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Gender: tra traduzione e giurilinguistica : Una riflessione semantico-terminologica a partire dalla sentenza del 10 ottobre 2017 della Corte costituzionale federale tedesca e sul riconoscimento di una terza opzione di genere

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Gender: tra traduzione e giurilinguistica : Una riflessione

semantico-terminologica a partire dalla sentenza del 10 ottobre 2017 della Corte costituzionale federale tedesca e sul riconoscimento di

una terza opzione di genere

PORTIOLI, Eugenia

Abstract

Comment traduire l'expression d'une fracture profonde au sein d'une culture et la restituer dans une autre langue ? Cette étude se propose de confronter le texte de la décision controversée du 10 octobre 2017 de la Cour constitutionnelle allemande, portant sur l'introduction d'un troisième sexe, avec ses traductions partielles et non officielles, en anglais et en italien. Elle explore notamment, dans une optique multidisciplinaire, les concepts de genre, de sexe et d'identité, ainsi que leur transposition dans les différentes langues-cultures.

La recherche se concentre notamment sur les vides sémantiques dans les langues de la jurisprudence, les limites et les contraintes de la traduction juridique, et sur les choix traductifs. Le défi que représente la traduction d'un mot rencontre la tâche difficile, peut-être impossible, de donner une voix aux identités réduites au silence, et de reconnaître le désir des personnes concernées d'être reconnues, en tant que sujet de droit, dans leurs identités, au sein des autres espaces linguistiques.

PORTIOLI, Eugenia. Gender: tra traduzione e giurilinguistica : Una riflessione

semantico-terminologica a partire dalla sentenza del 10 ottobre 2017 della Corte costituzionale federale tedesca e sul riconoscimento di una terza opzione di genere. Master : Univ. Genève, 2019

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:126961

Disclaimer: layout of this document may differ from the published version.

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Eugenia PORTIOLI

GENDER: TRA TRADUZIONE E GIURILINGUISTICA

Una riflessione semantico-terminologica a partire dalla sentenza del 10 ottobre 2017 della Corte costituzionale federale tedesca e sul riconoscimento

di una terza opzione di genere

GENDER: BETWEEN TRANSLATION AND JURILINGUISTICS

A semantic-terminological analysis following the decision of the German Federal Constitutional Court of 10 October 2017 on the recognition of a third

gender option

Directrice:

Annarita FELICI Jurée:

Michelle COTTIER

Mémoire présenté à la Faculté de traduction et d’interprétation (Département de traduction, Unité d’italien) pour obtenir la

Maîtrise universitaire en traduction, mention traductologie

Août 2019

Université de Genève

(3)

Déclaration attestant le caractère original du présent travail

J’affirme avoir pris connaissance des documents d’information et de prévention du plagiat émis par l’Université de Genève et la Faculté de traduction et d’interprétation (notamment

la Directive en matière de plagiat des étudiant-e-s, le Règlement d’études des Maîtrises universitaires en traduction et du Certificat complémentaire en traduction de la Faculté de traduction et d’interprétation ainsi que l’Aide-mémoire à l’intention des étudiants préparant un mémoire de Ma en traduction).

J’atteste que ce travail est le fruit d’un travail personnel et a été rédigé de manière autonome.

Je déclare que toutes les sources d’information utilisées sont citées de manière complète et précise, y compris les sources sur Internet.

Je suis consciente que le fait de ne pas citer une source ou de ne pas la citer correctement est constitutif de plagiat et que le plagiat est considéré comme une faute grave au sein de l’Université, passible de sanctions.

Au vu de ce qui précède, je déclare sur l’honneur que le présent travail est original.

Nom et prénom:

Eugenia Portioli Lieu / date / signature:

Genève, le 28 août 2019

(4)

I NDICE

INTRODUZIONE ... 1

1. PREMESSE ... 6

1.1. Concetti dibattuti ... 6

1.1.1. Dal primo pensiero femminista alle teorie queer ... 7

1.1.2. Sex, gender e altri misteri della lingua: chiarificazioni semantiche dalle istituzioni internazionali ... 12

1.2. L’intraducibile e i vuoti semantici ... 16

1.2.1. Evoluzione delle teorie sull’intraducibile ... 16

1.2.2. L’intraducibile e la traduzione giuridica ... 20

1.3. Il traducibile ad ogni costo: la traduzione giuridica e la juritraductologie ... 21

2. DALLA TEORIA ALLA PRATICA: CONTESTO, PRONUNCIA E CONTENUTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE FEDERALE DEL 10 OTTOBRE 2017 ... 24

2.1. Il Bundesverfassungsgericht: la Corte costituzionale tedesca ... 24

2.1.1. Adire la Corte costituzionale: reclamo costituzionale individuale (Verfassungsbeschwerde) ... 26

2.2. Genesi della sentenza e sviluppi successivi ... 27

2.2.1. Eventi antecedenti e presupposti processuali ... 27

2.2.2. La pronuncia della decisione ... 29

2.2.3. Le conseguenze: il cambiamento della legge ... 30

2.3. Forma e contenuto della sentenza ... 33

3. TRADURRE IL GENERE: IL TEDESCO, LINGLESE E LITALIANO A CONFRONTO ... 37

3.1 Questioni terminologiche ... 37

3.2. Prima fase: testo originale tedesco e traduzione ufficiale inglese a confronto ... 41

(5)

3.2.1. Estratto n. 1: l’inglese e le note traduttive (sezione A.) ... 41

3.2.2. Estratto n. 2: «Gender» / «Geschlecht»: quando e perché usiamo «genere» / «sesso» (Sezione A., I, 1, c) ... 45

3.2.3. Estratto n. 3: la decisione di non tradurre (sezione A., I, 2) ... 48

3.2.4. Estratto n. 4: disturbi patologici e discriminazione medica (sezione A., I, 3) ... 50

3.2.5. Estratto n. 5: la difficoltà traduttiva di «inter» e «divers» (Sezione A., IV, 8, 10, 15) 53 3.3. Seconda fase: le scelte traduttive dell’italiano ... 57

3.3.1. Estratto n. 6: «sesso» o «genere»? (Sezione B.) ... 58

3.3.2. Estratto n. 7: «geschlechtliche Identität», «gender identity», «identità sessuale» (sezione B., I.) ... 59

3.3.3. Estratto n. 8: diverse concettualizzazioni (sezione B., I, 3, a) ... 61

3.3.4. Estratto n. 9: l’apparizione del «genere» (B. II, 2) ... 63

3.3.5. Estratto n. 10: «sexuelle Identität», «sexual identity», «identità sessuale» (sezione B., II, 2) 63 3.4. Risultati ... 66

3.4.1. Scelte terminologiche ... 67

3.5. Sfere terminologiche e linguistiche a confronto ... 75

4. VERSO IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEL GENERE: UN CONFRONTO SU PIÙ LIVELLI ISTITUZIONALI ... 77

4.1. Diritto internazionale ... 78

4.1.1. Le Nazioni Unite (ONU) ... 78

4.1.2. La Commissione internazionale dello stato civile (CIEC) ... 80

4.2. Il diritto europeo ...

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4.2.1. Il Consiglio d’Europa ... 82

4.3. La legislazione nazionale ... 83

4.3.1. La Repubblica federale tedesca ... 83

4.3.2. La Confederazione svizzera ... 85

4.3.2.1. Le lingue della Svizzera ... 87

(6)

CONCLUSIONI ... 91 Traduzione, alterità, identità ... 96

APPENDICE I:IL TESTO TEDESCO DELLA SENTENZA DEL 10 OTTOBRE 2017 DELLA CORTE DI

KARLSRUHE ... 97 APPENDICE II:IL TESTO INGLESE DELLA SENTENZA DEL 10 OTTOBRE 2017 DELLA CORTE DI

KARLSRUHE ... 116 APPENDICE III:IL TESTO ITALIANO DELLA SENTENZA DEL 10 OTTOBRE 2017 DELLA CORTE DI KARLSRUHE, TRADUZIONE A CURA DI ROBERTO DE FELICE ... 127 APPENDICE IV:GLOSSARIO ... 135

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI ... 160

(7)

TEIRESIAS.

So bin ich von Geburt: wie dir scheint,

ein Narr, in den Augen der Eltern aber, die dich zeugten, ein kluger Mann.1

1 Sophokles (2002). König Ödipus, Reclams Universal-Bibliothek, Stuttgart, p. 23.

(8)

I

NTRODUZIONE

Il 10 ottobre 2017 la Corte costituzionale di Karlsruhe ha decretato l’illegittimità della legge anagrafica tedesca (PStG 2007b, 2007c). Non consentendo, infatti, la registrazione anagrafica di persone appartenenti a un sesso diverso da quello femminile o maschile, è stata giudicata anticostituzionale

2

perché contraria al diritto fondamentale della libertà personale e al principio di non discriminazione. La riforma dell’anagrafe del 2013 aveva introdotto, come unica alternativa, la possibilità di omettere l’indicazione del sesso nello stato civile (PStG 2007b).

Questa omissione non è stata ritenuta valida, anzi giudicata discriminatoria dalla Corte costituzionale tedesca.

L’elaborazione da parte del Tribunale di Karlsruhe di questa sentenza storica ha la sua genesi nella volontà della persona ricorrente di vedere modificata la sua iscrizione anagrafica.

Sebbene registrata dalla nascita come «di sesso femminile», la cittadina della Repubblica federale tedesca affetta da sindrome di Turner, non considerandosi «donna», si è rivolta al legislatore tedesco per ottenere una modifica del suo sesso anagrafico. Dopo essere stata respinta in tutti i gradi di giudizio, la ricorrente ha deciso di avvalersi del suo diritto di adire la Corte Costituzionale tedesca perché convinta di essere stata lesa in un suo diritto fondamentale.

Il 10 ottobre 2017, il Tribunale di Karlsruhe si pronuncia in favore della richiedente e conferma l’avvenuta lesione del suo diritto fondamentale alla libertà personale che, costituzionalmente garantito, deve tutelare anche l’identità di genere

3

. Il legislatore tedesco è stato dunque incaricato di elaborare una soluzione consona alla materia in esame entro il 31 dicembre 2018.

La scelta di omettere l’indicazione del sesso nel registro anagrafico è stata ritenuta insufficiente perché noncurante delle esigenze delle persone che non si identificano in maniera binaria, ovvero che non si sentono appartenenti né al genere femminile né a quello maschile. Nel corso dell’anno 2018, il dibattito si è articolato intorno a due possibili varianti terminologiche per definire un’entrata anagrafica diversa da quella femminile e maschile: «inter» e «divers».

A oltre un anno dalla sentenza, il 13 dicembre 2018 divers entra ufficialmente a far parte del vocabolario legislativo tedesco (Bundestag 2018f) e lo stato civile delle persone si arricchisce di una terza opzione, di un terzo sesso,

altro da quello femminile o maschile. Dal

2 Cfr.: art. 2 cpv. 1, in relazione all’art. 1 cpv. 1 (GG 2019).

3 Per un approfondimento terminologico sul differente utilizzo di «identità di genere» e «identità sessuale»

rimandiamo al terzo capitolo del presente lavoro.

(9)

18 dicembre 2018 la Repubblica federale tedesca dispone di un

Personenstandsgesetz

aggiornato, di una nuova legge anagrafica.

Weiblich, männlich, divers sono le tre scelte di

identificazione, o appartenenza, che si presentano oggi a chi iscrive il proprio nominativo nel registro anagrafico tedesco.

La Repubblica federale tedesca è il primo Paese dell’Unione europea a prendere apertamente posizione in materia, facendosi portavoce di un cambiamento di grande attualità, i cui effetti si riflettono in Germania e a livello internazionale su più livelli: giuridico, sociale e linguistico. Il presente lavoro nasce proprio dalla volontà di studiare le relazioni esistenti tra questi tre livelli, sviluppandoli attraverso le lenti della lingua e della traduzione. L’intento è quello di delineare e chiarire realtà linguistiche ricorrenti all’interno del testo del legislatore tedesco che appaiono di difficile traduzione e collocazione semantica e che sono ancora poco trattate in studi comparatistici, traduttologici e di giurolinguistica, ma che prendono a poco a poco una forma propria, in un ambito sempre più studiato: quello dei

gender studies.

Conferendole un nome e un significato, la Corte costituzionale tedesca riconosce e legittima, di fatto, una realtà fino a poco tempo fa non ancora formalmente inclusa nella legge: quella delle persone intersessuali. La pronuncia di questa sentenza potrebbe risultare in un cambiamento duraturo degli usi e costumi della

gender-inclusive language (ONU 2019) – una lingua che

modellerà, forse, la nostra visione futura della realtà.

Se la lingua crea la parola e la parola legittima la realtà, fino a che punto può spingersi questo processo di creazione e legittimazione? Quale impatto può avere la parola tradotta e quale legittimità le viene attribuita?

4

Nell’ambito del presente lavoro, è nostra intenzione sondare i limiti della traduzione, quando la cultura di arrivo non ospita (o non ospita ancora) il significato del messaggio che deve (o vuole) essere tradotto. In tal senso, la lingua del testo giuridico offre uno spettro di analisi vasto, proprio perché più «rigido». Il rigore della parola del diritto è fondamentale, in questo senso, perché garante di un pari trattamento davanti alla legge e, nell’ambito del presente studio, determinante ai fini dello sviluppo della problematica proposta. L’obbligo di una formulazione giuridica all’altezza del compito da assolvere si scontra necessariamente con le possibilità e le impossibilità della sua traduzione che aspira, anch’essa, a essere giuridicamente

4 La traduzione può assumere carattere di ufficialità se parliamo ad esempio di traduzione interlinguistica in un contesto legislativo (es. Svizzera).

(10)

vincolante, equa e non discriminatoria. La traduttrice

5

, a prescindere dalla sua buona volontà e dai suoi sforzi di aderenza al tanto applaudito e/o temuto

political correct, si scontra

inevitabilmente con gli ostacoli propri della sua «lingua-cultura» (Meschonnic 1973: 308) che rendono difficile tradurre l’inconcepibile, ovvero qualcosa che non è ancora stato concepito.

Eppure:

inconcepibile è oggi il pensiero di una giurisprudenza non influenzata

dall’internazionalismo che caratterizza la nostra modernità. In un mondo dove le frontiere geografiche si abbattono ma nuove barriere fittizie si innalzano, le lingue non rispettano più i confini di originaria appartenenza politico-territoriale, ma si incontrano nella Babele del XXI secolo. In un’epoca in cui il diritto ha la presunzione di includere l’umanità tutta, tutte le lingue del diritto si sono guadagnate il

diritto di fare scuola. Come negare a questo punto la vita in

simbiosi di

tutte le lingue del diritto? Quando la lingua tedesca della Repubblica federale di

Germania formalizza un concetto e ne decreta ufficialmente l’esistenza, le altre lingue e culture non possono che rimanere in ascolto. Quando poi è una lingua del diritto ad assicurarne la legittimità non è più possibile fare marcia indietro.

Ed ecco, si svela il potere della parola.

Il presente studio prende forma dalle osservazioni linguistiche e semantiche della sentenza della Corte costituzionale tedesca del 10 ottobre 2017, relativa all’introduzione di un terzo sesso (o terza opzione di genere) per la registrazione all’anagrafe tedesca di persone che non si considerano appartenenti né al sesso femminile né a quello maschile. La ricerca si occuperà nello specifico delle peculiarità traduttive riscontrate nella traduzione parziale della sentenza verso l’inglese e verso l’italiano. Il nostro intento sarà quello di osservare i comportamenti della lingua-cultura di partenza e di arrivo nel contesto altamente normato della lingua della giurisprudenza.

Con il primo capitolo forniremo una breve introduzione teorica, propedeutica all’approfondimento successivo della problematica. L’approccio si vuole multidisciplinare, essendo la materia oggetto d’esame a cavallo tra diverse discipline: il diritto, le scienze sociali e quelle linguistico-traduttologiche. Sulla base di questa triplice ripartizione, ci concentreremo nella prima parte del primo capitolo inizialmente sull’aspetto sociologico della tematica in esame: il punto di partenza di queste riflessioni saranno le

gender theories, dai movimenti

5 Il femminile è utilizzato qui a fini pratici e si vuole inclusivo di ogni persona traduttrice, ovvero capace di tradurre, indipendentemente dalla sua appartenenza di genere.

(11)

femministi alle più recenti teorie

queer. Questa base teorica ci permetterà di delineare il

conflitto sociale alla base della lotta per il riconoscimento della libertà individuale di tutte quelle persone che, come nel caso della ricorrente, si sentono escluse dal contesto sociale normativo odierno. In un secondo momento, infatti, cercheremo di contestualizzare alcune delle problematiche linguistico-traduttologiche che si presentano al momento dell’interpretazione e della traduzione del testo della sentenza. Le teorie traduttologiche a partire dalla seconda metà del XIX secolo ci forniranno gli strumenti di analisi necessari per esplorare le difficoltà della pratica traduttiva. Nello specifico, ci spingeremo fino al suo limite più estremo: quello dell’intraducibile. Dalla teoria passeremo infine alla pratica: l’ultima parte del primo capitolo sarà dedicata alla lingua e alla traduzione del diritto, dove tutto deve necessariamente, nel bene e nel male, essere traducibile e

uguale davanti alla legge. Toccheremo infine l’altro limite

estremo, ma opposto a quello precedente: la rigidità della norma impone il traducibile a ogni costo.

Il secondo capitolo fungerà da presentazione del testo della sentenza del tribunale di Karlsruhe. Una volta delineatone il contesto storico-culturale, cercheremo di esporre e analizzare nel dettaglio le parti di cui il testo è composto. Il documento, infatti, è una tipologia testuale specifica che risponde a diverse funzioni: descrittiva, argomentativa e prescrittiva. Si inserisce in un procedimento giudiziario che ha in seguito portato alla modifica della legge anagrafica tedesca, il Personenstandsgesetz (PStG)

6

.

Il terzo capitolo costituirà il punto nevralgico dello studio, nel quale presenteremo alcune delle scelte linguistiche adottate in lingua tedesca, mettendole a confronto con le traduzioni parziali e non ufficiali in inglese e italiano. Il capitolo si svilupperà intorno allo studio della prima parte della sentenza del Tribunale, la parte più descrittiva ed esplicativa, fondamentale per una comprensione profonda della tematica. L’indagine mirata di una selezione di passaggi sarà accompagnata dalle traduzioni in inglese e italiano, laddove esistenti

7

, o dalla sola traduzione italiana, proposta dall’autrice del presente lavoro, al fine di chiarificare alcune realtà

6 La sentenza della Corte di Karlsruhe ha portato alla modifica di due paragrafi del Personenstandsgesetz (PStG):

§ 22 Fehlende Angaben; § 45b Erklärung zur Geschlechtsangabe und Vornamensführung bei Personen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung (PStG 2007b, 2007c).

7 La traduzione inglese parziale è pubblicata a scopo informativo sul sito internet della Corte costituzionale tedesca di Karlsruhe. La traduzione italiana è a opera di Roberto de Felice, pubblicata su Articolo 29 a cura di Francesca Brunetta d’Usseaux.

(12)

semantico-linguistiche particolarmente rilevanti per la comprensione dello scarto culturale esistente tra le lingue-culture prese in esame.

Infine, nel quarto capitolo tratteremo, seppur in maniera meno approfondita, alcune realtà culturali e linguistiche che interessano la Svizzera e che potranno venirci in aiuto per contestualizzare anche a livello geopolitico la sentenza della Corte costituzionale tedesca.

Questo Paese, così diversificato dal punto di vista linguistico e culturale, funge da crocevia di alcune delle lingue e culture dell’Europa continentale (e non solo). Qui si incontrano a livello nazionale il tedesco, l’italiano e il francese e a livello sovranazionale l’inglese della Ginevra delle Nazioni Unite. Con questo capitolo, di vocazione più internazionale, cercheremo di fornire un’idea su quello che questo campo di ricerca potrebbe avere in serbo per i tempi a venire. Brevi accenni riguardanti l’inclusività della lingua e la sua teorizzazione oggi più che mai di tendenza del linguaggio epiceno serviranno da ponte e opportunità di confronto tra le lingue.

Le conclusioni serviranno a riassumere i risultati dell’indagine comparativa svolta. Per il

confronto testuale ci siamo avvalse del

tool informatico AntCont e, nello specifico, della sua

funzione «Keyword List Tool» al fine di reperire le occorrenze di un numero limitato di parole

chiave, selezionate per la loro rilevanza semantica. Le occorrenze da offrono uno spaccato

significativo delle abitudini e degli usi delle tre lingue (tedesco, inglese e italiano) in materia di

gender. I dati saranno presentati in maniera quanto più chiara e schematica possibile nelle

appendici del presente lavoro. La nostra intenzione è quella di esplicitare le differenze

linguistiche, contestualizzandole nel loro sistema di produzione e di recezione, per interrogare

le possibilità e le impossibilità della lingua che si manifestano nel processo traduttivo e nelle

scelte della persona che traduce.

(13)

1. P

REMESSE

Con questo primo capitolo è nostra intenzione fornire alcune basi teoriche in materia di genere, lingua e traduzione. L’approccio si vuole di tipo descrittivo e il raggio d’analisi multidisciplinare: l’intento è quello di far luce sulle teorie che, più di altre, serviranno a inquadrare il presente lavoro e collocarlo nei diversi campi del sapere, a cavallo tra le scienze sociali, linguistiche, giuridiche e traduttologiche. Il capitolo prevede, nella sua parte iniziale, una panoramica delle ultime teorie femministe, gender e queer che hanno segnato l’evolversi delle scienze sociali nell’ultimo secolo e che sono indispensabili in questo contesto per cogliere la complessità del caso in esame. Nella seconda parte del capitolo cercheremo di far luce sulla dialettica del traducibile e dell’intraducibile per capire come classificare gli elementi del linguaggio che non possono essere tradotti. Infine, dedicheremo la conclusione del capitolo alla traduzione giuridica e alla nascita di un nuovo campo di studi: quello della traduttologia giuridica. Queste basi teoriche saranno ampliate nella pratica traduttiva dei capitoli seguenti, quando toccheremo con mano il testo della sentenza della Corte di Karlsruhe e le sue traduzioni.

1.1. Concetti dibattuti

Sesso, genere, sessualità: la contestualizzazione teorica di queste tre nozioni è fondamentale per comprendere il valore storico, culturale e linguistico della sentenza del 10 ottobre 2017 della Corte costituzionale di Karlsruhe. Queste tre nozioni hanno alimentato le idee e le teorie femministe nel corso degli anni e sono diventate parametri dell’analisi delle disuguaglianze sociali, nonché oggetto di critiche e accesi dibattiti. In questa sede vogliamo ripercorrere brevemente l’evolversi della teorizzazione femminista, dalla

second wave8

alle ultime teorie

queer (Cowan 2013b). Nella parte conclusiva, cercheremo di fare chiarezza semantica su alcuni

termini centrali per questo studio: sex, gender, intersex.

8 La presentazione della first feminist wave, quella delle prime lotte femministe dei primi del XIX secolo, non può essere approfondita nel contesto limitato del presente lavoro. Si è deciso in questo primo capitolo di dare la priorità alle teorie femministe della second wave e delle teorie queer, sviluppatesi a partire dalla seconda metà del XIX, molto più rilevanti rispetto a quelle di inizio secolo ai fini della presente trattazione.

(14)

1.1.1. Dal primo pensiero femminista alle teorie queer

1.1.1.1. Sesso e genere

Il rapporto dialettico instauratosi nel tempo tra le nozioni di sesso e genere ha costituito le fondamenta del pensiero femminista fin dalla sua prima ondata (first wave) tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, con le prime lotte delle donne per l’uguaglianza. Le femministe della prima ondata, quella liberale, sostengono che le donne siano discriminate in base al loro sesso (biologico). Il femminismo della second wave invece, quella radicale, nella prima metà del XX secolo, marca una svolta e la distinzione tra sesso e genere (Oakley 1972, Kessler 1978). Tale distinzione, così concepita per la prima volta nel 1968 dallo psicoanalista Robert Stoller, viene adoperata per descrivere l’affermarsi della cosiddetta identità di genere e dei

sex roles

(Eisenstein 1983: 7). Enfatizzando l’opposizione tra sesso e genere le femministe di questa ondata ritengono che se il sesso fisiologico può essere considerato una qualità innata, le differenze di genere tra uomini e donne sono socialmente costruite. Si radica l’idea che le qualità

naturali dell’essere umano abbiano causato l’imporsi di un diverso trattamento delle

donne rispetto agli uomini. Questa presa di coscienza conferisce alle femministe uno strumento per comprendere e teorizzare il genere in quanto pratica culturalmente codificata. Se da una parte il sesso può continuare a essere inteso in senso biologico, dall’altra i parametri di definizione e il significato dei ruoli di genere possono ora essere messi in discussione, sia dal punto di vista giuridico che da quello politico. Su questa base, le teoriche del diritto della seconda ondata cominciano a criticare il sistema giuridico perché sessista o

gendered (male oriented), non solo per i suoi criteri di esclusione formale delle donne sulla base del loro sesso

biologico, ma anche nella sua sostanza.

1.1.1.2. Genere e sessualità

Le femministe della seconda ondata cominciano a teorizzare la sessualità come parte centrale

dell’oppressione patriarcale e ritengono che genere e sessualità debbano essere teorizzati

insieme. Esattamente come il genere, infatti, anche la sessualità comincia a essere vista come

una produzione sociale, perché: «gender and sexuality are social rather than natural phenomena

and […] the relationship between them is a matter for analysis and investigation» (Jackson

2006: 38). Secondo tale concezione, la sessualità e il genere non scaturirebbero da processi

sociali inclusivi, al contrario, sarebbero il risultato di un potere dominante tendenzialmente

androcentrico. Il genere sarebbe il prodotto del modo in cui la sessualità è costruita attraverso

le relazioni sociali, il risultato dell’oppressione dell’uomo sulla sessualità femminile.

(15)

Per alcuni aspetti questo riecheggia nell’approccio adottato da studiosi come Michel Foucault. Pur non teorizzando l’oppressione di genere vera e propria, Foucault considera il sesso come un elemento prodotto dal discorso sulla sessualità. Sarebbe infatti la sessualità a svolgere un ruolo cruciale nel fondare le nostre concezioni legali e sociali di sesso e genere (Foucault 1976).

Il ne faut pas décrire la sexualité comme une poussée rétive, étrangère par nature et indocile par nécessité à un pouvoir qui, de son côté, s’épuise à la soumettre et souvent échoue à la maîtriser entièrement. Elle apparaît plutôt comme un point de passage particulièrement dense pour les relations de pouvoir: entre hommes et femmes, entre jeunes et vieux, entre parents et progéniture, entre éducateurs et élèves, entre prêtres et laïcs, entre une administration et une population. Dans les relations de pouvoir, la sexualité n’est pas l’élément le plus sourd, mais un de ceux, plutôt, qui est doté de la plus grande instrumentalité: utilisable pour le plus grand nombre de manœuvres, et pouvant servir de point d’appui, de charnière aux stratégies les plus variées. (Foucault 1976: 103)

Foucault sostiene che la sessualità sia: «l’ensemble des effets produits dans les corps, les comportements, les rapports sociaux par un certain dispositif relevant d’une technologie politique complexe» (Foucault 1976: 168). Non è una spinta o un orientamento innato ma «un point de passage», una riproduzione del potere. È un costrutto storico piuttosto che una caratteristica naturale. Egli sostiene che la sessualità sia legata a quella che egli chiama «bio- politique de la population», attraverso il controllo della riproduzione, del matrimonio, della salute e della morale (Foucault 1976: 183).

Questo punto di vista viene condiviso da alcuni, aspramente criticato da altri. I teorici che considerano la sessualità come costitutiva del genere vengono accusati di aver trascurato di prendere in considerazione i modi in cui la sessualità e il genere possono essere analizzati separatamente e in che modo l’oppressione sessuale può essere un elemento importante del potere e della resistenza al di fuori dei confini del rapporto con l’oppressione di genere. Nel 1975 la studiosa Gayle Rubin conia il binomio sex/gender system: nel suo articolo «Thinking Sex» sostiene una radicale separazione tra genere e sessualità (Rubin 1984: 290). Il contributo di Rubin si dimostra importante per l’evoluzione del successivo lavoro femminista queer in cui la sessualità viene considerata come nozione a sé stante, non inclusa in teorie femministe e di genere (Halley 2008, Kosofsky 1990: 29).

1.1.1.3. Luce Irigaray e una lingua per le donne

I problemi di riconoscimento e di denominazione della sessualità femminile sono ampiamente

trattati dalla studiosa femminista belga Luce Irigaray che dedica un’attenzione tutta particolare

alla lingua e alla sua evoluzione. Fortemente influenzata dalle teorie psicoanalitiche, in

particolare quelle di Lacan e Freud, Irigaray critica il sistema di diritto che ritiene di stampo

(16)

patriarcale (Irigaray 1994: 14–18) e sviluppa l’idea di un sistema di diritto per le donne (Irigaray 1994: 19–63, 67–87). Il sistema attuale non promuove l’uguaglianza tra donne e uomini perché non tiene conto della differenza sessuale: deve dunque essere riscritto (1993: 84). Il cambiamento giuridico, per essere efficace, deve essere accompagnato da un cambiamento dei simboli e dei codici, come la lingua e la religione (Irigaray 1994: 112) perché: «the organisation of the law reflects that of the language and vice versa» (Irigaray 1994: 41). Per Irigaray, il linguaggio è solo apparentemente neutrale. In realtà è intrinsecamente maschile,

sexed,

(Irigaray 1993: 30), intriso di una sessualità che riflette la volontà maschile (Irigaray 1994: 32–

33). Alle donne non è dato di parlare, pensare, desiderare o immaginare per sé stesse: in un sistema linguistico maschilista, il femminile è escluso, le donne sono irrappresentabili e impensabili, comprensibili solo in termini maschili (Butler 1990: 17 e seg.). Definire la sessualità femminile, cercare di darle una voce all’interno del sistema linguistico esistente è pericoloso: per farlo in bisognerebbe parlare come gli uomini, o parlare in un sistema di segni fatto a loro immagine (Irigaray 1985a: 78). Tutti i vantaggi pratici che le donne si sono conquistate sono stati ottenuti grazie alla loro capacità di assumere una forma di identità maschile, di rendersi cioè il più possibile simili agli uomini (Irigaray 1994: 79). Per Irigaray, questa non è uguaglianza. Lo scopo del suo lavoro è smascherare i modi con cui le donne sono rese uguali nella lingua degli uomini e creare un linguaggio solo al femminile, par far parlare le donne in qualità di individui distinti.

1.1.1.4. Verso un superamento dei gender roles

Tra le femministe che desiderano eliminare completamente la differenza sessuale va citata Monique Wittig, una femminista materialista francese che rivendica una prospettiva lesbica.

What is woman? Panic, general alarm for an active defense. Frankly, it is a problem that the lesbians do not have because of a change of perspective, and it would be incorrect to say that lesbians associate, make love, live with women, for «woman» has meaning only in heterosexual systems of thought and heterosexual economic systems. Lesbians are not women. (Wittig 1992: 32)

Concetti come sesso, genere, uomo e donna contribuiscono dunque a consolidare le

categorie di oppressione tipiche di quello che Wittig definisce un sistema economico

eterosessuale (Wittig 1992: 77). Wittig pensa sia necessario sradicare le categorie di sesso e

genere affinché il sistema linguistico, e con esso la costruzione del soggetto, diventi neutra dal

punto di vista del genere. L’unico modo per ottenere un cambiamento è smantellare le nozioni

di sesso e genere, rielaborandole senza più riferimenti alle caratteristiche biologiche

(Wittig 1992, Butler 1990: 113). Il femminismo successivo alla seconda ondata, infatti,

(17)

interroga ancora più da vicino il significato della differenza sessuale, così come le categorie biologiche e le etichette giuridicamente valide. A questo stadio, verso la fine della seconda metà del XX secolo, la distinzione tra sesso e genere è oramai comunemente riconosciuta. Cowan (2013b) ricorda in tale contesto la decisione della Corte d’appello britannica in merito al caso Bellinger vs Bellinger (Cowan 2013b: 9): qui vengono utilizzati entrambi i termini sesso e genere e la differenzia sostanziale tra i due sembra essere chiara. In questo contesto, in particolare, si pone l’accento sul come genere sia più comprensivo di sesso: si utilizza genere per evocare l’insieme delle aspettative comportamentali e attitudinali a cui uomini e donne sono confrontate all’interno di un contesto socioculturale specifico. Il termine include anche l’auto- percezione e autodefinizione di sé (cfr. Cowan 2004).

Nel frattempo, con la proliferazione delle teorie femministe sul genere e la sessualità, il concetto di sesso viene a lungo messo da parte ed è ripreso solo di recente. Comincia a essere contestata la contrapposizione sesso/genere perché troppo minimalista:

The sex/gender distinction represents an attempt by feminists to bypass some of the theoretical problems which arise from grounding a theory of gender inequality in an original sexual difference.

[…] By privileging the gender side of this equation, the body is in effect neutralized and denied any salience whatsoever. Taken to its logical limit, the distinction between sex and gender suggests a radical discontinuity between sexed bodies and culturally constructed genders. Gender becomes a free-floating entity […]. (McNay 1992: 22).

Con la separazione di sesso e genere viene inaugurata la sfida per un superamento dei

gender roles e della loro trascrizione. Eppure, questa distinzione non riesce a risolvere il

problema di fondo: la concezione del corpo continua a non essere affrontata correttamente e resta in balia di categorizzazioni biologiche. Molte delle dottrine femministe iniziano a mettere in discussione l’approccio che contrappone a priori il sesso al genere, abbracciando invece non solo la naturalezza del sesso, ma anche il binomio sesso/genere, e il rapporto con il concetto di sessualità.

1.1.1.5. Il pensiero queer

Queste evoluzioni nel pensiero femminista sono state in parte determinate dall’avvento di

prospettive postmoderne e queer che presuppongono un sistema pluralistico piuttosto che uno

binario del binomio sesso/genere vs sessualità. Le teorie

queer sulla sessualità cominciano a

emergere alla fine degli anni Ottanta e affondano le loro radici nella teoria della costruzione

sociale (di Foucault), nella teoria femminista e nel post-modernismo, in particolare nella

decostruzione dell’identità e della soggettività. La teoria

queer

si è sviluppata anche come

prospettiva critica alternativa al femminismo della seconda ondata (Richardson 2006: 19),

(18)

sfidandolo a compiere un ulteriore passo avanti, esplorare altre concezioni di identità e mettere in discussione le categorie binarie di uomini vs donne. Piuttosto che limitarsi a sostenere la distruzione delle nozioni di sesso/genere e della sessualità, la prospettiva

queer accoglie la

visione di una molteplicità di sessi, generi e sessualità. Una molteplicità, tuttavia, che non rifiuta necessariamente le categorie identitarie.

L’impatto che il movimento queer ha avuto sulla teoria e la pratica della politica sessuale è determinante. Le nozioni di sesso/genere e sessualità risultano infine scomposte, denaturate della loro esclusività divisoria e analizzate quali concetti singoli. Uno dei principali nomi affermatosi in questo campo di studio, a cavallo tra femminismo, teoria

queer e

postmodernismo, è quello di Judith Butler. Adottando un resoconto più fluido e pluralistico del genere rispetto al modello binario delle sue predecessori femministe, l’argomento centrale di Butler è che il genere è performed. Il genere è una performance che produce l’illusione di un sesso interiore o essenza o nucleo di genere psichico.

If gender is […] an imitation that regularly produces the ideal it attempts to approximate, then gender is a performance that produces the illusion of an inner sex or essence or psychic gender core; it produces on the skin, through the gesture, the move, the gait (that array of corporeal theatrics understood as gender presentation), the illusion of an inner depth. In effect, one way that gender gets naturalized is through being constructed as an inner psychic or physical necessity. And yet, it is always a surface sign, a signification on and with the public body that produces this illusion of an inner depth, necessity or essence that is somehow magically, causally expressed. (Butler 1991: 28)

Sesso, genere e sessualità: Butler (1990: 110) propone una radicale riconcettualizzazione (decostruzione) di queste nozioni. I movimenti femministi e

queer non dovrebbero perdere

tempo a sostenere a spada tratta una nozione a scapito di un’altra, ma piuttosto concentrarsi sulla relazione profonda esistente tra di esse.

1.1.1.6. L’attivismo transgender

Le prospettive femministe e i movimenti transgender non hanno mai avuto un rapporto facile.

L’affermarsi delle teorie queer ha visto anche un aumento di dissenso tra le fasce femministe contrarie alla tendenza universalizzante queer, che ignorerebbe le preoccupazioni femministe sul genere, la sessualità lesbica, la razza e l’eterosessualità (Walters 1996: 845–846, Jeffreys 1993: 167, Samuels 1999, Ferguson 2004, Jackson 2006: 39). Surya Monro suggerisce che questo è in parte a causa della tendenza di alcune femministe ad aderire a un «female/male system of categorisation» (Monro 2007: 125).

9

La questione dell’universalismo in rapporto alle

9 Un impegno assolutista verso un sistema di classificazione duale e rigido si è espresso anche attraverso la legge:

come ha sostenuto Sally Hines. «Although the law now allows for movement across the binary of male/female,

(19)

singole specificità emerge in modo particolare nei dibattiti sulla politica transgender e il pluralismo di genere (Monro 2005 e 2007). L’attivismo transgender contemporaneo contesta la limitatezza delle categorie di orientamento sessuale (Monro 2007). Nonostante l’incertezza sulla possibilità o meno di tenere adeguatamente conto del fenomeno transgender, Monro sostiene che i pluralismi di genere di ispirazione queer possono offrire alternative al binomio sesso/genere e alla politica dei femminismi del passato (Monro 2007: 142). Judith Halberstam nel suo articolo «Boys will be… Bois?» propone la possibilità di un femminismo transgender in cui «the new ‘bois’ give the impression of polyvocality, fluidity and radical politics but actually they tame the exciting potential of a merger of trans and feminist politics» (Halberstam 2006: 97). Una tale fusione potrebbe consentire alle femministe della

prossima ondata di

stabilire o approfondire progetti e obiettivi comuni (Halberstam 2006: 103, Cowan 2013a).

La mascolinità e la femminilità, così come vengono intese da un punto di vista medico- legale, sembrano implicare sempre ideali normativi di eterosessualità (non omo- bi-, a-, o pansessualità); monogamia (non poligamia); matrimonio (piuttosto che rapporti non coniugali) ecc. (Cowan 2013b: 20). Ognuno di questi ideali riflette le strutture sociali e giuridiche etero- normative profondamente radicate a livello sociale della nostra società, e permeano i dibattiti giuridici attuali. Contestare il genere non riguarda (esclusivamente) i gesti individuali di dissenso, ma implica un processo collettivo di lotta sociale (Connell 2009: 110). Come le teorie del femminismo, così anche la teoria queer potrebbe aver bisogno di essere riscritta di continuo (Cowan 2013b: 21). Entrambe hanno il potenziale di diventare una piattaforma che consenta di stabilire connessioni con altre teorie sociali critiche. Il futuro del femminismo e della teoria

queer può risiedere nell’articolazione di nuovi modi di pensare a nuove forme di sessualità e

genere (Richardson 2006: 36). Questo ci aiuterà a concepire la possibilità di modi di essere a cui oggi non sappiamo ancora dare un nome (Butler 2004: 74)

10

.

1.1.2. Sex, gender e altri misteri della lingua: chiarificazioni semantiche dalle istituzioni internazionali

Dopo aver presentato in sommi capi il contesto storico in cui questo dibattito sociale si inserisce è importante avere ben chiari gli strumenti terminologici a disposizione. Essendo il dibattito

the spectrums in-between male and female, such as transgendered, intersexed, bigendered and androgynous, remain outside current frameworks of citizenship» (Hines 2007: paragrafo 7.3).

10 «And he is, finally, neither one; he is the human in its anonymity, as that which we do not yet know how to name or that which sets a limits on all naming. And in that sense, he is the anonymous—and critical—condition of the human as it speaks itself at the limits of what we think we know.» (Butler 2004: 74)

(20)

generatosi intorno al concetto di gender di grande attualità e di portata internazionale – non solo circoscritto alla sentenza qui presa in esame della Corte di Karlsruhe – abbiamo deciso di fare riferimento a recenti pubblicazioni dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. La trattazione della materia in esame oltrepassa, infatti, la sfera del diritto nazionale e rientra in quello internazionale.

Di seguito elencheremo le definizioni di sex e gender incluse nelle linee guida

11

dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani presentate nel corso della 39

a

sessione del Consiglio dei diritti umani dell’ONU, dal 10 al 28 settembre 2018 a Ginevra. Ad ogni definizione seguirà una traduzione

12

e un breve commento.

Sex is the sum of biological and physiological characteristics that typically define men and women, such as reproductive organs, hormonal makeup, chromosomal patterns, hair-growth patterns, distribution of muscle and fat, body shape, and skeletal structure. This publication will often refer to women, men and others to include binary and non-binary self-identifications of sexual identity.

Il sesso è l’insieme delle caratteristiche biologiche e fisiologiche che tipicamente definiscono uomini e donne, come gli organi riproduttivi, il corredo ormonale, i modelli cromosomici, i modelli di crescita dei peli, la distribuzione di muscoli e grasso, la forma del corpo e la struttura scheletrica. Questa pubblicazione farà spesso riferimento a donne, uomini e altri per includere autoidentificazioni binarie e non dell’identità sessuale.

La definizione si rifà alla distinzione classica di uomini e donne sulla base delle loro caratteristiche biologiche e fisiologiche. Tutto ciò che non rientra negli schemi di autoidentificazione binaria è altro: «women, men and others» (corsivo nostro).

13

Sexual orientation refers to a person’s physical, romantic and/or emotional attraction towards other people. Everyone has a sexual orientation. Heterosexual people tend to be attracted to individuals of a different sex from themselves. Gay men and lesbian women tend to be attracted to individuals who are of the same or a different sex from themselves. There are also other terms and concepts related to sexual orientation not included in this list.

L’orientamento sessuale si riferisce all’attrazione fisica, romantica e/o emotiva di una persona verso altre persone. Tutti hanno un orientamento sessuale. Le persone eterosessuali tendono a essere attratte da individui di sesso diverso dal loro. Uomini gay e donne lesbiche tendono a essere attratti/e da individui dello stesso sesso o di sesso diverso dal loro. Esistono anche altri termini e concetti relativi all’orientamento sessuale non inclusi in questo elenco.

Dopo aver chiarito cosa sia il sesso, la definizione chiarisce cos’è l’orientamento sessuale e che tutti ne hanno uno. Dal punto di vista linguistico il paragrafo non elenca tutti i concetti relativi all’orientamento sessuale, la cui trattazione è troppo complessa per poter essere inclusa in questo breve elenco.

14

11 Le citazioni di seguito riportate sono tratte dal capitolo «Key terminology», in OHCHR (2018: 7–9).

12 Tutte le traduzioni di seguito riportate sono nostre proposte.

13 Termini chiave: «sex», «biological and physiological characteristics», «women, men and others», «binary and non-binary self-identifications», «sexual identity».

14 Per un approfondimento sulla varietà terminologica citata si rimanda a OHCHR (2016).

(21)

Gender refers to the socially constructed identities, attributes and roles of persons in relation to their sex and the social and cultural meanings attached to biological differences based on sex. The meaning of such socially constructed identities, attributes and roles varies across societies, communities and groups and over time. This often results in hierarchical relationships between women and men and an unequal distribution of power and rights, favouring men and disadvantaging women and affecting all members of society. The social positioning of women and men is affected by political, economic, social, religious, ideological and environmental factors.

Il genere si riferisce alle identità, attributi e ruoli delle persone socialmente costruiti, in relazione al loro sesso e ai significati sociali e culturali legati alle differenze biologiche basate sul sesso. Il significato di tali identità, attributi e ruoli socialmente costruiti varia a seconda della società, delle comunità e dei gruppi e nel tempo. Ciò si traduce spesso in relazioni gerarchiche tra donne e uomini e in una distribuzione ineguale del potere e dei diritti, a vantaggio degli uomini, a svantaggio delle donne e a scapito di tutti i membri della società. La posizione sociale delle donne e degli uomini è influenzata da fattori politici, economici, sociali, religiosi, ideologici e ambientali.

La definizione si articola su tre piani: 1. per genere si intende l’insieme di identità, attributi, ruoli socialmente costruiti sul riflesso della percezione collettiva delle differenze biologiche e sessuali, 2. il significato di queste identità costruite varia a seconda del luogo, del momento storico, 3. le persone che non si identificano nelle identità percepite come dominanti sono spesso confrontate a situazioni di disuguaglianza sociale.

15

Gender identity refers to a person’s deeply felt and experienced sense of their own gender, which may or may not correspond with the sex they were assigned at birth. It includes the personal sense of the body and other expressions of gender, such as clothing, speech and mannerism. Everyone has a gender identity. Transgender or trans are umbrella terms for people with a wide range of gender identities and expressions who do not identify with the sex they were assigned at birth. A transgender person may identify with different gender identities including man, woman, transman, transwoman, and with specific terms, including non-binary identities such as hijra, fa’afafine, two-spirit, among other terms. Cisgender is a term for people who identify with the sex that they were assigned at birth.

L’identità di genere è il senso profondamente sentito e vissuto di una persona del proprio genere, che può corrispondere o meno al sesso che le è stato assegnato alla nascita. Include il senso personale del corpo e altre espressioni di genere, come il modo di vestire, parlare e comportarsi.

Tutti hanno un’identità di genere. Transgender o trans sono termini ombrello per persone con un’ampia gamma di identità ed espressioni di genere che non si identificano con il sesso loro assegnato alla nascita. Una persona transgender può identificarsi con diverse identità di genere, tra cui uomo, donna, uomo trans, donna trans, e con termini specifici, comprese le identità non binarie come hijra, fa’afafine, two-spirit, ecc. Cisgender è un termine per le persone che si identificano con il sesso che è stato loro assegnato alla nascita.

Dopo aver chiarito cos’è il genere, la definizione chiarisce cos’è l’identità di genere. Essendo un modo di sentire «deeply felt and experienced» esistono tante identità di genere quante persone esistono al mondo. Tutti possiedono un’identità di genere che non coincide sempre con il sesso assegnato alla nascita. Genere e sesso sono due nozioni distinte.

16

15 Termini chiave: «gender», «socially constructed identities, attributes and roles», «unequal distribution of power and rights».

16 Termini chiave: «gender identity», «sex they were assigned at birth» «personal sense of the body»,

«transgender», «trans», «transman, transwoman», «cisgender».

(22)

Gender equality refers to the equal rights, responsibilities and opportunities for people of all sexes and gender identities. Equality does not mean that women and men will become the same but that their rights, responsibilities and opportunities will not depend on whether they are born male, female or outside those binary categories. Substantive or de facto equality, as requiring by CEDAW, does not mean guaranteeing women treatment that is identical to that of men in all circumstances. Rather, it recognizes that non-identical treatment of women and men, based on biological as well as socially and culturally constructed differences between women and men, is required in certain circumstances to achieve equality of opportunities and results. This is sometimes referred to as affirmative action or temporary measures.

L’uguaglianza di genere si riferisce alla parità di diritti, responsabilità e opportunità per le persone di tutti i sessi e le identità di genere. Parità non significa che le donne e gli uomini diventeranno uguali, ma che i loro diritti, responsabilità e opportunità non dipenderanno dal fatto che siano nati uomini, donne o al di fuori di queste categorie binarie. L’uguaglianza sostanziale o di fatto, come previsto dalla CEDAW, non significa garantire alle donne un trattamento identico a quello degli uomini in ogni circostanza. Riconosce piuttosto che un trattamento non identico di donne e uomini, basato su differenze biologiche e socialmente e culturalmente costruite tra donne e uomini, è necessario in determinate circostanze per ottenere pari opportunità e risultati. Questo è talvolta indicato come attività affermativa o misure temporanee.

L’ultima definizione tratta dalla guida ONU del 2018 è quella di «gender equality», la nozione in nome del quale vengono portate avanti battaglie giudiziarie come quella presa qui in esame.

Si fa un chiaro distinguo tra cosa sia «equal» e cosa sia «identical»: uguaglianza non significa garantire trattamenti identici, bensì «su misura» per le diverse necessità personali.

17

Di seguito riportiamo anche la definizione di intersex inclusa nelle linee guida dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani del 2016 (OHCHR 2016: 19). Alla definizione seguirà una nostra traduzione e un breve commento.

Intersex people are born with physical or biological sex characteristics including sexual anatomy, reproductive organs, hormonal patterns and/or chromosomal patterns that do not fit the typical definitions of male or female. These characteristics may be apparent at birth or emerge later in life, often at puberty. Intersex persons may have any sexual orientation and gender identity.

Le persone intersessuali nascono con caratteristiche sessuali fisiche o biologiche, tra cui anatomia sessuale, organi riproduttivi, modelli ormonali e/o modelli cromosomici che non corrispondono alle definizioni classiche di maschio o femmina. Queste caratteristiche possono essere evidenti alla nascita o emergere più tardi nella vita, spesso nella pubertà. Le persone intersessuali possono avere qualsiasi orientamento sessuale e identità di genere.

Le persone intersessuali presentano caratteristiche fisiche e biologiche che non rientrano nelle categorie binarie di classificazione di femmina o maschio. La nozione di intersessualità non ha di per sé nulla a che fare con l’orientamento sessuale né con l’identità di genere.

18

17 Termini chiave: «gender equality», «equal rights, responsibilities and opportunities for people of all sexes and gender identities», «CEDAW».

18 Termini chiave: «intersex», «sex characteristics», «typical definitions of male and female».

(23)

Queste prime osservazioni terminologiche ci ha permesso una prima contestualizzazione semantica e linguistica dei termini oggetto di indagine nel contesto storico attuale e in un ambiente internazionale. Le gender perspectives sono ormai divenute protagonista del dibattito a livello internazionale. La lingua inglese aiuta a formulare e uniformare concetti diversamente/non ancora espressi in altre lingue. La sua neutralità facilita inoltre, l’arduo compito di far passare significati non ancora assorbiti dalle altre lingue.

19

1.2. L’intraducibile e i vuoti semantici

È importante in questo stadio preliminare consolidare alcune basi teoriche importanti per consentire uno studio ponderato delle scelte linguistiche utilizzate nel testo della sentenza del Tribunale di Karlsruhe. Il presente lavoro, infatti, si fonda sulla volontà di osservare come si comportano le lingue del diritto di fronte a realtà semantiche nuove o in fase di elaborazione dal punto di vista socioculturale, giuridico e linguistico. La traduzione di una parola, come per esempio l’aggettivo divers, non può limitarsi a un semplice trasferimento linguistico, deve fare i conti con la lingua-cultura in cui questa parola sarà tradotta, accettata e impiegata alla stregua della sua versione originale. In questo senso, divers, inter, queer, gender sono unità traduttive

20

che devono essere prese in considerazione nella loro interezza, senza privarle del contesto culturale in cui sono state originate. Il quesito sorge spontaneo: come tradurre nozioni che non hanno un esatto equivalente nelle lingue di arrivo?

21

La traduzione – per dirla con le parole di Georges Mounin – è possibile (Mounin 2016:13)? Dopo una breve introduzione al concetto dell’intraducibile in traduttologia, il focus del discorso si concentrerà sull’ipotesi dell’esistenza dell’intraducibile nella traduzione giuridica.

1.2.1. Evoluzione delle teorie sull’intraducibile

Nel 1949 Edwar Sapir scriveva che gli esseri umani sono costantemente influenzati nel loro vivere quotidiano dalla lingua che la loro società ha adottato come mezzo di comunicazione

19 Le peculiarità della lingua inglese a tale proposito non potranno essere sviluppate nel quadro del presente lavoro.

Esempi in lingua inglese saranno tuttavia citati per offrire modelli comparativi possibili di traduzione del testo tedesco della sentenza.

20 L’unità di traduzione «est le plus petit segment de l’énoncé dont la cohésion des signes est telle qu’ils ne doivent pas être traduits séparément» (Ballard 1993).

21 I vuoti semantici: cfr. «Voids (or Semantic Voids, or Lacunes (French), or Blank Spaces or Gaps)» (Shuttleworth 1997: 196.)

(24)

(Sapir 1949: 69). Sarebbe un’illusione pensare che una persona possa integrarsi in una società, continua Sapir, senza utilizzarne la lingua e che questa lingua sia solo un mezzo incidentale finalizzato unicamente a risolvere il problema della comunicazione tra individui. Sapir si spinge ad affermare che la realtà stessa è edificata sulle abitudini linguistiche della sua popolazione:

The fact of the matter is that the ‘real world’ is to a large extent unconsciously built up on the language habits of the group. No two languages are ever sufficiently similar to be considered as representing the same social reality. The worlds in which different societies live are distinct worlds, not merely the same world with different labels attached. (Sapir 1949: 69)

Non esistono due lingue sufficientemente simili da essere considerate come rappresentative di una realtà sociale. Allo stesso modo, non esistono due realtà sociali sufficientemente simili da poter essere raccontate in un’unica lingua. Questa tesi è in parte criticata da Georges Mounin (2014).

Georges Mounin, uno dei fondatori della traduttologia moderna, introduce con la sua opera «Les problèmes théoriques de la traduction» (2014) un nuovo modo di affrontare i problemi linguistici legati all’attività traduttiva. Evidenzia, basandosi sulle tesi e sul lavoro di diverse generazioni di linguisti, filosofi e antropologi, l’ostacolo apparentemente insormontabile della traduzione. Secondo Mounin, l’attività della traduzione rappresenta un problema teorico per la linguistica contemporanea: «si l’on accepte les thèses courantes sur la structure des lexiques, des morphologies et des syntaxes, on aboutit à professer que la traduction devrait être impossible» (Mounin 2014: 8). Eppure: i traduttori esistono e noi tutti beneficiamo del loro operato. Ci si potrebbe addirittura spingere ad affermare: «que l’existence de la traduction constitue le scandale de la linguistique contemporaine» (Mounin 2014: 8). Mounin rifiuta sia di condannare la possibilità teorica di tradurre in nome della linguistica, sia di dubitare della validità delle teorie linguistiche in nome dell’attività di traduzione. Propone invece di affrontare l’analisi partendo da un’altra prospettiva: quella che non nega ciò che la linguistica funzionale e strutturale comporta, né l’operato dei traduttori. Se da una parte Mounin viene a patti con l’accettazione che «la traduction n’est pas toujours possible» (Mounin 2014: 273–274) non condivide la tesi di Sapir secondo la quale le lingue determino inesorabilmete l’esperienza che abbiamo del mondo (Mounin 2014: 274). Le visioni del mondo e delle lingue non sono immobili, così anche la traduzione non è una situazione linguistica atemporale: se esiste una dialettica delle relazioni tra la lingua e il mondo, esiste anche una dialettica delle relazioni storico-temporali tra le lingue, così come anche all’interno di una stessa lingua (per es. tradurre dal russo al francese nel 1960 non è come tradurre dal russo al francese nel 1760 (Mounin 2014:

277).

(25)

Au lieu de dire, comme les anciens praticiens de la traduction, que la traduction est toujours possible ou toujours impossible, toujours totale ou toujours incomplète, la linguistique contemporaine aboutit à définir la traduction comme une opération, relative dans son succès, variable dans les niveaux de la communication qu’elle atteint. […] [S]’il s’agit d’une langue considérée dans son ensemble […]

sans doute la communication par la traduction n’est-elle jamais vraiment finie, ce qui signifie en même temps qu’elle n’est jamais inexorablement impossible. (Mounin 2014: 278 – 279)

In traduttologia è stata coniata nel 1970 dai traduttori bulgari Vlakhov e Florin la nozione di realia, che definisce parole e collocazioni proprie a una lingua che denotano oggetti, concetti e fenomeni caratteristici della località, del momento storico, delle condizioni sociali di un gruppo di persone, una nazione, un Paese e che non hanno equivalenti in altre lingue (Shuttleworth 1997: 140). Vlakhov e Florin identificano quattro categorie di

realia: 1.

geografici e etnografici, 2. folkloristici e mitologici, 3. connessi a realtà e azioni della quotidianità, 4. storico-sociali; e prevedono sei strategie di traduzione: 1. trascrizione, 2. calco, 3. creazione di una nuova parola, 4. assimilazione, 5. traduzione approssimata, 6. traduzione descrittiva. L’attività traduttiva dovrebbe essere svolta con la volontà di mantenere e riprodurre:

«some local colour without encumbering the reader with an excess of new, frequently impenetrable lexical items» (Shuttleworth 1997: 140). La difficoltà di questo compito è tale che la teoria dei realia è spesso associata a quella dell’intraducibile. Innumerevoli dibattiti si sono susseguiti nel corso dell’ultimo secolo tra i fautori del traducibile a ogni costo e dell’intraducibile come dato di fatto.

«[O]n the ideal level, all translation is distortion, and all translators are traitors»: così si esprime James Holmes nella prima parte della pubblicazione Translated! riguardo al problema alla base di ogni traduzione: il campo semantico di una parola, la sua complessa rete di significati, non potrà mai corrispondere esattamente al campo semantico di qualunque altra parola in qualsiasi altra lingua (Holmes 1988: 9). Nel libro Qu’est-ce que traduire? (2006) Marc de Launay si dedica anch’egli a esplorare i limiti della lingua e dei suoi «intraducibili».

L’operazione traduttiva sembrerebbe «vouée à l’échec» se la si paragona a un trasloco in cui siano stati persi per strada parti del mobilio originale:

[…] on aurait l’impression que les traducteurs seraient de négligents déménageurs qui abandonneraient au départ un certain nombre d’éléments du mobilier, ou en perdraient au cours du trajet, si bien que la reconstitution de l’intérieur original serait toujours impossible – le client averti ne se reconnaîtrait jamais tout à fait chez lui. (Launay 2006: 39)

La traduzione, a detta di de Launay, comporta inevitabilmente la perdita di componenti

costitutivi della sostanza dell’originale sia perché prevede una distruzione/ricostruzione

semiotica e semantica, sia perché implica un rifacimento della struttura grammaticale e

sintattica che non può essere trasposta completamente, sia perché la storia della lingua è unica

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