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3. L’analisi terminologica dei testi di Basilea 3

3.4 Il corpus analizzato

I documenti di principale importanza per l’applicazione dell’accordo di Basilea 3 provengono da fonti diverse e sono spesso oggetto di traduzioni, in particolare per quel che riguarda i testi della Banca dei regolamenti internazionali e dell’Unione europea. Poiché vengono elaborati in contesti istituzionali diversi, i vari documenti relativi ai nuovi requisiti patrimoniali e di liquidità presentano strutture e caratteristiche differenti, che è necessario prendere in considerazione per la scelta dei testi sui quali eseguire un’analisi terminologica.

3.4.1 I testi della BRI

I testi principali riguardanti l’accordo di Basilea 3 sono stati redatti dal Comitato di Basilea12. Tra questi documenti figurano i due testi fondamentali su cui si fonda l’accordo “Basilea 3 –Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari” e

“Basilea 3 –Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità”, ma anche altri documenti pubblicati tra il 2010 e il 2015 relativi a problematiche particolari o a singoli provvedimenti. E’ il caso ad esempio del testo sulle G-SIB “Banche di rilevanza sistemica globale: metodologia di valutazione aggiornata e requisito addizionale di assorbimento delle perdite” (2013) o delle relazioni sugli effetti delle nuove riforme, redatte su base semestrale per monitorare l’impatto dei provvedimenti di Basilea 3 sul sistema bancario.

I testi del Comitato di Basilea sono per lo più testi informativi e sono caratterizzati da uno stile scorrevole, in cui i dettagli di ordine tecnico sono preceduti da un’introduzione alle problematiche affrontate nel testo. La struttura è divisa per paragrafi e punti, a cui fa riferimento l’indice all’inizio del testo, al fine di garantire una consultazione agevole. Inoltre, prima dell’introduzione viene inserita una lista con le abbreviazioni presenti nel documento e in fondo al testo sono spesso presenti allegati con precisazioni tecniche o prospetti.

12 Questi documenti sono accessibili direttamente dal sito della Banca dei Regolamenti internazionali.

Tutti questi testi vengono pubblicati sul sito della BRI in inglese e per alcuni di essi viene affiancata la traduzione in varie lingue, tra cui solitamente il francese, il tedesco, l’italiano e lo spagnolo. La traduzione in ciascuna di queste quattro lingue non è sempre presente, ma viene proposta per i documenti più rilevanti.

Per l’analisi terminologica sono stati scelti i documenti che trattano i provvedimenti più rilevanti adottati nell’ambito dell’accordo di Basilea 3:

“Basel 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari” (CBVB 2011)

“Basilea 3 – Il Liquidity Coverage ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità”

(CBVB 2013a)

“Basilea 3 – Schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità” (CBVB 2010a)

3.4.2 Testi dell’UE

Nell’ambito dell’Unione europea l’applicazione delle riforme di Basilea 3 è avvenuta mediante un regolamento e una direttiva emanati dall’UE in merito alla vigilanza bancaria riuniti nel pacchetto

“CRD IV”. Il regolamento N° 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE non sono però gli unici documenti relativi alla vigilanza bancaria; sono infatti presenti anche regolamenti delegati e di esecuzione che integrano i due testi principali. Tra questi figurano ad esempio il “Regolamento delegato UE/2015/61 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi” e il “Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria”.

Il regolamento e la direttiva europea, insieme agli altri atti relativi a questo ambito, presentano le caratteristiche tipiche dei testi normativi: questi testi hanno infatti una funzione prescrittiva e la loro organizzazione testuale è soggetta a determinati vincoli, che comprendono ad esempio la suddivisione in articoli e commi (Cortelazzo & Pellegrino 2003). Nel regolamento e nella direttiva dopo il titolo e il preambolo la struttura è suddivisa in articoli e alla fine del testo sono presenti le disposizioni finali riguardanti il recepimento, l’entrata in vigore e l’eventuale abrogazione di norme precedenti. Sia nel regolamento N° 575/2013 che nella direttiva 2013/36/UE sono presenti in allegato tavole di concordanza con riferimenti agli atti precedenti modificati o abrogati dalle nuove

norme. La direttiva 2013/36/UE abroga infatti le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE13, adottate nell’ambito dell’accordo di Basilea 2.

Riguardo ai testi legislativi europei è anche importante notare che la loro redazione, sia nella lingua di lavoro che nelle traduzioni, è dettata da norme prefissate al fine di garantire una certa uniformità tra gli atti normativi comunitari e di renderli facilmente comprensibili per i destinatari. A questo proposito l’Unione europea ha pubblicato la “Guida pratica comune per la redazione dei testi legislativi dell’Unione europea” (2014) che presenta indicazioni per coloro che si occupano della produzione di atti normativi. Nella Guida viene prestata particolare attenzione alla realtà multiculturale e multilinguistica a cui devono adattarsi i testi normativi europei e vengono proposti tre principi chiave a cui attenersi nella stesura del testo originale: chiarezza, semplicità e precisione.

Inoltre è importante evitare l’uso eccessivo di abbreviazioni e frasi complesse o subordinate, che possono causare errori di traduzione o uno stile redazionale ambiguo e difficilmente comprensibile per i destinatari.

Anche l’uso della terminologia deve essere coerente, non solo all’interno di un testo stesso, ma anche in considerazione dei precedenti atti normativi che sono stati emanati sul tema. Un’altra indicazione importante per la redazione di questo tipo di atti riguarda le differenze che si riscontrano nei vari tipi di atto, a seconda della loro funzione: nelle direttive ad esempio, che non sono direttamente applicabili negli stati membri, il linguaggio utilizzato deve contenere meno dettagli e lasciare maggiore spazio di manovra ai singoli stati, al contrario dei regolamenti, che devono esporre chiaramente le norme da applicare per i destinatari.

Per quanto riguarda la struttura dei documenti, la Guida pratica specifica che gli atti devono rispettare una struttura standard, in cui ogni singola parte ha regole precise: la disposizione dell’informazione deve infatti rispettare un certo ordine e i vari articoli possono essere raggruppati in titoli, capi e sezioni a seconda delle necessità del testo (Parlamento europeo, Consiglio e commissione 2014).

Per i documenti relativi ai nuovi requisiti di Basilea 3 esiste la versione in italiano e nelle altre 23 lingue ufficiali dell’Unione Europea14. E’ inoltre importante notare che i testi normativi dell’Unione

13La direttiva 2006/48/CE tratta l’accesso all’attività creditizia e il suo esercizio, con un’attenzione specifica al rischio di credito e al rischio operativo, mentre nella direttiva 2006/49/CE sull’adeguatezza patrimoniale la Commissione si è soffermata maggiormente sul rischio di mercato

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?uri=CELEX:32006L0049, consultato il 26/03/15).

14Un’eccezione è rappresentata dall’irlandese, poiché secondo le norme sul multilinguismo dell’Unione europea solo i regolamenti adottati dal Consiglio e dal Parlamento vengono tradotti in irlandese, di conseguenza solo il regolamento 575/2013 è stato tradotto in questa lingua (http://europa.eu/pol/mult/index_it.htm, consultato il 26/03/15)

europea fanno fede in tutte le versioni corrispondenti alle 23 lingue ufficiali, nonostante queste siano spesso il risultato di un lavoro di traduzione. Le lingue di lavoro per la preparazione dei testi legislativi alla Commissione sono infatti solitamente l’inglese o il francese, che servono poi come base per la redazione nelle altre lingue. Tuttavia va considerato che, a partire da una proposta iniziale, il testo viene poi modificato nel passaggio tra le varie istituzioni, con emendamenti redatti anche in altre lingue. Il “testo di partenza” è quindi un documento ibrido, influenzato da vari fattori.

In ogni caso, il fatto che vengano impiegate determinate lingue di lavoro nel processo legislativo e che queste siano utilizzate per la traduzione in tutte le lingue ufficiali, non implica che i testi

“originali” abbiano più valore rispetto alle versioni tradotte (Dollerup 2004; Russo 2008).

I testi normativi europei sulle nuove norme di vigilanza prudenziale presentano una sostanziale differenza rispetto ai testi elaborati dal Comitato di Basilea e tradotti nelle varie lingue: in questi ultimi infatti viene indicato chiaramente che il testo è stato redatto in lingua inglese e si rimanda al testo originale in caso di dubbi nell’interpretazione.

Per i testi normativi dell’Unione europea sono stati presi in esame i seguenti documenti:

“Regolamento (UE) N. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012” (CRR 575/2013)

“Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ” (CRD 2013/36)

“Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione del 10 ottobre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi” (Reg. delegato 2015/61)

3.4.3 Testi di applicazione a livello nazionale

I testi nazionali relativi al nuovo accordo di Basilea III sono composti da testi redatti ad hoc per l’applicazione dei nuovi standard e da testi antecedenti che sono stati modificati affiché la normativa nazionale possa conformarsi pienamente ai nuovi requisiti. La scelta dei testi da analizzare per Italia, Germania e Svizzera si è rivelata più complicata rispetto a quanto avvenuto per i documenti della BRI e dell’Unione europea. Per i tre paesi, infatti, i documenti legislativi redatti o

modificati sono molto numerosi, di conseguenza è necessario esaminarli attentamente per scegliere quelli più rilevanti ai fini dell’analisi.

Per quel che riguarda l’Italia sul sito della Banca d’Italia è presente uno schema riassuntivo relativo al recepimento del pacchetto CRD IV in cui viene indicato in quale testo sono state inserite le varie norme europee. In questo schema vengono menzionati il Testo Unico Bancario (D.Lgs n.385 del 1°

settembre 1993, abbreviato TUB) e la Circolare n° 285, due testi che presentano strutture leggermente diverse tra loro. La struttura del TUB è infatti quella tipica dei testi legislativi, con la divisione in titoli, capi, sezioni e articoli. Il testo della circolare è invece diviso in quattro parti principali tali da riflettere le strutture organizzative della Banca d’Italia, che costituisce l’autorità competente per la vigilanza prudenziale in Italia. In particolare, la prima si riferisce al recepimento della CRD IV, la seconda all’applicazione del CRR, la terza ad altre disposizioni di vigilanza e la quarta è dedicata ad intermediari particolari, nello specifico le norme di vigilanza applicabili a Bancoposta (Banca d’Italia 2013). La struttura del documento è poi ulteriormente suddivisa in titoli, capitoli e sezioni; tuttavia, nonostante la struttura piuttosto rigida e la presenza di molti elenchi puntati, lo stile è più scorrevole rispetto ai testi legislativi e le disposizioni non sono suddivise in articoli come avviene invece nel TUB.

Facendo una ricerca all’interno di quest’ultimo non sono però emersi termini rilevanti per effettuare un confronto terminologico con i testi della BRI e dell’Unione europea. E’ stata fatta una ricerca anche nel Testo Unico della Finanza (D.Lgs n.58 del 24 febbraio 1998, abbreviato TUF), sebbene tale testo non fosse menzionato nel documento della Banca d’Italia, per verificare l’eventuale presenza di termini utili ai fini dell’analisi. Tuttavia i termini chiave di Basilea III non sono mai presenti esplicitamente, poiché si rimanda direttamente al regolamento 575/2013 e alla direttiva 2013/36. Per questi motivi nell’analisi terminologica che verrà presentata nei prossimi capitoli è stata presa in considerazione solo la Circolare n°285.

Per la piena applicazione di Basilea 3 in Germania sono stati modificati vari testi legislativi. Nel bollettino mensile dell’ottobre 2013 pubblicato dal Ministero delle Finanze tedesco è presente una parte dedicata alle modifiche del diritto tedesco in seguito all’applicazione di Basilea III, in cui vengono analizzati i testi di legge modificati. Anche la Deutsche Bundesbank ha pubblicato una lista simile, disponibile nella sezione del suo sito internet dedicata alla vigilanza bancaria.

Prendendo in considerazione queste due liste il numero di documenti modificati o redatti appositamente per l’adeguamento ai nuovi standard è piuttosto alto. Questi testi presentano caratteristiche simili, con una struttura e uno stile propri dei testi normativi. Vista la quantità di testi disponibili è stato necessario esaminarne il contenuto prima di scegliere quali testi fossero rilevanti

per l’analisi terminologica. I termini utili per un confronto con i testi del Comitato di Basilea e dell’Unione europea sono stati riscontrati nella Kreditwesengesetz e nella CRD IV-Umsetzungsgesetz, mentre non sono presenti nella Liquiditätsverordnung, testo chiave per l’applicazione delle norme sulla liquidità in Germania. Infatti, per le disposizioni riguardanti la liquidità nei testi legislativi tedeschi ci si riferisce spesso alle norme presenti nel regolamento europeo, senza però indicarle esplicitamente, come verrà illustrato al paragrafo 5.3. Per questa ragione i testi presi in considerazione per la Germania solo la Kreditwesengesetz e la CRD-IV Umsetzungsgesetz.

I testi essenziali per l’introduzione dei nuovi standard in Svizzera sono indicati nei comunicati stampa della FINMA relativi a Basilea 3: tra questi sono presentati come documenti principali l’Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP 2012, RU 2012 5441) e l’Ordinanza sulla liquidità delle banche (OLiq, RU 2012 7215). La scelta dei testi è stata quindi piuttosto semplice rispetto a quella effettuata per l’Italia e la Germania. Poiché si tratta di testi normativi, la struttura e lo stile corrispondono a quelli utilizzati abitualmente in questo tipo di documenti.

Le due ordinanze sono presenti sul sito dell’amministrazione federale in tedesco, francese e italiano, lingue ufficiali della Confederazione (art. 5 LLing, RU 2009 6605). Ciò permette di fare un paragone sia con l’italiano che con il tedesco utilizzati nei documenti delle altre istituzioni. Inoltre è importante considerare che in Svizzera secondo la Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (LPubl, RU 2004 4929) gli atti normativi sono pubblicati in tedesco, francese e italiano e la versione in ciasuna di queste tre lingue è considerata giuridicamente vincolante.

Sebbene esistano anche alcune circolari della FINMA sull’introduzione dei nuovi principi di Basilea, la scelta dei testi da analizzare per la normativa svizzera è ricaduta sull’Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari e sull’Ordinanza sulla liquidità delle banche poiché esaminando questi due documenti sono stati riscontrati termini utili per un confronto con i testi delle altre istituzioni.