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GIUSEPPE BETTIOL

Dans le document Etudes en l'honneur de Jean Graven (Page 30-35)

DIRITTO PENALE E TIPI DI STATO DI DIRITTO

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Basti ricordare che dobbiamo al Iiberalismo e alla scuola classica che dal Iiberalismo deriva, principi corne i seguenti: a) il reato é un fatto dell'uomo, mai un pensiero o un modo di essere della personalità umana ; b) il reato é un fatto « tipico » nel senso che esso deve cor-rispondere in ogni suo elemento o momento ad un tipo di reato delineato dal Iegislatore ; c) il reato é un fatto « colpevole » nel senso che senza Iibertà di scelta da parte del soggetto agente non c'é pos-sibilità alcuna di ancorarvi una pena ; cf) il reato é un fatto « punibile » nel senso Iegalistico più stretto perchè la pena deve essere certa, determinata, proporzionata. Sono questi i pilastri che ostano all'in-gresso di una discrezionalità prima trionfante.

Lo Stato di diritto aveva quindi concluso la sua opera attraverso queste garanzie offerte all'uomo sui piano penalistico, anche prescin-dendo dalle garanzie di carattere procedurale non meno importanti.

La critica poi ci verrà a dire che questo Stato di diritto é di natura puramente formale, esso non tocca il fondo dei problemi ma si limita solo a fissare dei principi astratti in termini polemici con il passato.

La realtà umana é assai più ricca e più varia di quella che puô essere vista e valutata attraverso le lenti di uno Stato di diritto che non vede o non vuol vedere l'uomo nella sua concretezza storica ma solo nella sua qualificazione giuridica di persona la quale non puô che essere formale e quindi inadatta a cogliere la sostanza delle cose.

IV0) L'irrompere del socialismo e la trasformazione dell'idea conservatrice in idea di progressa sociale, ha determinato delle con-seguenze profonde nel campo del diritto in generale e di quello penale in particolare.

La lotta non é stata diretta subito contra le regole o contra i principi di fondo dello Stato di diritto formale, ma si é cercato di dare un contenuto allo Stato trasformando Io Stato di diritto da formale in sostanziale o meglio sociale. Che vuol dire tutto questo ? Vuol dire innanzitutto un ritorno a un certo grado di discrezionalità giudiziale in materia penale.

Non si fa più solo appello alla facoltà logica della mente del giudice diretta a procedere per sillogistiche deduzioni magari arri-vando a forme vere e proprie di inversioni metodologiche proprie della giurisprudenza concettualistica, ma si vuole che il giudice abbia ad immedesimarsi con le finalità che il legislatore tiene presenti quando legifera, onde la decisione, corne la norma, possa avere un contenuto raggiunto magari attraverso una logica intuitiva o meglio ancora, attraverso la teleologia.

DIRITTO PENALE E TIPI Dl STATO Dl DIRITTO 17 Lo Stato ne! campo penale si difende contro il pericolo della recidiva. E' da questo pensiero di fondo che scaturisce la dottrina della dif esa sociale che é stata la matrice della scuola positiva, cor-rodendo o capovolgendo i principi che ormai erano entrati nella tradizione.

Non é più il fatto che conta ma l'uomo delinquente ; non é più la colpevolezza a caratterizzare il diritto penale ma la pericolosità ; non é più la pena determinata ad essere la chiave di volta del sistema ma un provvedimento preventivo e indeterminato ne! tempo, la misura di sicurezza o quanto meno una pena che debba tendere alla riedu-cazione del condannato corne é affermato solennemente nella Costi-tuzione italiana e in altri documenti moderni che hanno voluto dare allo Stato di diritto un contenuto sociale.

E' chiaro che con Io Stato di diritto sociale la norma giuridica mantiene almeno in parte la sua funzione di garanzia. Ricordiamo

FRANZ VON LISZT che pur essendo uno dei fondatori di una visione sociale dello Stato di diritto, considerava pur sempre la legge penale corne La magna charta libertatum del delinquente. Non c'é perà dubbio che talune delle nuove idee entrate nelle articolazioni della legge penale hanno profondamente scosso la certezza del diritto che era stata una delle prerogative del vecchio Stato di diritto : basti pensare al concetto di « pericolosità » del delinquente che viene desunto da indizi rispetto ai quali il potere discrezionale del giudice é il più ampio possibile ; basti pensare alla pena indeterminata o alla misura di sicurezza che non garantiscono ne! tempo la libertà del condannato perchè questa é subordinata ad un esito positivo del c.d. riesame di pericolosità. Questa visione sociale dello Stato di diritto ha dato il via a moite discussioni in Italia, specie dopo la entrata in vigore della Costituzione democratica la quale ha riconosciuti corne validi i prin-cipi legislativi tradizionali dello Stato di diritto, ma ha assegnato allo Stato non solo dei compiti negativi ma anche delle funzioni positive ne! senso di una attività in tutti i settori del diritto penale per realiz-zare il bene comune.

E' vero che la Costituzione italiana é di natura « personalistica » e che é ancorata cosl ai « diritti inviolabili della persona umana », per cui tutto dovrebbe essere visto e interpretato in relazione allo sviluppo armonico della persona in seno alla comunità sociale nella quale essa vive ; ma é poi vero che l'interventismo statuale raccomandato dalla Costituzione non sia talvolta tale da manomettere o ledere i diritti della persona soprattutto ne! campo della libertà individuale ?

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E' a tale proposito che sono sorte tante questioni in merito al significato e all'estensione di talune norme costituzionali e alla costi-tuzionalità di moite norme ordinarie di carattere penale e di carattere processuale penale specie in tema di finalità della pena, di rieduca-zione del condannato, di misura di sicurezza, di confluenza della pena con la rnisura, di sostituzionalità della pena con la misura. In ltalia la trasforrnazione dello Stato di dirito formale in Stato di diritto sociale, ha suscitato interminabili discussioni e fratture ; ha alimen-tato il vecchio contrasto tra classici e positivisti, ha scosso una situazione che sembrava ormai tranquillamente avviata sui sistema del « doppio binario » accettato da! codice del 1931.

Ora tutto é riposta in discussione : dai presupposti del diritto penale aile sue finalità. E c'é chi considera anticostituzionali tutte le misure di sicurezza perchè le fattispecie di pericolosità sono troppo vaghe e generiche, mentre c'é chi plaude a una situazione di questo genere. C'é chi distingue tra rnisure di sicurezza da applicarsi nei confronti degli imputati che sarebbero anticostituzionali per il Ioro carattere indeterminato ne! tempo, da quelle da applicarsi nei con-fronti dei non imputabili o dei semi-irnputabili che non sarebbero in contrasta con la Costituzione e il suo spirito. C'é a proposito di queste ultime situazioni, chi si appella alla dottrina della difesa sociale o chi invece ha una idea o un principio sociale di solidarietà quale pre-cipitato giuridico della carità cristiana. In ogni caso l'avvento della Stato sociale di diritto ha deterrninato una situazione non chiara e spesso caotica a tutto scapito della certezza e della sicurezza del diritto.

V0) Ma oggi Io Stato sociale di diritto vuole far ancora un passo in avanti perchè vuole trasforrnarsi in Stato assistenziale, vale a dire Io Stato deve operare in modo da venire incontro a tutte le necessità biologiche, psicologiche, economiche, sociali del cittadino, in modo che in nessun momento della sua esistenza passa trovarsi allo scoperto e la persona in situazioni di necessità. Questa trasformazione della Stato di diritto in uno Stato assistenziale é una conseguenza della civiltà, del benessere o dei consumi che oggi sembra dominare la scena del monda. Nessuno deve essere esposto al bisogno, sia esso di ordine spirituale che di ordine materiale.

Lo Stato deve disporre per tutti e per ogni cittadino un sistema tale da consentire a ciascuno il pieno e totale raggiungimento della sicurezza economica e del benessere.

Non é qui il caso di discutere quanto di utopistico e di reale ci sia in queste affermazioni e in questa concezione, ma di prenderne atto

DIRITTO PENALE E TIPI DI STATO DI DIRITIO 19 per individuare le conseguenze che ne possono derivare per il diritto penale. Diciamo subito che la dottrina della nuova dif esa sociale di cui parla MARC ANCEL ci sembra una diretta derivazione di tale tra-sformazione sull'idea e sui compiti dello Stato. Marc Ance! tende a distinguersi dalla vecchia concezione positivistica che faceva perno sull'idea della difesa sociale ; egli sottolinea ad ogni piè sospinto che la sua é « una nuova difesa sociale » che nulla o ben poco ha a che vedere con le impostazioni della antica difesa sociale. Questo autore ha torto ed ha contemporaneamente ragione.

Ha torto quando afferma che la nuova difesa sociale non ha nulla a che vedere con la difesa sociale della vecchia scuola positiva perchè malgrado che egli non neghi la Iibertà della volontà e l'idea della colpevolezza, ne prescinde completamente ne! quadro del suo sistema tutto polarizzato attorno all'idea dell'uomo pericoloso che deve essere recuperato nell'interesse della società.

L'uomo colpevole rimane solo corne un dato archeologico da museo non corne una entità valida scientificamente e legislativamente quale presupposto per la applicazione di determinate misure, corne la pena.

Ha invece ragione quando in contrapposizione con la vecchia scuola positiva, che malgrado tutto portava ancora rispetto per le regole giuridiche corne garanzia di libertà per l'imputato, egli parla di un processo di degiuridicizzazione che deve essere posto in atto se si vuole venire incontro aile nuove esigenze derivate dalla nuova realtà di evoluzione. Questa esigenza che puà, isolatamente presa, sembrare una autentica stramberia, si inserisce invece in quel processo di sfiducia verso le norme precostituite e di rinnovata fiducia negli organi amministrativi ed esecutivi che rappresenta una delle note salienti e caratteristiche della nota assistenziale dello Stato che di diritto non ha più che il nome, avendo perduto ogni nota giuridica formale e sostanziale.

Siamo ritornati ad un diritto penale prasseologico, tanto é vero che il precipitato logico di questo processo di degiuridicizzazione é quello del trattamenio differenziato e individualizzato che diventa la parola determinante della nostra disciplina.

Ad ogni delinquente cosi il suo trattamento senza preoccupazioni di ordine legislativo le quali rappresentano una remora pericolosa ed ingombrante. Se siamo arrivati ad un diritto penale prasseologico non solo siamo usciti dalla sfera del diritto ma siamo anche usciti dalla storia e quindi dalla cultura. Torniamo aile origini oscure del diritto penale quando mancava la norma prestabilita e la misura determinata dalla idea o da! criterio di giustizia.

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E se pure si insiste sull'idea o sulle esigenze di un rispetto dei diritti della persona corne puo tale esigenza conciliarsi con l'abban-dono di una concezione giuridica del diritto penale che deve fissare presupposti, modalità e termini dell'intervento statale nella limitazione della libertà della persona ?

Diamo volentieri atto che nelle intenzioni dell'esponente della nuova difesa sociale si tratta non già di servirsi del processo di degiu-ridicizzazione per opprimere o gravare la persona umana, ma una cosa sono le intenzioni altra il sistema escogitato, il quale nella sua logica interna puo portare ad ogni prevaricazione di natura politica.

Noi dobbiamo prendere atto che ÜRAVEN, pur non dissimulando le sue simpatie per le nuove tendenze ne! corso della sua lunga e fervida attività scientifica, ha sempre cercato di compiere ogni sforzo per inserire la forza delle dottrine della nuova difesa sociale entro le maglie della legge.

I suoi scritti che tutti ricordano, sono la riprova di una particolare sensibilità che ha portato il giurista ginevrino più che a distruggere il diritto corne scienza giuridica sulla scia del collega parigino, a considerare ancora il diritto penale corne una effettiva garanzia di libertà per l'uomo, per il cittadino, per l'imputato. Dai piano costi-tuzionale a quello legislativo, da questo a quello esecutivo, c'é in

ÜRAVEN un acuto senso di responsabilità « Iegalistico » che Io porta ad avere una autonomia che caratterizza cosi un ramo di un indirizzo il quale puntando prevalentemente sui « trattamento » del delin-quente puo anche rappresentare una carica esplosiva di tutto un sistema che storia e cultura hanno faticosamente costruito per la civiltà e per il progresso dell'uomo.

LA RÉPRESSION DE L'INSOLVABILITÉ FRAUDULEUSE

Dans le document Etudes en l'honneur de Jean Graven (Page 30-35)