• Aucun résultat trouvé

3.2. Prima fase: testo originale tedesco e traduzione ufficiale inglese a confronto

3.2.2. Estratto n. 2: «Gender» / «Geschlecht»: quando e perché usiamo «genere» / «sesso»

für Gesundheit dem Deutschen Ethikrat den Auftrag, im Dialog mit den von Intersexualität betroffenen Menschen eine Stellungnahme zur Situation intergeschlechtlicher Personen in Deutschland zu verfassen. Im Februar 2012 legte der Deutsche Ethikrat seine Stellungnahme vor: Dort heißt es zusammenfassend (BTDrucks 17/9088, S. 59):

«Der Deutsche Ethikrat ist der Auffassung, dass ein nicht zu rechtfertigender Eingriff in das Persönlichkeitsrecht und das Recht auf Gleichbehandlung vorliegt, wenn Menschen, die sich aufgrund ihrer körperlichen Konstitution weder dem Geschlecht weiblich noch männlich zuordnen können, rechtlich gezwungen werden, sich im Personenstandsregister einer dieser Kategorien zuzuordnen.

1. Es sollte geregelt werden, dass bei Personen, deren Geschlecht nicht eindeutig feststellbar ist, neben der Eintragung als «weiblich»

oder «männlich» auch «anderes» gewählt werden kann.

Zusätzlich sollte geregelt werden, dass kein Eintrag erfolgen muss, bis die betroffene Person sich selbst entschieden hat. Der Gesetzgeber sollte ein Höchstalter der betroffenen Person festlegen, bis zu dem sie sich zu entscheiden hat.

2. Es sollte über die bestehende Möglichkeit der Änderung eines Eintrags nach § 47 Absatz 2 PStG hinaus geregelt werden, dass die Betroffenen eine Änderung des Eintrags verlangen können, wenn sich die bisherige Eintragung als unrichtig herausgestellt hat.

4. Als Grundlage für künftige Entscheidungen des Gesetzgebers sollten die Zwecke, die mit der Pflicht zur Eintragung nach derzeitigem Recht verfolgt werden, evaluiert werden. Es sollte geprüft werden, ob eine Eintragung des Geschlechts im Personenstandsregister überhaupt noch notwendig ist.»

In 2010, the Federal Ministry of Education and Research and the Federal Ministry of Health instructed the German Ethics Council to prepare an opinion on the situation of intersexual persons in Germany in dialogue with persons concerned by intersexuality. In February 2012, the German Ethics Council submitted its opinion. Its summary is as

follows (Bundestag document,

Bundestagsdrucksache – BTDrucks 17/9088, p. 59 [translation by the German Ethics Council]):

«The German Ethics Council takes the view that personal rights and the right to equality of treatment are unjustifiably infringed if persons whose physical constitution is such that they cannot be categorized as belonging to either the female or the male sex are compelled by law to be designated in one of these categories in the civil register.

1. Provision should be made for persons whose sex cannot be unambiguously determined to register not only as «female» or «male» but also as

«other».

Provision should also be made for individuals’ sex not to be registered until they have decided for themselves. A maximum age for affected people to decide should be laid down in law.

2. In addition to the existing possibility of amendment of one’s registered sex under Section 47(2) of the Act on Civil Status (PStG), provision should be made for affected individuals to request amendment of their registered sex should the original entry prove to be incorrect.

4. As a basis for future decisions on legislation, the purposes of compulsory registration as provided by current law should be evaluated. A review should be undertaken to determine whether the recording of a person’s sex in the civil register is in fact still necessary.»

Con questo estratto riportiamo l’opinione del Consiglio etico tedesco che ha, tra le altre cose, influito sulla pronuncia della decisione della Corte costituzionale tedesca in favore dell’introduzione di una terza opzione di genere nel registro anagrafico tedesco per le persone nate con caratteristiche intersessuali. Nel testo inglese notiamo ancora una volta l’intromissione della traduttrice, la quale precisa che la traduzione è opera del Consiglio etico stesso. Questa nota è rilevante per l’analisi delle scelte traduttive di «Geschlecht»: mai come in questo passaggio l’inglese si serve del termine «sex» – che ad eccezione del sostantivo «intersex» o dell’aggettivo «sexual» non viene praticamente mai adoperato nel restante testo della sentenza.

L’uso divenuto ormai la norma – almeno nell’ambito di questa traduzione – è il sostantivo

gender. Per meglio formulare le nostre intenzioni di indagine occorre fare alcune precisazioni.

La parola «genere», che fino alla fine del XX secolo aveva solo un significato

linguistico-grammaticale, a differenza del «sesso», che fa parte della realtà biologica, ha subito un

cambiamento di significato, sotto l’influenza dell’uso introdotto da studiosi/e anglofoni/e del

concetto di «genere», non più inteso in senso puramente grammaticale, bensì come costruzione

sociale, di impronta ideologica e non coincidente con il sesso biologico. I Gender Studies hanno

riscosso un successo clamoroso a partire dagli anni ‘70, in seno al movimento femminista della

second wave. A partire da questo momento, il «genere» e il «sesso» verranno considerati in

questo contesto accademico costrutti derivanti dall’evoluzione dalla società, con le sue

rappresentazioni, i suoi vincoli, i pregiudizi e gli stereotipi, e le conseguenti violenze

simboliche, le ingiustizie e la stigmatizzazione, che giustificano le disuguaglianze tra uomini e

donne, ma anche tra persone eterosessuali e omosessuali, persone transessuali e transgender

(nel francese di Yaguello: «transgenre», Yaguello 2014: 91–92). In italiano come in altre lingue

romanze, il «genere» non è presentato come un riflesso linguistico dell’organizzazione naturale

della società umana, ma come un sistema di classificazione grammaticale di tutti i sostantivi,

aggettivi, verbi ecc. siano essi riferiti a esseri animati o inanimati. Di conseguenza, la

distinzione maschile / femminile assume due ruoli completamente diversi nella lingua. Nel caso

degli esseri animati, il genere sembra essere fondato per natura. Il suo ruolo è semantico e il

termine ci rinvia immediatamente alla suddivisione sessuale. Nel caso degli esseri inanimati, al

contrario, la ripartizione appare del tutto arbitraria; genera vincoli puramente grammaticali e

quindi, in sostanza, illogici. Ma l’identità formale dei due sistemi spiana la strada a fenomeni

di trasferimento semantico. L’equazione genere = sesso investe gli usi della lingua e prende

forma in essi. (Yaguello 2014: 16). Il genere diventa un pretesto metaforico e sembra, osserva

Marina Yaguello, essere un punto d’incontro tra una struttura grammaticale, vincolante e

fluttuante al tempo stesso, e le rappresentazioni semantiche collettive dei/lle parlanti. In questo

contesto, dunque, in maniera più accentuata che altrove, è possibile osservare l’interazione saussuriana tra il signifiant e il signifié, tra la forma e il significato del linguaggio (Yaguello 2014: 17). Il tedesco non fa una distinzione tra genere e sesso: «Geschlecht» può riferirsi a entrambi, sia dal punto di vista grammaticale che biologico. D’altronde non viene contemplata l’opzione di utilizzare «Gender» la cui connotazione rimanda automaticamente ad altre sfere semantiche. In generale, si riscontra un uso sempre maggiore dell’inglese «gender», un prestito diretto, proveniente appunto dal grande successo degli ultimi anni dei

Gender Studies di

provenienza prettamente statunitense. A titolo esemplare, citiamo la recente pubblicazione Duden «Richtig gendern» (Diewald 2017: 7):

Das Wort gendern und seine Verwendung in diesem Ratgeber:

Das Verb gendern leitet sich aus dem englischen Substantiv gender ›Geschlecht‹ ab, das als Lehnwort ins Deutsche gekommen ist. Gender bezieht sich auf das soziale Geschlecht, das heißt auf die gesellschaftlichen Rollen und Eigenschaften, die einer Person stereotypisch als »Mann« oder als

»Frau« zugeschrieben werden. Gender ist somit nicht mit dem biologischen Geschlecht (Sex) gleichzusetzen. Das Verb gendern bedeutet, dass diese verschiedenen Rollen in der sprachlichen Kommunikation angemessen und nicht diskriminierend explizit gemacht werden. Wir verwenden den Ausdruck gendern gleichbedeutend mit ›Sprache geschlechtergerecht gestalten‹.

Il verbo «gendern», di recente creazione, è un prestito dall’inglese e si rifà al sostantivo inglese «gender» (in tedesco «Geschlecht»). L’utilizzo del verbo manifesta l’intenzione di creare un linguaggio rispettoso delle differenze di genere. La nozione di «Gender» riportata dal Duden si riferisce al genere sociale, ai ruoli e alle caratteristiche di uomo e donna, stereotipicamente attribuite dal contesto in cui è inserita una persona. Il «Gender» non deve dunque essere equiparato al genere biologico (sesso).

In questa sede, tuttavia, non possiamo non menzionare la tendenza attualmente registrabile dell’uso dell’inglese e del tedesco dei termini «Gender» e «Geschlecht» come iperonimi, inglobanti sempre più spesso sia l’identità di genere sia il sesso biologico.

52

Nell’esempio dell’estratto preso in esame, il

Deutscher Ethikrat fa riferimento esclusivamente al sesso

biologico delle persone intersessuali e alla sua iscrizione nel registro delle nascite. In questo caso specifico, dunque, non vengono incluse le diverse identità di genere. Per tale motivo adotteremo una scelta conseguente anche per la nostra resa italiana.

Proposta di traduzione italiana:

Corte costituzionale della Repubblica federale tedesca, sentenza del 10 ottobre 2017

52 Per il sesso biologico il Duden consiglia l’utilizzo di «Biologisches Geschlecht» (Diewald 2017: 25).

Nel 2010, il Ministero federale dell’istruzione e della ricerca e il Ministero federale della sanità hanno incaricato il Consiglio etico tedesco di elaborare una dichiarazione sulla situazione delle persone intersessuali in Germania, insieme ai soggetti direttamente interessati. Nel febbraio 2012, il Consiglio etico tedesco ha presentato la sua dichiarazione, di cui proponiamo un riassunto (BTDrucks 17/9088, p. 59):

«Il Consiglio etico tedesco ritiene che vi sia una violazione ingiustificata del diritto della personalità e del diritto alla parità di trattamento se persone, che in base alla loro costituzione fisica non possono essere classificate né come uomini né come donne, sono legalmente obbligate a essere assegnate a una di queste categorie nel registro dello stato civile.

1. Occorre stabilire che, nel caso in cui il sesso di una persona non possa essere chiaramente identificato, sia contemplata la possibilità di registrarsi oltre che in quanto «femmina» o «maschio» anche in quanto «altro».

Inoltre, dovrebbe essere stabilito che non si effettui alcuna registrazione anagrafica prima che l’interessato abbia preso una propria decisione al riguardo. Il legislatore dovrebbe fissare un’età limite entro la quale la persona interessata debba fare la sua scelta.

2. Oltre alla possibilità di modificare la registrazione anagrafica di cui all’articolo 47, paragrafo 2, del PStG, occorre stabilire che le persone interessate avranno il diritto di chiedere una modifica della registrazione anagrafica se la precedente si è rivelata errata.

4. Come presupposto per le future decisioni del legislatore, occorre valutare le finalità perseguite dall’obbligo di registrazione ai sensi del diritto vigente. Bisognerebbe verificare se l’attribuzione del sesso nel registro di stato civile sia ancora necessaria».