Gazzetta iciale
DEL .REGFl\TO IT ITALIA
anno 1988 Itama
-Sabato 22 luglio Numero 172
Ar>t>onarnenti Innerzioni
In Roma, sia pressoPAmministrazione, ohe a domioilioed in tuttoilRegno: Annunzi giudiziari. . . L.0,60 perogni Ifnea dicolonnao
annoL. gg;semestre L.gg; •lmestreL.gg Altriavvisi
, , , . , , , , , , , , , . > O.gg epaziodi lines.
All'Estero(PaesidelP Unionepost.): * * 1204 * * 80; * * Bo
Dirigere
le richieste par le inserzioni esclusivamentealla
AmndnistrazionedellaGazzettapresso ilMinisterodelT Interno.Gli abbonamantisi
prendono
presso l'Amministrazione egli
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in Uffloipost.ali
e decorrono dal 1°d'ogni
mese- testa alFoglio degli
annunzi.Unnumero separato di 16pagine omeno, in Roma: cent 80 -nel Regno cent, gg -arretrato in Roma,cent- 50 -nel Regnocent.60- all' E6terO 0088. gg
Se 11 giornale si compone di oltre 16pagi e, ilprezzo aumentaproporzionatamente.
F smportodiciaadNn regliapostale ordinarioe telegrafico,si aggiungasempe la tassa di bollo di centesimicinque odieciprescrittadall'art. 48, leggeraa) della tariffa (allegato A)del testountooapprovatocondeareto-legge Luogoget engiste n . 135, del 1918, edal success vodecreto-leppe LuogotenenrealeM. 1184.
SOMMARIO PARTE OFFIGIAllE
Parte ufficiale TaEGGI E DE0RETI
LEGGI E DEORETL
LEGGE
18giugno 1922,
n.965,
che dåpiena
ed intera esecuzione alla Convenzione monetaria addizionale aquella
del 6 no-vembre
1885,
sottoscritta aParigi
il 9 diceml>re 1921.REGIO
DECRETO
26maggio
1922, n. 941, che approva le normepcgii
all'esercizio dellefarmacie
nellaTripolitania
e nellaCirenaica.
REGIO
DECRETO 11giugno
1922, n.968,
relativo alle ammissionie ai corsi di studio nei
Collegi
militari.REGIO DECRETO 11
giugno 1922,
n.987,
relativo alle concessioni dicompetenze
accessorie alpersonale
di macchina della tra- zione a vapore edelettrica, dipendente
dall'Amministrazione delleferrovie
di Stato, inparziale
esecuzione dell'art. 6 dellalegge
7aprile 1921,
n. 368.REGIO DECRETO 11
giugno 1922, n.988,
relativo alla concessione dicompetenze
accessorie alpersonale
dei trenidipendente
dall'Amministra:ione delleferrovie
dello Statoinparziale
ese-cuzione dell'art. 6 della
legge
7aprile
1921, n. 368.REGI DECRETI nn.
941, 945,
955, 956,957,
958 e 993riflettenti:
modificazione
di statuto,approvazione
diregolamento,
ere- zioni in EnteeCorpo
morale.Il numero965 della raccolta
ufficiale
delleleggi
e del decreti delRegno
contiene la seguentelegge
:VITTORIO EMANUELF III
per grazia di Dio
eper volonté della Nazione
RE D'ITALIA
Ti
Senato
ela Camera dei deputati hanno appro- vato;
Noi abbiamo sanzionato
epromulghiamo quanto
segue:
Articolo unico.
Il Governo del Re è autorizzato
adare piena ed in-
tera esecuzione alla Convenzione monetaria addizionale
a
quella del 6 novembre 1885, sottoscritta
aParigi il
9 dicembre 1921, le ratifiche della quale
vennero scam-biate
aParigi il 15 girgno 1922.
Ordiniamo
che lapresente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi
edei decreti del Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti di osservarla
edi farla
osservare comelegge
dello Stato.
Disposizioni diverse:
Ministero del tesoro: Avviso - Ministero della guerra:
Disposi-
zioni nel
personale dipendente
- Ministero per l'industria ed il commercio: Comunicato - Corso medio dei cambi -Data
aRoma, addì 18 giugno 1922.
VITTORIO EMANUELE.
FACTA -
SCffANZER
--PEANO.
Visto, 11
guardesigilli:
LUIGI ROSSI.Media del
consolidati negoziati
a contanti - Concorsi.Convention monétaire additionnelle à la Convention
IPo<rlio delle inserzioni. du 6 novembre 1885
Sa
Maj
sté le Roi desBelges.
le Président de laRepublique
Française,
SaMajesté
le Roi desHellènes,
SaMajest6
le Roi d'Italie et le ConseilFédéral
de laConfédération Suisse,
Ayant pris
enconsidération
la situation créée en Suisse par-Fafaux
des écus des Etatssignataires
de l'Union Monétaire La- tine et des monnaies divisionnairesbelges,
et voulantpermettre
à laBelgique
depourvoir
aux besoins monétaires de sa Colonie duCongo,
ont résolu de conclure à cet eflet une Conven ion additionnelle à la Convention du 6 novembre1885,
et ont nommépour leurs
plënipotentiaires,
savoir:Sa Ma esté le Roi des
Belges:
MM.
Liëbaert,
Ministre d'Etat ;Le Grelle, Commissaire des Monnaies ;
Rombouts,
Administrateur,
Directeur Général honoraire de la Trèsorerie.Le Président de la
Répubblique Française:
MM.
Arnaune, Membredell'Institut,
Conseiller-Maître àla Cour desComptes;
Parmentier,
Directeur du Mouvementgénèral
desFonds;
De
Mouy,
Sous-Directeur du Mouvementgénéral
desFonds;
Bouvier, Directeur de l'Administration des monnaies et
médailles;
Phan, Sous-Directeur des affaires administratives et desUnions Internationales au Ministère des Affaires
Etrangères.
Sa
Majesté
le Roi desIJellènes
:M.
Athenogènes, Délégué hellènique
à la Commission des ré-parations.
Sa
Majesté
le Roi ditalie :M. Conti Rossini, Directeur Général du Trésor.
Le Conseil Fédéral de la Cont'édération Suisse:
MM.
Dunant,
M nistre de Suisse à Paris ;Léopold Dubois,
Prèsident du Conseil d'Administrationde la Société -deBanqu
Suisse;Meyer,
Membre du Conseil NationalSuisse;
Bachman,
Membre de la Direction Générale de laBanque
Nationale Suisse;Ryffel,
Chef de service duDépartement
Fèdéral des Fi-nances.
Lesquels,
ap ès s'êtrecommuniqué
leurspleins pouvoirs,
trouvé,en bonne et due
forme,
sont convenus des articles suivants:Art. 1.
Par
dèrogation temporaire
auxdispositions
de la Conventior monétaire du 6 novembre 18*5, la mise horscours par la Suis.e des écusbelges, français,
grecs et italiens et des monnaies divi- sionnairesbelges
estratifiée et maintenueiusqu'à
nouvel accord.Art. 2.
Par
dérogation
auxdispositions
de la Convention monblaire dr O novembre1885 et des arrangements
annexés à cete Convention,il
s rac'isposé
dans les conditi<ns déterminnes aux articlesci-après,
du stock de monnaiesd'>rgentde
l'Union L tine actu•l lement détenues par la Suisse et dont la consistance est la sui vante:érus
belges
. . . . . . . 28.915.000 frs.auxquels s'vjouteront
. . 64'5.000 frs. d'écus de l'Union remettre par le BIgique
enéchange
d'une sommeégale
demonnaies divisionnaires
belges.
ëcos
français
. . . . . 130.255000 frs, écus gecs . , , . . . 91ò.000 >&cus italiens . . . . . 65A05.000 >
Art. 3.
A"partir
du 15janvier
1927. il seraprocédé
aurapatriemen
de Suisse des écus àl'empreinte
de laBelgique,
de la France,et del'Italie pour
lesquantités ci-après
déterminées:Belgique
. . . . 6miltons
defrance
France. . . . . 130 >Italle . . . . . . 30 >
Ce
rapatriement
aura lieu par fractionségales
6chelonnees de trois mois en trois mois dans un dólai maximum decinq
ans.Art 4.
Le remborsement des écus
rapatriés
conformément auxstipu-
lations de l'article
précèdent
sera fractionnéenpaiements égaux
échelonnés de trois mois en trois mois, de telle sorte que le
compte
soitsoldédansun déloi maximum decinq
ans àlartir du 15janvier
1927.Il se ectuera
obligatoirement
en or a concurrence de 2 mil- lions de frenes pour lakielgique,
20 millions de frenes pour In France et 6 millions six cent soixante mille francs pour l'talie,
et pour le
surplus,
soit en or, soit enpièces d'argent
de5francsfrappées
àl'einprcinte
de laSuisse,
soit en traiterpaybles
danscet Etat avec les mèmesmonnaiesou avec des billets de
banque
y
ayent
courslègaL
Ies
paiements
àacquitter obligatoirement
en or seront ré-prrlis
prr fractionségales
entre toutes les échéances tri- mestrielles.Les frais de
transport
serontréglès
confo-me, ent euxdispo-
sitions de l'article 5 de
l'Arrangement
du 6 novembre 1885.Art. 5.
TA
partir
du 15janvier 1925,
les Etats Contractants sengagent
à payer à la Suisse, sur le montant du stock d écus de l'Union Latine demeurant à
rapatrier
àchaque échéence,
un intéretqui
rst fixé à 1
0/0
l'an,jusqu'au
15janvier
1929 et i 11/2 0/0
l'andu 13
janvier
1929 au 15janvier
1932.Ces in'érets seront arretés et
payés
par trimestre, en or, ou enpièces d'ergent
de 5 francsfrappées
àl'empreinte
de la Suisse ou en traitespayables
dans cet Etat soit axec les memes monnaies soit en billets debanque
yayant
courslègal.
Art. 6.
La
Belgique,
la France et PItalie se réservent le droit de ra-patrier
de Susse et de rembourser à tout momon, à vue, aux
conditions
stipulées
dansl'a ticlequattrième
tout oupartie
du stock déterminë à l'article tro sième.Au cas où avant
l'expiration
de lapremiè"e
enséequi
suivra la sgnature
de laprés
nt Covention,
l'un des Etats Con-«rac ants effectuerait en or ou en écus suisses leremboursement du tiers des écus à sa
charge,
la Suisse lui fera remise de l'ensemble des intérêts dus aux termes de l'articlecinquième.
Art. 7.
La Suisse se réserve le droit de
négocier,
à toutmoment,
comme mètal argen', tout ou
partie
des ècus àl'empreinte
des tutres Etats Contractentsqui
fontl'objet
de laprésen'e
con- vention. Toutefois, elle devra, si elle veut faire usage de la fa- ultèqui
lui est einsilaissée,
en donner notification à l'Etat in- ter é psu-ratouj
aura faire connaître. dans um délai de unejours,
son intention deprocéder
autap.etriement
ds ècus lue la Suisse se propose denégocier
et à leur remboursementa vue dars les
conditions
de l'articlequatrième.
Elle sera dansce ces dessaisie,
jusqu
à due concurrence, du droitqui
lui est concédè par I anicle troisième.Art. 8.
La Suisse est autorisée à
frapper
despièces
decinq
francs åson empreinte pour une valeur de 80 milions de
francs,
étant saten tu que le maatant des écus suissesdéjà frappés
sera im-autésur cette som:ne. E le pourra faire usage à cet effet de monnales des Etats Contractiats å concurrence de:
écus belges
ou écus renis par laBelgique
enéchange
demoniales
divisionnairesbelges 29.410.000 frs;
1735
èeus grees
915.000 frs;
6eus
italiens 3a.40ä.000
fra.Art. 9,
Ba consid6ration de la
repr:se
et du remboursement par laBelg
que, la France et l'Italie, despièces d'ar¿eat
de & 'rancs àleurs
empreintes
retirées de la circulation en Suisse, la Suisse renonce,pendaat
la durée de laprésente
Convention pour le cas deliqu
dation de l'Uni n Monè,aire au bénéfice de l'article14 de la Couvention du 6 novembre 1885.
Art. 10.
L'article 13 de la Cony ution addilionnelle du 25 mars1920 est
rèmplacè
par ladisposit.on
suivante:Le Gouv,rnement
belge
est autorsé,
par deogation temporefre
à la Convention du 6 novemb e
1885,à
f apper, pou· les besoins de la Colonie duCongo,
demonnaiosspéc:ales
demétal inférieuauxquelles
seronta,t.,ibuées
les valeurs nomi ales despièces
de 2
francs,
1 franc et de 50 centimes. Ces monnaies ne se on.pas reçues pa· les Caisses
publiques
de laBelgique
et des autresEtats de l'Union.
Les
quaatités
èmises serontimputees
sur lescontingents
demonnaies divisionnaires da
gent
attribués à .aBelgique
par la Convention mon6laire additionnelle du 4 novembre 1908.Art. 11.
La
présente
Convention additionnelle seraratifié,;
les ratifica- tions en serontèchangées
à Paris leplus
tôt que faire sepourra et, auplus tard,
le 1 avril 1922.Elle entrerà en vigueur
cinq jours
francsaprès l'échange
desratifications.
En foi de
quoi,
lesPlénipotentiaires respectifs
ontsigné
leprésent Arrangement.
Fait å Par.s le 9 décembre 1921, en un seul
exemplaire qui
resteradéposé
da's les archiv s du Minisi< redesA.faires Et en-geres
de laRepublique Française
et dont unecopie,
cerlifiéeconforme,
sera remise àchalue
Puissance contractante.Signé:
LiébnertSigné:
Conti RossiniLe Grelle Dunaat
Rom'>outs
Uopold
DuboisArnaune
Neyer
-Parmentier Bachmann
De
Mouy Ryllel
Bouvier
Pèrn Athenogènes
VLio,
d'ordine di Sua Maestû il Re:Il ministro
degli a'fari
esteri SCIIANZER.Ilmunero 941 della raccolta
ufficiale
delleleggi
e det decreti dalflegno
contiene il seguente decreto:.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
epor volontì della Nazione
.RE D'ITALIA
Vista il R. decreta 5 novembre 1911,
n.1247,
conver-tito nella legge 25 febbraia 1912,
n.83;
Sent:t) il parere del Comitata superiore amministra- tiva istit ita presso il Ministero delle colonie
conR. decreto 11 gennaio 1914
;Udito il Consiglio dei ministri
;Sulla proposta del Nostra ministro segrettario di
Stato per le
oalonie
;Abbiamo decretato
edecretiama
:Articolo unica.
Sono approvate le rnite
normerelative al'esercizio delle farmacie nella T ipa'itania
onella Cirenaica, viste, d'ordine Nastro, dal ministro proponente.
Ordinismo che il presente decreto, munito del sigillo
dello S.eto, sia inserto nella raccolta uf'iciale delle leggi
e
dei decreti del Regno
dItalia. mandando
aciliunque spetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aRoma, addì 26 maggio 1922.
VITTORIO EMANUELF.
FACTA -
AMENDOLA Visto,
11guardanigilli:
LUIGI ROSSLNorme relative all' esercizio delle farmacie nella Tripalitania
enella Cirenaica
Art. l.
L'apertura
e l'erercizio delle formacie nellaTripolitanla
enella
Cirenaica sono
regolall
dalleseguenti disposizioni.
Art. 2.
Il
governatore,
sentito ilCons'gl
osanitario,
stabilisce per cia•scuna circoscrizione il numerodelle
concessioni,
asendoriguardo
alle nece-sità dell'essistenza farmaceu ica 14 cele. in
rapporto
allapopolazione
ed allarapartizione
di essa nel territorio.Art. 3.
L'autorizzazione ad
aprire
e ad esercitare una farmacia 6 datacon decreto del governatore, tenuto conto del numero massimo delle concessioni st-bilite come all'articolo
precedente.
I a concess one è subord nata al
pagamento
di una tass, di L. 4000 se la farmacia s'intendeaprire
neicapoluoghi
della Tri-politania
e della Cirenaica e di L. 600 senegli
altri centri abi-tati,
oltre una tassa annualed'ispezione
in misura unicadi L.50.Il
governatore,
sentito ilCo•aiglio
sanitario,potrå, quando
loconsigliano gravi
especiali
circostanze,esonerare dalpegamento
di metà della tassa di concessione o anche autorizzare 11 paga- mento in
più
rate.Quando
vi sianopiù aspiranti all'apertura
di unafarm-cla,
ilgovernatore,
salvo sempre ildisposto
dell'art.8, provvederà
al-1°assegnazione
di essa per concorso sulla base delleproposte
da farsi daapposita
Commissionegiudicatrice
dei titolidegli espi.
ranti, presieduta
dalsegretario generale
ecomposta,
oltreche dal direttoi·e disanità;
di un medico liberoesercente,
di un le-gale
e di un farmacista ochimico,
sceltidalgovtrnatore.
La coacessione è strettamente
persoucle. È
vietato il cumulo di due epiù
autorizzazioni in una stessa persona od Ente.Chiunque
apra ed eserciti una farmacia senza aut rizzazione 6 p nito con ammenda non minore di L. 500 e con l'arresto fino d un mese. Sarà inoltredisposta
con decreto delgovernatore
la chiusura dell'esercizio.
Art. 4.
La domanda per
sprire
una farmacia devecontenere l'indica- z'one del domicilio delrichiedente,
nonchèquella
esatta dellasede in cui intende porre
l'esercizio,
ed esserecorredatadai
so-guanti
titoli e documenti.a) certificato
di cittadinanzaitaliana;
b)
atto di nascita ecertificato dell'imam
e del. muotar per ieittadini
delluogo
da cui risulti lamaggiore
età del richie-dont
, seregnicolo,
eche
1istante abbia non menodi
anni 21 se cittadino dellacoloriin;
c)
cert.ficato di non essereinterdetto,
fallto oinabilitato;
d)
lauren in chimica efarmacia,
ovverodiploma
la far-mac'a, consegui'i
in (Jaiversità, istituti oScuole a ciò autorizzati nelRegno,
ovveroconseguiti
all'estero ericonosciuti;
e)
certificato attestante la inse idone nell'albo di un or-dine
provinciale
dei 'a macisti, ai sensi e pergli
effesti dell'ar-ticolo
3 dellalegge
10 ludio19-0,
n.455;
f)
certificatopennle
;g)
certificato di mosslitàrilasciato, pei
cittadini italiani re-sidenti in
Italia,
nelle formelegali
consueteeperquelli
residenti in Litsia odori¿inari
della stessa dall Amministrazione munici-pale
oveesis'a,
ed in mancanza dall'uffliio locale di Governo.I documenti di cui allelettere
c), f)
eg)
devono esseredidata non anteriore detre mesi aquella
dellapresentazione
della do- manda;quelli
di cui alle lettere a),b), g)
devono esseredebita-mente
legalizzati.
Art. 5.
I'autorizzazione dell'Apertura
dell'esercizio di unafarmacia
nonpotrà
avere eletto, se nondopo
che saràe,eguife,
con risultato soddisfa-ente,
unaispezione
dat direttore di sanità o da un sa-nitar.o da lui
de'ega:o,
al fine di accettare che ilocali, gli
ar-redi,
leprovviste,
laqualità
e laquan:ità
dei medicinali offranopiena garanzia
di buon servizio.Se 11 risultato della
ispezione
non sarà statosoddisfacente,
iltitolare verrà diffidato a mettersi in
regola
entroun termine pereatorio,
decorso infruttuosemen'e ilquale
ilgovernatore
pro- nunzierà la decadenza dell'autorizzazione.Art. 6.
Il titolare autorizzato di ciascuna
farmacia
o ildirettore,
neicasi di cui
agli
articoli 8 e12,
2° comma, è personalmente re-sponsabile
del suoregolare
servizio, ed ha lobbligo
di mante- nerlo in nterrottamente secondo le norme egli
orari stabiliti dal gove natore, sentito il direttore di sanità.Se intenda
sospendere
o cessarel'esercizio
deve darne notifi- cazione un meseprima
all'ufficio locate di Governo. La contrav- venzione aquesta disposizione
èpunita
conammenda,
non in- feriore alle L. 200.Art. 7.
La decadenza dell'autorizzazione si
verlflea,
oltre che nel casoprevisto
all'art. 5 :a) per la morte
dell'autorizzato;
b)
per dichiarazione di fallimento dell'autorizzato non se-gnita
entro 15 mesi da sentenza diomologazione
di concordato divenuta esecutiva secondo l'art. 841 del Codice di commercio ;c) per volontaria rinunzia
dell'autorizzato;
d)
per chiusura abusivadell'esercizio,
durafa oltre 15giorni;
e)
per constatata recidiva di abitualenegligenza
edirrego
larltå nell'esercizio, e per altri fatti
imputabili
al titolare auto-rizzato,
daiquad
sia derivato grave danno alla incolumità indi- Tiduale o alla salutepubblica;
f)
per condannapenale passata
ingiudicato,
per effetto dellaquale
l'autorizzato sia statopunito
con lasospensione
del- Fesercizio pro ess:onale per untempo maggiore
di un mese;g)
per laperdita,
daqualunque
tit loderivata,
delgodi-
mento dei diritti civili e
polit
ci ;h)
per la p rdita della cittadinanza italiana.La
decadenza,
escluso il caso di cui rila letteraa)
è pronun-ofata
condecreto
del governatore, sentito 11Consiglio sanitario
;Art.
8.Gli Istituti civili e
militari,
iMunicipi
eleSocietà,cooperative italiate
di consumo possono essere autoriExate adaprire
alpub-
blico ed esercitare farmacie con le cautelee con le norme sta-
bilite,divolta
involta,
dalgovernatore,
sentito ilConsi411o
sani-tario,
fermo l'obbigo
che la Direzione .e laresponsabilità
del-l'esercizi
spettino
ad un farmacista munito di lauren in chimicae farmacia o del
diploma
di farmacia.La decadenza della relativa autorizzazione per le societA coo-
perative
si verifica:a) p^r la fine d<ll' Ente;
b) per la volontaria
rinunzia;
c) per la chiusura delPesercizio
durata
oltre 15giorni,
chenon sia stata
preventimamente
notificata o allaquale
nonsiastatoconsentito in
seguito
alla notifcazione;d)
per abitualenegligenza
odirregolarità
nell'esercizio della farmacia,accertateposteriormente
a diffida del Governo alla lorolegale rappresentanza;
e)
per mancatasostituzione,
nel termine chesarà,
volta pervolta, assegnato
dalgovernatore,
del direttoreresponsabile
chesia incorso nella
sospensione
dell'eser< izioprofessionale
peruntempo maggiore
di un mese in forza di condannapenale
pas- sata ingiudicato.
La decadenza è
pronunziata
nei modi e nelle forme stabilite dalprecedente
art. 7.Art. 9.
Le farmacie sono
soggette
allavigilanza dell'autorità.
sanitarialocele,
che deve accertarsi con visiteperiodiche
edimprovvise,
che siano
sempre
convenientemente dotate ed esercitate.Art. 10.
Sono estese alla
Tripolitania
e alla Cirenaica, inquanto
sianoapplicabili
ed inquanto
non sia altrimentidisposto
nelle pre- senti norma, ledisposizioni,
compresequelle punitive, vigenti
nel
Regno
soll esercizio delle farmacie e sul commercio dei me- dicinali risultanti dal testo unico delleleggi
sanitalie 1° ago to:917,
n.638,
dalregolameato general
sinitario 3 marzo1901,
n.
45,
dallalegge
22maggio
1913, n. 468 e dalregolaniento
13 lu-glio 1914,
n. 829.È
fatta eccezioneper
ledisposizioni
concernentipagamento
ditasse.
Art. 11.
Al
Consiglio'sanitario
saràaggregato,
con voto consultivo, un farmacista civile o militaredesignato
dalpresidente,
tutte levolte ch'esso dovrå
pronunziarsi
su affari concernenti il servizio farmaceutico.Art. 12.
I
proprietari
delle farmacie esistenti alla data dipubblicazione
dellepresenti disposizioni
o loro aventi causa a termini dell'ul- timo comma delpresente articolo,
sono ammessi ad ottenere 11 decreto di autorizzazione di cui alprecedente
art.3,
presen-tando al
governatore,
entro un anno dalla data stessa, i titoli che comprosano la loroproprietå
e i documenti di cui alle let- tereb),
ci,d), e), f), g)
delprecedente
art. 4.Detti
proprietari, qualora
non sianofarmacisti,
dovranno de- nunci re algovernatore
il nome dellaperso
a che deve inten-derai
quale
direttore respon abile dollafarmacia, presente
ndo per essa i documenti di coi alprecedente
art. 4.L'inademp
mento di tali condizioniimporta
la decadenza dal diritto dell'esercizio ch'6pronunbiata
a sensidell'art. 7,
ultimocomma.
Nelle more
dell'applicazione
dellepresenti disposizioni
ècon-sentito il
trapasso
diproprietA delle farmacie attualmente
esi- stenti.Art. 13.
Art. 3.
Entro il termine di sei taesi
dalla
data dellapubbilcazione
delle
presenti disposizioni,
i Goierai dellaTripolitania
e della Cirenaica sono autorizzati ad ammettere coloro che attualmentegestiscano
le farmacie esiste .fi colà ad un esamepratico
alloscopo di riconoscerela loro idoneità o menoad esercitare lari-
spettiva
farmacia.Coloro c'1e saranno riconosciuti idonei restano esonerati, se
proprietari, dall'obbligo
dipresentare
idocumenti di cuialle let- terea), d), e)
delprecedente
articolo 4, e possono essere desi-gusti,
se soffentogestori, quali
direttoriresponsabili
dellerispet-
tive larmacie, in esenzione dalla
presentazione
dei documentidi cui allelettere a), b), e.), e),
delprecedente
art. 4.L'esame verrà dato innanzi ad una Cominissione
composta
daldirettore
disanità,
di un chimico e di un medico dadesignarsi
dal governatore in base alle norme che saranno fissate dal Mi- nistero dellecolonie,
sentita la Direzionegenerale
della sanitàpubblica.
Visto, d'ordineMi
Sua Ma^sfA il Re:Il ministro
4felle
colonie AMEND3LA.Il numero 968 della raccolta
ufficiale
delleleggi
e dei decreti delRegno
contiene il seguente decreto:VITTORIO EMANUELE ÏII
mer
grazia di Dio
eper volontà della Naziono
RE D ITALIA
Visto il regolamento organico per le scuole militari, approvato
conR. decreto
26novanbre 18 9,
n.429;
Visto il regolamento per 1amministrazione
ela
con-tabilitã dei corpi, approvato
canR. riecreto 6 agosto 1911,
n.1413
;Vista la legge 16 Iuglio 1914,
n.679
;Visto il decreto Luogotenenziale 28
ottbre 1915,
n.
1565
;Visto il decreto Luogotenenzialo 28 luglio 1918,
n.
1106, relativo all'ordinamento degli studi nei Collegi
militari
;Udito il Consiglio dei ministri
;Sulla proposta 'ei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra
edell'istruzione pubblica
;Abbiamo decretato
edecretiamo:
Art. i.
Gli studi nei Collegi mi?itari si effettuano in
treanni
e
si compiano secondo i programmi delPintero
corsoliceale oppure secondo quelli degli ultimi
treanni del- l'Istituta tecnico (sezione fisico-matematica).
Art. 2.
Per ottenere l'ammissione al 1°
corsoliceale
oal 2°
corso
d'Istituto tecnico dei Collegi militari,
occorrepossedere la licenza ginnasiale
oil passaggio dal 1°
al 2°
annod'Istituto tecnico in conformità del regola-
menta per gli esami nelle scuole medie
enormali in
applicazione della legge 27 giugno 1912,
n.678, ed
averesuperato
un esamedi
concorsonelle materie
e conle
modalità che saranno, di volta in volta, stabilite.
Gli aspiranti ah'ammissione, oltre
apossedere i titoli
di studio di cui al precedente articolo
egli altri requi-
siti prescritti, dovranno
avercompiuto il 14°
annodi
età
e nonsuperato il 16° al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ämmissione. Essi dovranno altreal
esserericonosciuti fisicamente idonei mediante visita medica presso il Comando del distretto ed altra visita colle-
giale presso la sede del Collegio, il cui risultato sarà definitivo
einappellabile.
Art. 4.
Durante l'intera permanenza nel Collegio
nonò
con-sentito agli allievi ripetere piil di
un anno.In
casodiverso essi
cessanodi appartenere al Collegio. La presente disposizione
non òapplicabile agli allievi già appartenenti al Collegio anteriormente all'anno sco!a- stico 1921-922, per i quali rimane in vigore il 2°
commadel
n.11 della parta prima del regolamento organico
per le scuole militari.
Art. 5.
Ferme rimanendo le disposizioni de1Part. 883 del
re-golamento per l'amministrazione
ela contabilità dei
corpi, approvato
conR. decreto 6 agosto 1911,
n.1413,
non
potranno ottenere la consegna del diploma di li-
cenza
nò alcun altro certificata di studio gli allievi che
non
siano in rogo!a col pagamento delle quote di pen- siono
odelle altre spese poste
aloro carico.
Art. 6.
Ë abrogato il dooreto Luogotonenziale 28 higlio 1918,
n.
i106,
eresta modificata, in relazione alle disposi-
zioni contenute nei precedenti articoli, la parte prima
del regoIamento organico per le scuole, militari.
Ordiniamo che il presente decreto, m,nito del sigillo
dello Saata, sia
insertoneUe raccolta ufficiale delle leggi
e
dei decreti del Regno d'It lia, mandando
achiunque spetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aRoma, ad:lì 11 giugno 1929.
VITTORIO EMANUELE.
FACTA - LANZA DI SCALEA -
ANILE
Visto. 11guardesigilli:
LUIGI ROSST.Il numero987 della raccolta
afficiale
delleleggi
e deidecreti
del
Regno
contiene ilseguente
decreto:VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
eper volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto Part. I del decreta-legge Luogotenenziale del
13 agosto 1917,
n.1393;
Visto Part. 6 d lia legge 7 aprile 1921,
n.868
;Visto il decreiro 23 febbraio 1921 del ministro segre¾.
tario di Stato per i lavori pubblici relativo all'appli-
oazione delle otto
oreal personale di macchina
edei
tive inviaggio
o in servizio alle tredotte sicorrisponde, per
troni;.
'ogni
100 km, virtuali di porporso, unpremio
di L. 2.10 al mao-Sentito 11 Consiglio di amministrazione delle ferrovie
chinista e di L. 1,40 alfuochista
o assistente tronielettrici.
dello Stato;
Art. 4.Sentito il Consiglio dei ministri; Indennità di pernotazione.
Sulla proposta del Nostro
mnistro segretario <1i Stato Quando
lepresta2ioni
in residenzade411 agenti
dimacchina
pei lavori pubblici, di concerto
conquello del tesorO
; ,si svoLono in tutto od inparte
dalle 22 alleõ, queste
ore com-Abbiamo decretato
edecretiamo:
prese, osvero n 11enterrado stesso i dettiagenti
restano assenti dalla re iden7e per servial dimacchina,
ècorrisposta
una in-Art. 1• dennità di
pernottazione
nella misuraseguente:
Personale di macchina della trazione
avapore
Per sersizi fuori residenza:al macchinista L. 4 ;
ed elettrica.
al fuochista o assistente T. E. L. 3.Il
personale
dimacchina,
cioèqurllo
adibito alla condottadelle locomotive
(intendendo
conquesta parola
di indicare le locomotive ed natomotrici sia a vapore cheelettriche) dipen-
dente da'l'Amministrazione delle ferrove dello Stato per ilser- Vizio inerente alle sue funzioni, da
prestarsi
secondo le norme del decreto 23 febbraio 1921 del ministro dei invortpubblici, riceve,
oltre lo stpendio,
icompensi
indicatinegli
articoli se-guenti,
le cuidisposizioni
sostituisconoil capo VII delledispo- sizioni
sullecompetenze
accessorie,approvate
condecreto-leg-
geLuogotenenziale
13agosto 1917,
n 1593 e modificate coi de- cretiLuogotenenziall
31 ottobre1918,
n. 1744 e 11giugno 1919,
n.
918.
Art. 2.
Per servizi in residenza e
locali,
riserva odisponibilità
in de-posito
.al macchinista L.
0,40
per ora;al fuochista o assistente T. E. L.
0,90,
per ora.Agli
eTetti dellaliquidazione dell'indennita
per i servizifuori
residenza si computa l'assenzaconsiderando anticipata
l'ora dipartenza
secondo l'orario eposti ipata quella
diarrivo,
pure secondol'oracio,
deltempo
occorrente per leoperazioni
acces•sorie,
calcol. te come al commaa)
dell'art. 2.L'indennità di
pernottazione
per servizi fuori residenzaè,
cor.risposta
anchequando
il treno che non darebbetitolo,
se inorario,
all'indenni)A
stessa, arrivi alle ore 23 oposteriormente
per ritardo non
imputobile agli agenti
interessati.In caso di vi
g4io
comanda o senza servirio per recersi dallaPremio per
oradi lavoro.
Per
ogni
oraimpiegata
inviaggio
nella condotta delle loco- motive ðcorrisposta
una indennità di L.1,60
al macchinistaedi,L.
1,20
al fuochista o assistente treni elettrici.Le ore di
viaggio
sonocomputete econdo,.I'orario
dei treni.Agli
elfeiff dellacorresponsione
delprrmio
si terrà conto an.che dei
ritardi,
inarrivo, superiori
a60',
limitatamente allaparte
eccedente laprima
ora,semprechè
non sianoimputabili agli agenti
interessati.Il
premio
vienecorrisposto
anche per metà deltegipo
itn-piegato:
-a)
nelleoperazioni
acce:soriecomputate
in ore una sia inparlen>a
che in arrivopei
treni a vapore ein 45 minutipei
trenielettrici,
da ridurd inogni
caso a mczz'ora seladurata delper- corso del treno in base all'orario non ésuperiore
ad una ora , ,b)
nei servizilocali,
cioèquelli
eTett ati con freni e loco- motive isolate fra stazioni e scali della s'essa località o consi-derati tali per decisione del direttore
generale;
c) nelle manovre, ad eccezione di
quell eseguite
dalle locomotive dei treni nelle stazioni di passaggoe che non se- ranno da calcolare essendogià
compreso nel tempo diviaggio,
nonchè delle manovre inpartenza
o in arrivo se la durata lora non eccede la mezz'orapoiche
in tal casosiconsidera oincluse neHeoperazioni accessorie;
d)
nella lavatura dellelocomo'ive,
in ragone di fre orees:denza ad alt a località per assums,i survizio o viceversa pe- farvi ritorno a se-vizia
compiut>,
l'o a d'o ario di par- tenza equella
di rrrivo sonorispettivamente ruticipata
oposti- cipata
di 15'.Nella
liquidazione
dell'indennitàpei
servizi in residenza st tra-scurano le frezioni inferio i a mezz'ora e si
computeno
per un'oraquelle uguali
osuperiori
a mezz'oro.Non sono em nesse due indennita di
pe-nottazione
per 11 pe- riodo delle 22 alle5, queste
ore comprese se in tale pe todol'agente
h datoprestazioni
pe- le qu li sonopreviste
indennità di ternottezionediverse,
sicorrisponde
soltanto lapiù
favore-Vole.
Art. 5.
Trasferta.
Il
personale
di macchina riceve la dirria dell'indennità di tra- sferia, ltre he nei casipresisti
dal capo II delledispotizio
isulle
competenze
acce soria richiamate dall'art. 1 delpresente
d^creo, anche do o le
prime
24 ore di assenza continuata dalla residenza per servizi ellettuati nella circoscrizone e per conto deldeposito
o della s azione cui è stabilmente addetto.La duraia utile dell'assenza dalla residenza
agli
effetti dellaliquidezione
del!a diaria si considera iniziatadopo
24 ore dallapartenza secondo
l'orario,
edultimata
all'ora di errivo in resi- denza pure secondo l'orario senza tener contodegli
eventualiriterdi nè dei servizi accessori.
per volta, o nell'esecuzione di abri lavori in
depos
to inere ti al servizio dimacchina,
escluse ladisponibilità
e la riserva nonpresenziata.
Se il
tempo impiegato
nei sorvzi suddetti(computato
nel modoindicato)
supara nel mese le 100 ore por agente, laparte
ecce-dente 6 aumentata della metà
agli
effetti delpremio.
Resta
abrogato
il comma 1b)
dell'art. 35 delledisposizioni
sulla comp tenze accessorie sopra richiamate.
Dello due i dennité di
pernottazione
a cuipub
evertitolo, quella
stabilita dalprecedent,
art. 4 equella
inerente alla tra- sfertadicui alCapo
II delledisposizionisullecompetrnze
acces-sorte
succitate,
ècorrisposta
alpersonale
di macchina soltantoArt. 3. la seconda.
ArL. 6.
Premio di percorrenza• Premio di interessamento.
-
Al personale di macchina adibito
alla condottadelle
locomo"L'Amministrazione potrà
assegnare aimacchinisti
efuochisti
1739
'addetti
alla traziotr a vapore unpremio
di interessamento al- l'economia del combustibile calcalata, fino a nuovadisposizione,
di fronte al consumo verificatosi nel 1919.
Il prunio, vari ile a seconda del casi,
potrA raggiungere
il25
0/0
dall'econania realizzata e saraassegnato
per3/5
ai mac- chinisti e2/5
ai fuochisti.Agli
effetti dellaliquidazione
delpremio
si tr rrà conto deiminuti
ricuperati
nella corsa dei treni auinentando la velocitanet liml'i
consentiti,
e cosi pure dei minu'iperduti
dai treniinco-sa e nell stazioni per motivi non
giustificati dipendenti
dalpe-sonale
di macchina.Il d rett>re
g,n,rtle
stabilirà le u't riorinorme
per ladeter- minazione,liquidazione
eriportizione
delpremio,
epotrà
mo-dificarlo t nendo conto dei risultati d
ll'esperienza.
Un ulteriore fondo non
superi
re al30/0 dell'economia
ren- lizzatapotrà
ess,r, m sso adisp
>sizione del direttoregenerale
per assegnaz one dipremi
a tutti coloro che abbiano con la lora opera osorveglianz:
contribuito all'economia del combustibile.Art. 7.
Soprassoldo per scryizio in galleria.
Al
person
le dimacchina
della tr zione a vapore eddrtio el'a scarta dei treni transitanti su tratti di linea conlunghe gallerie
chepresentani particolare disagi>
per ilpersonale strsso,è
ac-cordito un
soprassoldo
da stabilirsi dal d rettoragenerile
per isingoli
tratti di linea.Il
soprassoldo può
essere diminuito o soppressoquando
per ilpersonale
avessero a diminulre o cessare perqualsiasi
causai
disagi
daiquali
il conferimento del so rassoldo è stato deter- minato.Il
soprassoldo spetta
al solopersonale
residente od insussidio presso i de ostti cheprovvedono
al servizio dei tratti di linen,pel quali
ilsoprassoldo
èstabilito,
e non alpersonale
di altrodeposito
che eccezionalm nie percorre i tratti stessi con loco- motivo disemplice
transito.Art.8.
Locomotivo di
manovracondotte da
unsolo agente.
L'agoato
che conduce locornotive di manovra senza il sussidio di altro niente per la condotta del fuoco riceve, oltre le com-petenze spettantigli
per I funzioni di macchinista, anchequelle per
ore di lavoro ad interessamentospeltanti
per lefunzionidifuochista.
Art.9.
Servizi speciali.
Al
personale
di macchina che fosseimpegnato
perservizi spe- cieli adin casi eccezionalipotrà
essereassegnato,
in sostitu- zione di tu'to oparte
deipremi
di cui alpresente decreto,
unopposito
compensoglobale
la cui misurasarà,
caso percaso, sta- bilita dal direttoregenerale.
Art. 10
Fanzioni superiori al grado.
Il
macchinista
incaricato didisimpegnare
le funzioni di capodeposito
riceve, inluogo
delle compesenze accessorie di cuiagli
articoliprecedenti, quelle spettanti
al ca odeposito
ed inoltreun
soprassoldo
di L. 2 pergiorna
a di servizio. Se t li funzionisono esercitatein via
permanente
viene inoltre usato il tratta- mento dialloggio
eprealloggio spettante
alespo deposito.
I fuochisti ed assisteiti T. E inciricati di
disimpegnare
lefunzioni
di macchinista T. V. o T. E. oppure di macchinista di tradotte e manovre(anche
per servizi di sola manosra)egli
al-tri
agenti
incaricati didisimpegnare
le funzioni di fuochista odassistente ricevono il trattamento stabilito dal
presente decreto
per I- funzioni esercitate, inluogo
diquello corrispondente
alla
propria qualifica,
ed inoltre unsopressoldo
per_
ogni gior-
natadi effettivo servizio nelle funzioni stesse
pari
alla trecento-sessantesima
parte
della differenza fra lostipendio
minimo dellaqualifica
di cui hanno es reltato le funzioni equello
di cui in>fatto sono
provvisti.
I
soprassoldi
di cui sopra sonosoggetli
aldisposto
dell'art.150 delledisposizioni
sullecompetenze accessorie,citate
all'art.1 delpresente
decreto.Art. 11.
Le
disposizioni
contenute nelpresente
decreto hannovigore
dal 1°
gennaio
1922. Il com uto de (li arretrati sarà fatto con normesemplificative
daapprovarsi
dal direttore generale.Sugli
eventuali reclami contro la
liquidazione
che sarà fattadegli
ar-retrati decide in via defin,tiva lo stesso direttore
generale,
re-stando escluso el
riguardo ogni
altro ricorso in sede ammini- stra'iva ogiudiziaria.
Or liniamo che il prcsonte decreto, monito del sigillo
dello Sta.o, sia inserto nella recaolta officiale delle leggi
o
dei decreti del Regno d'Italia, mandatido
achiunque spetti di
osservario edi farlo
osservare.Data
aRoma, ad 11
11giugno 1922.
VITTORIO EMANUELE.
FACTA -- RICCIO - PEANO.
Visto, il
guardasigilli:
ROSSI LUIGI.Il numero 988 deifa raccolta
af¡ictate
aeneleggi
¢ del accreff del Regno contiene il seguente decreto:VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
eper volonta della Nazione
RE D ITALIA
Visto l'art. I del decreto-legge Luogotenenziale 13 agosto 1917,
n.I393;
Visto l'art.
6de!?a legge
7aprile 1921,
n.368;
Visto il dereto 23 febbraio 1921 del ministro segre- tario rli Stato dei lavori pubblici relativo all'applica-
zione delle otto
oreal personale di macchina
edei treni;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di
Stato per i lavori pubblici di concerto
conquello del tesoro;
Abbiamo decretato
odecretiamo;
Personale dei treni.
Art. 1.
Il
personale digtreni
diaend-nfedall'Amministrazione
delle ferrovie dello Stato per il servizio inerente elle suefunzioni
daprestersi
seconlo le norme del decreto 23febbraio
1921 del mi- nistro dei lavoripubblici
riceve, oltre lostipendio,
icompensi
indicati