il primo provvedimento adottato dal Comitato di Basilea, relativo al Liquidity Coverage Ratio, si riscontrano differenze sia nell’utilizzo del termine in inglese e della rispettiva sigla “LCR” che nella traduzione di questo termine in italiano.

Nei testi considerati per la BRI “liquidity coverage ratio”, è presente già nel titolo di uno dei documenti, e ricorre svariate volte sia nel documento “Basilea 3 – Schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità” che in “Basilea 3 – Il Liquidity Coverage ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità”:

“A tal fine il Comitato ha elaborato l’indice di copertura della liquidità, o Liquidity Coverage Ratio (LCR)” (CBVB 2010a: 1-2)

“Questo documento introduce l’indicatore a breve termine o Liquidity Coverage Ratio (LCR), una delle riforme fondamentali elaborate dal Comitato di Basilea per promuovere un sistema bancario più robusto.” (CBVB 2013a: 1)

In ogni caso, come si può notare negli esempi, la dicitura inglese non è l’unica utilizzata. Nel testo della BRI è presente infatti anche “indice di copertura della liquidità”, e in entrambi viene impiegato “indicatore a breve termine” con la rispettiva variante “indicatore di breve termine”.

La sigla “LCR” risulta comunque la più utilizzata nei testi della BRI per indicare questo provvedimento.

Dai testi dell’Unione europea è possibile ricavare i seguenti esempi:

“2. L'ente creditizio mantiene un coefficiente di copertura della liquidità almeno del 100 %.” (Reg.

delegato 2015/61 art. 4)

“[…] a) il 60 % del requisito di copertura della liquidità a decorrere dal 1° ottobre 2015;” (Reg.

delegato 2015/61 art. 38)

Nel regolamento delegato UE 2015/61 vengono utilizzate le espressioni “coefficiente di copertura della liquidità” e “requisito di copertura della liquidità”. Mentre nel regolamento europeo 575/2013 è possibile ritrovare in un caso la prima espressione, la seconda non è presente ed è sostituita dalla variante “requisito in materia di copertura della liquidità”:

“[…] a) il 60 % del requisito in materia di copertura della liquidità nel 2015;” (CRR 575/2013 art.

460)

Una ricerca di “liquidity coverage ratio”, rivela che questo termine non appare nemmeno una volta all’interno dei testi legislativi europei, come avviene anche per la relativa sigla “LCR”.

Nella normativa nazionale si riscontra l’utilizzo del termine in inglese con la relativa sigla, insieme ad un’espressione in italiano:

“Basilea 3” prevede, altresì, nuovi requisiti e sistemi di supervisione del rischio di liquidità, incentrati su un requisito di liquidità a breve termine (Liquidity Coverage Ratio – LCR) […]” (Banca d’Italia 2013: premessa)

Liquidity coverage ratio: requisito di liquidità secondo il quale le banche devono disporre di sufficienti attività liquide di alta qualità non vincolate per superare uno scenario di stress di 30 giorni (CBVB 2013a: 4).

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Prendendo in considerazione il secondo provvedimento, il Net Stable Funding Ratio (NSFR), anche in questo caso sono presenti alcune differenze, sia nell’impiego del termine inglese sia nell’utilizzo degli equivalenti in italiano. Per i testi della BRI possono essere analizzati solo i documenti

“Basilea 3 – Schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità”, e “Basilea 3 – Il Liquidity Coverage ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità” poiché il testo specifico su questo provvedimento “Basel III: the net stable funding ratio” è disponibile sul sito internet della BRI solo in lingua inglese. Nei documenti si trovano i seguenti termini:

“Il coefficiente dei fondi di approvvigionamento stabili, o Net Stable Funding Ratio (NSFR), ha un orizzonte temporale di un anno ed è stato elaborato per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile.” (CBVB 2010a: 2)

“A questo scopo l’LCR è integrato dall’indicatore strutturale o Net Stable Funding Ratio (NSFR), non trattato in questo documento, che ha un orizzonte temporale di un anno.” (CBVB 2013a: 2) Nei testi presi in esame l’espressione “coefficiente dei fondi di approvvigionamento stabili” è presente all’interno del testo del 2010, mentre “indicatore strutturale” è presente in entrambi.

L’espressione in inglese “Net Stable Funding Ratio” è presente anch’essa in entrambi i testi, ma

come avviene per l’LCR, anche in questo caso la sigla in inglese “NSFR” è quella impiegata più di frequente in entrambi i documenti.

All’interno del regolamento 575/2013 e della direttiva 2013/36 sono invece presenti le seguenti espressioni:

“Il CBVB ha quindi deciso che il coefficiente netto di finanziamento stabile sarà soggetto a un periodo di osservazione e che comprenderà una clausola di riesame.” (CRR 575/2013 consid. 112)

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di finanziamento stabile prima che le norme minime vincolanti per il coefficiente di finanziamento stabile netto siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'articolo 510.” (CRR 575/2013 art.

413)

Tali sanzioni amministrative o altre misure amministrative dovrebbero applicarsi fino all'attuazione, a livello di Unione, di atti giuridici dettagliati sui requisiti di liquidità e finanziamento stabile.” (CRD 2013/36 consid. 102)

Come già osservato per l’UE e la BRI, anche nella Circolare della Banca d’Italia è possibile notare una notevole varietà di termini:

“3. Requisito di finanziamento stabile

Ai sensi dell’art. 413 CRR, fino all’introduzione di norme minime vincolanti sul coefficiente di

finanziamento stabile, la Banca d’Italia può introdurre disposizioni in materia.” (Banca d’Italia 2013:

parte II, cap. 11, sez. III)

“ […] e su una regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (Net Stable Funding Ratio – NSFR)” (Banca d’Italia 2013: premessa)

In ogni caso i termini in italiano impiegati nella Circolare n°285 sono pressoché identici a quelli presenti nella legislazione europea, mentre non è presente alcuna occorrenza relativa ai termini della BRI.

Net stable funding ratio: provvedimento volto ad incoraggiare il finanziamento a lungo termine delle attività. Viene definito come il rapporto tra l’ammontare disponibile di provvista stabile e l’ammontare obbligatorio di provvista stabile (CBVB 2010a: 27).

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