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Roundtable on conscientious objection

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Venerdì 16 / Vendredi 16 / Friday 16

9.00 : Session 2

Tavola rotonda sull’obiezione di coscienza Table ronde sur l'objection de conscience

Roundtable on conscientious objection

(Stefano Ojetti, Italia - Bertrand Galichon, France)

Stefano Ojetti, Jorge Buxadé-Arribas, Diogo Cunha e Sa, Gunnar Grøstad-Johnson, Piero Uroda, Franco Balzaretti, Jozef Glasa, Bertrand Galichon

Dr. Franco Balzaretti (Italia)

Chirurgo Vascolare in Vercelli - Membro Titolare del Comitato Medico Internazionale di Lourdes Segretario Nazionale AMCI

L'obiezione di coscienza in Italia L'objection de conscience en Italie

Conscientious objection in Italy

"L'Europa di domani è nelle vostre mani.

Siate degni di questo compito.

Voi lavorate per restituire all'Europa la sua vera dignità:

quella di essere luogo dove la persona, ogni persona è accolta nella sua incomparabile dignità"

(Giovanni Paolo II, 23 novembre 1986.

Convegno sul diritto alla vita e l'Europa) Mecenate, onde vien, che nessun pago sia del mestier, ch’elezione o caso gli offerse, e lodi chi professa altr’arti? Se lo chiedeva, oltre 2000 anni fa, il poeta latino Orazio57 ed, ancora oggi, molti se lo domandano.

Anche il medico, oggi, è talvolta tentato ad un ripensamento sulla sua scelta e vocazione ad esercitare la professione (o meglio arte) medica, e questo anche alla luce del crescente disagio, che avverte nel suo approccio ad alcune nuove problematiche, soprattutto di ordine etico e giuridico. Gli vengono infatti attribuiti nuovi compiti e responsabilità, che alimentano ulteriori dubbi, interrogativi ed angosce, mettendo in discussione la sua indipendenza!

Al medico viene oggi chiesto, tra l’altro, di impedire la nascita di un essere umano, di abbreviarne la vita ed, addirittura, di provocarne la morte, e questo spesso con pesanti pressioni, (anche mediatiche) dettate, per lo più, da interessi economici, politici o ideologici.

I notevoli e straordinari progressi in campo medico scientifico, degli ultimi decenni, con tutte le conseguenti implicazioni etico-morali, hanno, di fatto, stravolto la medicina moderna. Uno dei

57 Qui fit, Maecenas, ut nemo, quam sibi sortem seu ratio dederit seu fors obiecerit, illa contentus vivat, laudet diversa sequentis? - Q. Orazio Flacco, Sermones, I.1 del I secolo a.C (traduzione di Luca Antonio Pagnini, 1814)

cambiamenti più significativi riguarda il rapporto fiduciario fra medico e paziente, per cui anche questo elemento peculiare - e, addirittura, vitale per la nostra professione - si sta inaridendo sempre più.

Secondo la cultura dominante, il medico - come ogni altro professionista - dovrebbe infatti limitarsi ad essere un prestatore d’opera, un mero esecutore, ed offrire, quindi, le sue prestazioni professionali, senza giudicare o mettere, in alcun modo, in discussione le richieste dei suoi pazienti. Ed è proprio questa radicale trasformazione dei valori essenziali della nostra società a determinare nuove inquietudini e nuovi conflitti interni, che sconquassano le nostre coscienze di medici, da sempre chiamati ad essere i più strenui difensori e custodi della vita e della dignità umana.

Fatta questa doverosa premessa, dobbiamo ora concentrare la nostra riflessione sul tema dell’obiezione di coscienza, che non rappresenta, comunque, una problematica nuova, in quanto affonda le sue radici addirittura nel giuramento di Ippocrate. Anche perchè il mondo greco la conosceva già, in modo ampio e quanto mai articolato e dettagliato, così come quello latino.

Obiettare (dal latino obicere) significa, infatti,

“contestare a qualcuno quanto detto o proposto”.

E questo concetto fa riferimento, soprattutto, all’esistenza di una legge non scritta, la legge del cuore, che già nell’antichità rappresentava un obbligo invalicabile ed indicava all’uomo ciò che egli doveva o non doveva fare.

Questo è quanto emerge, in modo paradigmatico, dalle pagine dell'Antigone di Sofocle. Antigone sente forte il richiamo, nella propria coscienza, di una legge morale non scritta, ma indicata dalla natura o addirittura dagli dei. E, in base a questa legge superiore, essa disobbedisce al re Creonte, che aveva vietato la sepoltura dei nemici uccisi. E così, trafugata la salma del fratello Polinice, gli

rende gli onori funebri, opponendo così al divieto del tiranno l'appello al suo cuore e al cielo.

Ma oggi, per la medicina, l’obiezione di coscienza rappresenta un problema ancor più delicato e complesso, rispetto al passato. Il medico moderno deve, ovviamente, adeguarsi allo sviluppo tecnologico, ma, al tempo stesso, deve mantenere stabile ed invariato (per quanto possibile) quel rapporto di reciproca fiducia, che lo lega al paziente. E si viene così a creare un conflitto interiore, in quanto egli si trova a dover mediare tra questi due aspetti antitetici, che si contrappongono, interiormente, anche nella sua coscienza. Il medico, infatti, è chiamato sempre più a confrontarsi, o meglio a dialogare, con il diritto, con la deontologia e con l'etica. Ma questo dialogo non risulta sempre limpido e scorrevole, e questo per: a) difficoltà interpretative di norme e testi giuridici; b) assenza di normative chiare e univoche di riferimento, c) nuove situazioni da affrontare in settori delicati ed importanti dell'esistenza (soprattutto in inizio e fine vita); d) per una nuova interpretazione dei concetti di salute e malattia.

Ed è proprio alla luce di tutto ciò che, in sanità, vengono sollevate nuove questioni in termini di obiezione di coscienza:

1. aborto: chirurgico o farmacologico (RU486);

2. prescrizione/dispensazione dei contraccettivi d'emergenza (Norlevo), con il coinvolgimento

5. possibilità di non prendere parte ad interventi di sterilizzazione, con fini contraccettivi;

6. nella sperimentazione (anche su animali);

7. fine vita : eutanasia e/o accanimento terapeutico.

Per cui la Legge Italiana ha dovuto affrontare il problema dell’obiezione di coscienza in sanità e lo ha fatto, nello specifico, per alcuni contesti particolari:

1. Legge 194/1978 - art. 9 (Aborto)

2. Legge 412/1993 - art. 1-4 (Sperimentazione animale)

3. Legge 40/2004 - art. 16 (Procreazione Assistita) Per quanto riguarda il primo aspetto (legge 194 sull’aborto), come sappiamo, l’obiezione di coscienza rappresenta il rifiuto di un operatore sanitario - medico, paramedico o ausiliario - di sottostare ad una legge, che lo obbliga all'esecuzione di un intervento in contrasto con la propria coscienza e, in questo caso specifico, di un intervento abortivo. La legge prevede inoltre, sempre in ordine all'aborto, la possibilità di ricorrere all’obiezione anche per l'espletamento

(presso un’azienda socio-sanitaria o presso un consultorio familiare) delle varie pratiche procedurali ed amministrative, che precedono l'intervento.

La legge su questi punti risulta quindi molto chiara, pur tuttavia, in Italia, si è tentato di discriminare, in modo pesante, i medici obiettori di coscienza.

Infatti il 15 marzo 2010 la giunta regionale della Puglia aveva deliberato un Progetto di riorganizzazione della rete consultoriale, riservato solo a medici e ginecologi “non obiettori di coscienza”. La decisione, aveva innescato una legittima denuncia al TAR58, da parte di alcuni obiettori, secondo i quali “non si può introdurre in una delibera o in un bando pubblico un requisito che va a ledere la libertà di religione e di coscienza”59. Erano scesi in campo anche gli Ordini dei medici di Puglia , come anche diverse Regionale, nei limiti in cui impediva l’accesso ai Consultori ai medici ginecologi obiettori. La

Il diffondersi della cosiddetta contraccezione d’emergenza (meglio conosciuta come levonorgestrel o pillola del giorno dopo) ha sollevato nuove questioni etiche, deontologiche e giuridiche, trattandosi di prodotti che possono agire anche con un meccanismo abortivo. Per cui la prescrizione ed utilizzo di questi prodotti può, di fatto, trovarsi in contrasto con la legge 194.

Nonostante questo, in alcune disposizioni pubbliche, come la circolare della Regione Campania (del 4 febbraio 2003), si afferma che, in merito alla prescrizione del levonorgestrel, non possa essere formulata l’Obiezione di Coscienza, disposizioni che risultano quindi inammissibili, sotto molti punti di vista. Infatti, se anche si volesse sostenere che la gravidanza inizia dopo l’annidamento dell’embrione, si deve pur sempre considerare che la ratio dell’art. 9 della legge 194 prende in considerazione non l’interruzione della gravidanza, ma la soppressione dell’embrione!

Ancor più grave è la “ellaOne” il nuovo contraccettivo abortivo. Infatti, mentre il

58 Ricorso numero di registro generale 962 del 2010

59 dalla deliberazione della Giunta Regionale Puglia n. 735 del 15.3.2010

60 dalla sentenza n.03477/2010 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, del 14 settembre 2010

levonorgestrel si assume entro 72 ore, ellaOne può essere assunta anche entro le 120 ore (5 giorni). E nella fisiologia della riproduzione, l’embrione a 5 giorni dal concepimento è già in utero per annidarsi.

L’obiezione di coscienza sanitaria è prevista, come abbiamo accennato, anche dalla legge 413/93 concernente «Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale». La legge tutela il diritto di ogni cittadino di dichiarare la propria obiezione di coscienza a ogni atto connesso con la sperimentazione animale: “I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività ed agli interventi specificatamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.”

Ed infine, anche la legge 40 del 19 febbraio 2004

"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" all’art.1661 prevede espressamente l’obiezione di coscienza: “Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con dall'assistenza antecedente e conseguente l‘intervento.”

La base normativa del diritto all’Obiezione di Coscienza si può chiaramente riconoscere nell'art.

18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo62, come anche nell'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo63. Mentre la Costituzione della Repubblica Italiana64 non prevede espressamente il diritto all'obiezione di coscienza ma, tuttavia, i presupposti del fondamento costituzionale di tale istituto si possono chiaramente evincere dagli artt. 2, 19 e 21 (diritti della personalità, libertà di coscienza religiosa e Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004

come libertà di agire in modo conforme ai dettami morali di quest'ultima.

In virtù di ciò, a ogni cittadino che, pur rimanendo fedele allo Stato democratico e pluralistico, non riconosca la norma legislativa, perché in contrasto con la propria coscienza, viene riconosciuto e garantito il diritto di dichiarare legittimamente la propria obiezione e di agire conseguentemente. Il legislatore, infatti, per risolvere il conflitto di tutela di diversi beni costituzionali riconosce tale diritto, in deroga al fondamentale principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Oltretutto, l’obiettore non nega il principio auctoritas, non veritas facit legem, ma gliene pone subito accanto un altro veritas, non auctoritas facit ius.

E sono proprio questi i presupposti del disegno di legge sul fine vita «Disposizioni in materia di coscienza sul fine vita, in quanto egli non potrà mai essere obbligato a seguire la DAT, ma la valuterà in scienza e coscienza, pur tenendo nella dovuta considerazione anche quanto precedentemente indicato dal paziente.

L’obiezione di coscienza non costituisce, comunque, solo un obbligo morale o giuridico, ma anche un chiaro dovere deontologico; per cui diversi codici professionali, tra cui anche l’attuale codice di deontologia medica della FNOMCeO del 16 dicembre 2006, ne fanno oggetto di articoli espressamente previsti.

Un recente studio, commissionato dall’American College of Obstetricians and Gynecologists, dimostra che sono in aumento i medici obiettori negli Stati Uniti.

E si è registrato un analogo trend in aumento di obiettori di coscienza anche in Italia, per cui in base agli ultimi dati del 2010 si è arrivati al 71% di obiettori, mentre nel 2005 erano poco meno del 60%. Ma, prendendo spunto proprio da questi dati,

62 Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948

63 Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950

64 La Costituzione della Repubblica Italiana fu approvata dall'Assemblea Costituente, il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947.

65 Disegno di legge “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento” approvato dal Senato il 26 marzo 2009

nel giugno 2012, un’associazione laica ha avviato una vera e propria crociata contro il diritto dei medici all’obiezione di coscienza, in quanto in molte strutture non sarebbe garantito il diritto di abortire, ovvero il diritto di sopprimere una vita nascente. Questa vergognosa e sconcertante campagna è stata chiamata, provocatoriamente: “Il buon medico non obietta”. Notevole è stata la risonanza su alcuni giornali, televisioni, internet, social network e, addirittura, sono stati organizzati volantinaggi a tappeto (perfino negli ospedali).

E comunque per ribadire alcuni punti fermi e ristabilire le regole, in Italia, è stato pubblicato, di recente, un autorevole parere del Comitato Nazionale di Bioetica (CNB), proprio sul tema

"Obiezione di coscienza e bioetica"; tale documento è stato approvato il 30 luglio 2012 con un solo voto contrario. E quindi una larghissima condivisione per questo documento, che affronta la tematica dell’obiezione di coscienza; per lo più, da un punto di vista generale, con uno sguardo verso le possibili questioni future e senza limitare le proprie considerazioni ad alcuni ambiti già normati (quali l’interruzione volontaria di gravidanza; la sperimentazione animale e la normativa sulla PMA).

Questo parere considera l’obiezione di coscienza in bioetica un diritto costituzionalmente fondato, con riferimento ai diritti inviolabili dell’uomo. Il documento esamina poi i vari aspetti morali dell’obiezione di coscienza e si sofferma sul versante giuridico, al quale l'obiettore in definitiva si rivolge chiedendo di poter non adempiere a comandi legali contrari alla propria coscienza. Per arrivare infine ad alcune raccomandazioni conclusive, tra cui, in particolare: “Nella tutela dell’obiezione di coscienza, che discende dal suo essere costituzionalmente fondata, si devono prevedere misure adeguate a garantire l’erogazione dei servizi, con attenzione a non discriminare né gli obiettori né i non obiettori, e quindi un’organizzazione delle mansioni e del reclutamento che possa equilibrare, sulla base dei dati disponibili, obiettori e non66”.

66 Parere del Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) "Obiezione di coscienza e bioetica", 30 luglio 2012

Conclusione

Antigone, pur di seppellire il fratello, si era

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