Medicina Legale Penalistica
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Medicina Legale Penalistica
Il Diritto Penale costituisce quella branca dell’ordinamento giuridico che racchiude il complesso delle norme che lo Stato, come garante del buon andamento della vita sociale, stabilisce per la difesa della collettività da fatti gravemente antisociali, che, nei limiti delle stesse norme, vengono assunti quali fatti giuridicamente illeciti sotto il profilo penale e definiti reati, e sono puniti con particolari sanzioni giuridiche definite pene.
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Il Diritto Penale appartiene al Diritto Pubblico, pubblico essendo l’interesse alla tutela dei beni giuridici offesi dal reato.
Si differenzia poi dal Diritto Privato perché le sue sanzioni non hanno come scopo la riparazione di un danno cagionato dalla violazione di un precetto, né la reintegrazione della situazione patrimoniale o giuridica compromessa dall’illecito.
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Il Diritto Penale ha carattere afflittivo: sono infatti afflittive le sanzioni penali (pene), in quanto dirette alla punizione del reo mediante una sofferenza impostagli con la privazione della libertà personale (reclusione o arresto) o con la diminuzione del suo patrimonio economico (multa o ammenda).
Le norme penali hanno inoltre carattere imperativo, stabiliscono cioè dei comandi.
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Le norme del Diritto Penale sono
contenute nella legge penale
fondamentale (il Codice Penale), nonché
in altre leggi penali che integrano o
modificano la legge penale
fondamentale.
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Un illecito penale prende il nome di REATO
Il REATO è un fatto giuridico, in quanto produttivo di conseguenze giuridiche (pene ed altri effetti penali di una condanna) e un fatto illecito, in quanto in contrasto con il diritto e, in particolare, con la legge penale.
Il REATO è il fatto lesivo di un bene giuridico protetto dalla legge penale.
Medicina Legale Penalistica – Il Reato
Art 1 Cod. Pen.:
“Nessuno può essere punito per un fatto
che non sia espressamente preveduto
come reato dalla legge, né con pene che
non siano da essa stabilite”.
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I reati si distinguono in:
Delitti
Pene: multa, reclusione, ergastolo.
Contravvenzioni
Pene: ammenda, arresto.
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Gli Elementi del Reato si distinguono in:
Costitutivi: indispensabili per l’esistenza del reato.
Accessori: non indispensabili, ma che determinano la maggiore o minore gravità del reato e quindi giustificano un aumento o una diminuzione della pena (circostanze attenuanti ed aggravanti).
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Gli Elementi Costitutivi si distinguono in:
Generali: comuni a tutti i reati.
Particolari: relativi a ciascun reato.
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Gli elementi costitutivi generali sono:
Il fatto tipico (o elemento oggettivo del reato).
L’elemento soggettivo (o psicologico) del reato.
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Per fatto tipico deve intendersi il comportamento umano positivo o negativo, che produce un mutamento non necessariamente materiale.
Tale comportamento deve essere conforme ad un determinato modello di reato, e cioè ad una fattispecie criminosa.
La tipicità, quale caratteristica imprescindibile del fatto costitutivo del reato discende dal principio di legalità enunciato dall’art. 1 c.p.
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Componenti dell’elemento oggettivo del reato:
CONDOTTA
EVENTO
RAPPORTO DI CAUSALITA’ MATERIALE
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La CONDOTTA può avere un carattere attivo (il fare):
AZIONE (Reati Commissivi) ovvero un carattere passivo (il non fare):
OMISSIONE (Reati Omissivi)
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La condotta deve essere cosciente e volontaria.
Art. 42, 1° comma, c.p.:
“Nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato se non l’ha commessa con coscienza e volontà”.
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I reati OMISSIVI si distinguono in:
omissivi propri, consistenti in un’omissione pura e semplice senza evento materiale (omissione di referto, omissione di soccorso).
omissivi impropri, consistenti in un’omissione da cui deriva un evento materiale (omicidio consumato privando il malato dei medicinali necessari per la sua sopravvivenza).
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Gli EVENTI si distinguono in:
Eventi di DANNO (omicidio, lesione personale, ecc.).
Eventi di PERICOLO (strage, rissa, ecc.).
L’evento può mancare nei reati di mera condotta (es. ingiuria, percosse, ecc.).
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Per potersi considerare integrato il reato sotto l’aspetto dell’elemento oggettivo occorre un rapporto di conseguenzialità tra condotta ed evento
rapporto di causalità materiale.
Art. 40, 1° comma, c.p.:
“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione”.
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EQUIVALENZA TRA AZIONE ED OMISSIONE
Art. 40, 2° comma, c.p.:
“Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
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Un evento può essere determinato da una causa unica ovvero da un concorso di cause (concause).
CAUSA: ogni antecedente necessario e da solo sufficiente a produrre un evento.
CONCAUSA: ogni antecedente necessario ma da solo non sufficiente a produrre un evento.
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Art. 41 c.p. (Concorso di cause):
“Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento…”.
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TEORIA CONDIZIONALISTICA (o della ‘Conditio sine qua non’ o della EQUIVALENZA DELLE CAUSE)
Ogni concausa risponde dell’evento finale in toto, a prescindere dal concorso di altre concause.
Tra le concause, ai fini della imputazione di un evento, hanno rilievo giuridico quelle costituite da un comportamento umano.
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Criterio di probabilità e
Criterio di certezza nella verifica del rapporto causale
Il problema del rapporto causale nelle condotte omissive, particolarmente nella responsabilità medica.
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Sentenza n. 27 del 10.07.2002 delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione:
Il nesso causale può essere ravvisato quando la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell’evento lesivo oltre il ‘ragionevole dubbio’ ovvero con ‘alto o elevato grado di credibilità razionale’ o ‘probabilità logica’.
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Perché si abbia un reato non basta l’elemento oggettivo (evento dipendente oggettivamente da una condotta ‘tipica’), ma occorre anche l’elemento soggettivo (o psicologico), che è costituito dalla particolare relazione psichica intercorrente tra l’agente e l’evento.
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Le principali forma di elemento soggettivo sono tre:
DOLO
PRETERINTENZIONE
COLPA
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Art. 43 c.p. (Elemento psicologico del reato):
“Il delitto: è DOLOSO, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; …
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Art. 43 c.p. (Elemento psicologico del reato):
“… è PRETERINTENZIONALE, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente; …”.
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Art. 43 c.p. (Elemento psicologico del reato):
“… è COLPOSO, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.
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La forma normale di elemento soggettivo richiesto per la configurazione di un reato è il dolo.
Di regola i delitti sono dolosi, “salvi i casi di delitto preterintenzionale e colposo espressamente preveduti dalla legge”
(art. 42, 1° comma, c.p.).
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CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE:
Escludono il carattere di illecito penale e quindi la sussistenza stessa del reato; conseguentemente escludono anche la punibilità dell’agente.
Si distinguono in codificate e non codificate.
Tra le cause di giustificazione codificate ricordiamo:
il consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.);
l’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.);
Medicina Legale Penalistica – Il Reato
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE (segue):
l’adempimento di un dovere (art. 51 c.p.);
la legittima difesa (art. 52 c.p.);
lo stato di necessità (art. 54 c.p.).
Tra le altre cause di esclusione del reato ricordiamo inoltre:
Il costringimento fisico (art. 46 c.p.), il caso fortuito e la forza maggiore (art. 45 c.p.), l’errore di fatto (art. 47 c.p.), ecc.
Medicina Legale Penalistica – Il Reato
Art. 50 c.p. (Consenso dell’avente diritto):
“Non è punibile chi lede o pone in
pericolo un diritto col consenso della
persona che può validamente disporne”.
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Art. 54 c.p. (Stato di necessità):
“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. …”.
Medicina Legale Penalistica – Omicidio
TITOLO XII (Dei delitti contro la persona):
Capo I – Delitti contro la vita e l’incolumità individuale
Art. 575 (Omicidio): “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”.
Artt. 576-577: Circostanze aggravanti dell’omicidio volontario, con pena fino all’ergastolo.
Medicina Legale Penalistica – Omicidio
TITOLO XII (Dei delitti contro la persona):
Capo I – Delitti contro la vita e l’incolumità individuale
Art. 584 (Omicidio preterintenzionale): “Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni”.
Medicina Legale Penalistica – Omicidio
TITOLO XII (Dei delitti contro la persona):
Capo I – Delitti contro la vita e l’incolumità individuale
Art. 589 (Omicidio colposo): “Chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni…”.
Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita
ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA
Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale) [una volta Infanticidio per causa d’onore]: “La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse con il parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni”.
Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita
ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA
Art. 579 (Omicidio del consenziente): “Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da 6 a 15 anni”. Si applicano le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso contro una persona: 1) < 18 anni; 2) inferma di mente o in condizioni di deficienza psichica per altra infermità o abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti; 3) il cui consenso sia stato estorto dal colpevole con violenza, minaccia, suggestione o carpito con l’inganno.
Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita
ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA
Art. 580 (Istigazione o aiuto al suicidio): “Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da 5 a 12 anni”.
La pena è ridotta se il suicidio non avviene; aumentata nelle condizioni di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo. Si applicano le disposizioni dell’omicidio se la persona era < 14 anni o incapace di intendere e di volere.
Delitti contro l’incolumità individuale
• Percosse (art. 581 c.p.)
“Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa…”.
Se dal fatto viceversa deriva una malattia si
ricade nel più grave reato di lesione personale.
Delitti contro l’incolumità individuale
• Lesione personale (art. 582 c.p.)
“Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni”.
Se la malattia ha una durata non superiore ai 20 giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585… il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Delitti contro l’incolumità individuale
• Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)
“La lesione personale è
grave e si applica lareclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa,
2) ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
3) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
Delitti contro l’incolumità individuale
• Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)
“La lesione personale è
gravissima e si applica lareclusione da sei a dodici anni se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
Delitti contro l’incolumità individuale
•
Altre circostanze aggravanti (art. 585 c.p.):uso di armi, sostanze corrosive, ecc.
• Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa…
In caso di lesione grave è prevista, quale pena, la reclusione da 1 a 6 mesi, ovvero una multa.
In caso di lesione gravissima è prevista la reclusione da 3 mesi a 2 anni ovvero una multa.
Lesioni personali
Lievissime Malattia non superiore ai 20 giorni
Lievi Malattia non superiore ai 40 giorni
Gravi
Malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni > 40 giorni;
pericolo di vita;
indebolimento permanente di un senso o di un organo
Lesioni personali
Gravissime
Malattia certamente o
probabilmente insanabile;
perdita di un senso o perdita dell’uso di un organo;
perdita di un arto o mutilazione che renda l’arto inservibile;
perdita della capacità di procreare;
permanente e grave difficoltà della favella;
deformazione o sfregio permanente del viso.
Referto nelle lesioni personali
• Nelle lesioni personali dolose sussiste sempre l’obbligo di referto, tranne che nelle lesioni lievissime, a meno che non concorra qualcuna delle circostanze aggravanti previste dall’art. 585 c.p.
• Nelle lesioni personali colpose non sussiste mai l’obbligo di referto, tranne che nelle lesioni gravi o gravissime dipendenti da fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (Legge 24.11.1981, n. 689, art. 92).
Art. 583-bis Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da 4 a 12 anni. Ai fini del
presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al 1° comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni. (…)
La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al 1° e al 2° comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. (…)”.
Tali disposizioni si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.
Art. 583-ter
“La condanna contro l’esercente una professione sanitari per taluno dei delitti previsti dall’art. 583-bis importa la pena
accessoria dell’interdizione dalla professione da 3 a 10 anni.
(…)”.