….attività!
• Piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap
• Insegnamento privato supplementare
• Piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti
• Realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli
• Collaborazione con associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.
• Le attività lavorative non possono coinvolgere il lavoratore per più di trenta giorni nel corso dell’anno solare e, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 5 mila euro.
… diritti ed obblighi!!
• Il prestatore di lavoro accessorio riceve il compenso presso il
concessionario all’atto della restituzione dei buoni
ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio.
• Il compenso è esente da
qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio
• Il concessionario provvede anche ad effettuare il
versamento dei contributi
• sia per fini previdenziali
• sia per fini assicurativi
contro gli infortuni all’INAIL
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LAVORO INTERMITTENTE
• L’art. 4 della legge 14 febbraio 2003 n. 30 introduce la tipologia del lavoro con prestazioni di carattere discontinuo o intermittente,
denominando questo istituto lavoro “a chiamata”.
• La peculiarità di tale istituto consiste in due tipologie:
• La disponibilità del lavoratore allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo contro il riconoscimento di una specifica indennità
• La non obbligatorietà per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro non avendo quindi titolo a percepire
Contratto
• Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova:
• dell’indicazione della durata e delle ipotesi, soggettive o oggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
• del luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore e relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che in
ogni caso non può essere inferiore ad un giorno lavorativo;
• del trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e relativa indennità di disponibilità, ove
prevista;
• dell’ Indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché della modalità di rivelazione della prestazione ….
…. Ancora!!
• dei tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
• delle eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
• (secondo le indicazioni contenute nei CCN).
• OBBLIGO DI INFORMAZIONE
• Tale obbligo incombe al datore di lavoro annualmente nei confronti delle rappresentanze sindacali aziendali
sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro
intermittente “… se previsto dalla contrattazione collettiva”
Lavoro intermittente o A chiamata
• Impegno del lavoratore a rispondere alla
chiamata
• Libertà del lavoratore di non accettare la
richiesta del datore di lavoro
3Lavoro intermittente reso in periodi particolari:
fine settimana, ferie estive, vacanze natalizie
e pasquali
Corresponsione dell’indennità
Nessuna indennità
Indennità corrisposta solo in caso di effettiva
chiamata
Analisi delle tipologie
• La prima tipologia è riconducibile al rapporto di lavoro subordinato, stante l’impegno del lavoratore di rimanere a disposizione del
datore di lavoro per rispondere alle sue esigenze
• La seconda tipologia è classificabile nell’ambito del lavoro autonomo, in quanto lascia il lavoratore libero di scegliere se
presentarsi o meno sul posto di lavoro a seguito della “chiamata”
• L’art. 38 del D. Lgs. n. 276/03 stabilisce il principio di “non
discriminazione”, che deve essere applicato sia per l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, sia per la misura delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità e congedi parentali
Lavoro a chiamata o job on call!!
• La terza tipologia ovvero contratto di lavoro a chiamata (job on call) o lavoro intermittente: il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa.
• Il contratto di lavoro può essere sia a tempo
indeterminato che a termine. Le prestazioni che
possono essere oggetto di questa forma contrattuale saranno, però, individuate dai contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale o territoriale.
Definizione
• In particolare l’articolo 33 del D. Lgs. n. 276/03 definisce il contratto di lavoro
intermittente come quel contratto con il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa, anche a
tempo determinato.
• Inoltre tale contratto può essere concluso:
• per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazione dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale
• per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno
• in via sperimentale, per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età o da lavoratori con più di 45 anni di età espulsi dal ciclo produttivo o iscritti alle liste di mobilità e di collocamento
• con riferimento alle tipologie di attività indicate dal Regio Decreto (mero parametro di riferimento oggettivo)
Non ci si potrà avvalere di questa forma contrattuale nei casi:
• Di sostituzione di lavoratori in sciopero
• Licenziamento collettivo avvenuto nei sei mesi precedenti di lavoratori adibiti alle stesse mansioni alle quali si riferisce il contratto di lavoro
• Unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente
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LAVORO RIPARTITO (JOB SHARING)
• L’art. 4 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, ha introdotto l’ammissibilità …
• ….“di prestazioni ripartite fra due o più lavoratori, obbligati in solido nei confronti di un datore di lavoro, per l’esecuzione di un’unica
prestazione lavorativa”.
• L’applicabilità di tale forma contrattuale resa possibile “perché non esistono, nel diritto positivo italiano, norme di legge o principi
generali della materia contrattuale che precludano, esplicitamente o implicitamente,…” la responsabilità solidale di due o più lavoratori di un’unica obbligazione lavorativa subordinata (Circ. 7 aprile1998, n. 43).
Circolare 7 aprile 1998, n. 43
• Definizione
• Il lavoro ripartito è
• “… una particolare figura contrattuale, riconducibile anch’essa, almeno concettualmente, al lavoro part-time, e consiste nella condivisione del
medesimo posto di lavoro (a tempo pieno) da parte di due o più lavoratori, i quali restano comunque liberi di dividersi tra loro l’orario di lavoro, con vincolo di sostituirsi vicendevolmente in caso di impedimento”(Ministro Treu).
• Autonomia contrattuale…art. 1322 c.c.
• comma 1 “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge”
• comma 2 “Le parti possono anche concludere contratti che non
appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”
FINALITÀ
• Incrementa la flessibilità nella utilizzazione della forza
lavoro garantendo una maggiore intensità e produttività del lavoro affievolendo, per esempio, le conseguenze delle
assenze per malattia o altro impedimento.
• A sostegno della “meritevolezza dell’interesse” possono richiamati anche
• art. 4, diritto di svolgere un lavoro secondo le proprie inclinazioni e possibilità
• art. 35 Cost. tutela del lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
chiarisce preliminarmente che il contratto di lavoro ripartito
“… non può essere considerato come originante da due distinti rapporti di lavoro a tempo parziale, posto che in questo caso ogni lavoratore è in solido obbligato per l’intero della
prestazione lavorativa dedotta in contratto.”
• Part-time
• Responsabilità in solido diversa
• Maggiore rigidità
• Controllata autonomia
contrattuale concessa alle parti
• Gli orari devono essere predeterminati e
rispettati
• Job sharing
• Ampliata autonomia
contrattuale concessa alle parti: le parti (lavoratori)
• organizzano l’orario in
considerazione delle proprie esigenze,
• lo propongono all’azienda che può decidere di accettare o, non accettare la proposta