Datori di lavoro
• I contratti di inserimento possono essere stipulati da:
• enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
• gruppi di imprese;
• associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
• fondazioni;
• enti di ricerca, pubblici e privati;
• organizzazioni e associazioni di categoria;
Requisito per assumere
• Il datore di lavoro che voglia assumere personale mediante il contratto di lavoro di inserimento deve essere in possesso di un preliminare requisito: deve
verificare di avere mantenuto in servizio almeno il 60%
dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.
• Limite: il presupposto non è richiesto laddove, nei 18 mesi precedenti all’assunzione del lavoratore, sia
venuto a scadere un solo contratto di inserimento.
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Nel procedimento di verifica del requisito non si computano:
• i lavoratori che si siano dimessi;
• i lavoratori licenziati per giusta causa;
• i lavoratori che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato;
• i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova;
• i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
• Per lavoratori mantenuti in servizio si intendono tutti coloro ai quali il rapporto di lavoro, durante lo svolgimento o alla scadenza, sia
stato trasformato in contratto a tempo indeterminato.
•
Condizione per l’assunzione
• Condizione basilare è posta per l’assunzione con contratto d’inserimento: l’adozione di un
• “Progetto individuale d’inserimento”.
• Progetto individuale d’inserimento
• Il Progetto individuale d’inserimento andrà definito dal datore di lavoro, con il consenso del lavoratore.
• La sua finalità è quella di garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso ala contesto lavorativo.
• Il D. Lgs. n. 276/03 di riforma del lavoro prevede l’istituzione di un
“libretto formativo del cittadino” (art.2)
LIBRETTO PERSONALE DEL LAVORATORE
• Tale è un libretto personale del lavoratore in cui sono registrate le competenze acquisite:
• le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato;
• la formazione in contratto di inserimento
• la formazione specialistica
• la formazione continua svolta durante l’arco della vita lavorativa ed
effettuata da oggetti accreditati dalle regioni. Inoltre, sul libretto formativo vanno iscritte anche le competenze acquisite in modo formale e informale secondo gli indirizzi dell’Unione europea in materia di apprendimento
permanente, purchè riconosciute e certificate.
• L’art.55, comma 4, del D.Lgs n. 276/03 prescrive espressamente che “la formazione effettuata durante l’esecuzione del rapporto di lavoro (relativo al contratto di inserimento) dovrà essere registrata nel libretto formativo”.
CONTRATTO DI LAVORO
• Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro di durata soggetto alla disciplina in via di principio del D. Lgs. n.
368/2001.
• Deroghe a tali principi possono arrivare dai
- contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze
sindacali aziendali, ai quali è riconosciuta la possibilità di
fissare diverse previsioni.
Requisiti
• Forma e contenuto
• Il contratto di inserimento per avere validità è stipulato in forma scritta e contenere specificatamente
l’indicazione del progetto individuale di inserimento.
• In mancanza di forma scritta, si ha:
• la nullità del contratto e
• la trasformazione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato.
• Durata
• Non inferiore a 9 mesi e non
superiore a 18 mesi, ma elevabile a 36 mesi qualora l’assunzione interessi persone affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
• Nel computo del limite massimo di durata non si considerano i periodi relativi
• allo svolgimento dl servizio militare o civile
• all’estensione per maternità.
• Il contratto non è rinnovabile tra le stesse parti ed eventuali proroghe sono ammesse entro il limite
massimo di durata (18 e 36 mesi).
Lavoro a progetto
• LE CARATTERISTICHE DEL LAVORO A PROGETTO
• Il lavoro a progetto rappresenta la formula contrattuale sostitutiva, in determinate ipotesi, del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’art. 409 n. 3 del codice di procedura civile.
• La caratteristica principale del contratto in esame è data dalla necessità di
ricondurre la vasta gamma dei rapporti di collaborazione, oggi esistenti, a rapporti specifici o programmi di lavoro o fasi di essi che, determinati dal committente, devono essere poi gestiti in maniera autonoma da collaboratore.
• L’attività del collaboratore deve svolgersi:
• in funzione del risultato concordato tra le parti
• in coordinamento con la organizzazione del committente
• senza tener conto del tempo necessario per eseguire l’attività lavorativa utile al conseguimento del risultato che s’intende ottenere.
Elementi specifici
• Indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione che il collaboratore deve svolgere;
• Indicazione del progetto o del programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante;
• Il corrispettivo stabilito per la prestazione del collaboratore ed i suoi criteri utilizzati per la sua determinazione;
• I tempi e le modalità relative al pagamento, oltre al disciplina relativa ai rimborsi spese;
• Le forme con cui il lavoratore a progetto può coordinarsi con il committente nell’eseguire la prestazione lavorativa e che, comunque, non devono intaccare;
• Le eventuali misure da adottare per tutelare la salute e la
sicurezza del collaboratore a progetto.
LAVORO OCCASIONALE
• Nozione
• Il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che attua la delega conferita al Governo dalla legge 14 febbraio 2003 n. 30, ha inserito il concetto di lavoro “occasionale” per due motivi:
• per sottrarlo al regime dei lavori a progetto
• con riferimento a prestazioni di lavoro definite “accessorie”
• Tipologie
• Sia per il Ministero del Lavoro (Circ. n. 1/2004) sia per l’INPS (Circ. n.
18/2005) il lavoro occasionale può essere, ulteriormente, considerato di due tipi:
• Prestazioni occasionali di tipo collaborativo, di cui all’art. 61, comma 2, del D. Lgs. n. 276/03
• Prestazioni di lavoro autonomo meramente occasionale, di cui all’art. 2222 c.c.
Prestazioni occasionali
• Art. 2222 e seg. C.c.
• La prestazione è riferita ad attività autonoma senza vincolo di
subordinazione.
• Il reddito, in quanto
occasionale, inquadrabile nell’art. 67 TUIR
• Art. 61, 2 co., D Lgs n 276/03
• (nell’anno solare)
• Rese per non più di 30 gg nei confronti dello stesso committente
• Il compenso recepito pari a 5mla mila euro
• Il reddito prodotto è
inquadrato nell’art. 50
TUIR
Prestazioni occasionali di tipo collaborativo
• Il comma 2 dell’art. 61 del D. Lgs. N. 276/03 esclude dalla
regolamentazione del lavoro a progetto le prestazioni occasionali, intendendo per tali, i rapporti secondo due condizioni:
• temporale: di durata complessiva non superiore a 30 gg nel corso dell’anno solare con lo stesso committente
• reddituale: che non comportano per il percettore un compenso complessivo superiore a 5 mila euro percepito nell’anno solare
• Tali condizioni devono verificarsi entrambe, altrimenti si renderebbe applicabile la previsione del lavoro a progetto.
• Sia per il Ministero del lavoro sia per l’INPS, tali prestazioni debbono essere riferite allo stesso committente e sono soggette a
contribuzione qualora sia configurabile un rapporto di collaborazione coordinata (art. 50 del Tuir)