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ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio.

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Academic year: 2022

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(1)

….attività!

Piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap

Insegnamento privato supplementare

Piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti

Realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli

Collaborazione con associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.

Le attività lavorative non possono coinvolgere il lavoratore per più di trenta giorni nel corso dell’anno solare e, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 5 mila euro.

(2)

… diritti ed obblighi!!

• Il prestatore di lavoro accessorio riceve il compenso presso il

concessionario all’atto della restituzione dei buoni

ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio.

• Il compenso è esente da

qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio

• Il concessionario provvede anche ad effettuare il

versamento dei contributi

• sia per fini previdenziali

• sia per fini assicurativi

contro gli infortuni all’INAIL

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(3)

LAVORO INTERMITTENTE

• L’art. 4 della legge 14 febbraio 2003 n. 30 introduce la tipologia del lavoro con prestazioni di carattere discontinuo o intermittente,

denominando questo istituto lavoro “a chiamata”.

• La peculiarità di tale istituto consiste in due tipologie:

• La disponibilità del lavoratore allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo contro il riconoscimento di una specifica indennità

• La non obbligatorietà per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro non avendo quindi titolo a percepire

(4)

Contratto

• Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova:

• dell’indicazione della durata e delle ipotesi, soggettive o oggettive, che consentono la stipulazione del contratto;

• del luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore e relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che in

ogni caso non può essere inferiore ad un giorno lavorativo;

• del trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e relativa indennità di disponibilità, ove

prevista;

• dell’ Indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché della modalità di rivelazione della prestazione ….

(5)

…. Ancora!!

• dei tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;

• delle eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;

• (secondo le indicazioni contenute nei CCN).

• OBBLIGO DI INFORMAZIONE

• Tale obbligo incombe al datore di lavoro annualmente nei confronti delle rappresentanze sindacali aziendali

sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro

intermittente “… se previsto dalla contrattazione collettiva”

(6)

Lavoro intermittente o A chiamata

• Impegno del lavoratore a rispondere alla

chiamata

• Libertà del lavoratore di non accettare la

richiesta del datore di lavoro

3Lavoro intermittente reso in periodi particolari:

fine settimana, ferie estive, vacanze natalizie

e pasquali

Corresponsione dell’indennità

Nessuna indennità

Indennità corrisposta solo in caso di effettiva

chiamata

(7)

Analisi delle tipologie

• La prima tipologia è riconducibile al rapporto di lavoro subordinato, stante l’impegno del lavoratore di rimanere a disposizione del

datore di lavoro per rispondere alle sue esigenze

• La seconda tipologia è classificabile nell’ambito del lavoro autonomo, in quanto lascia il lavoratore libero di scegliere se

presentarsi o meno sul posto di lavoro a seguito della “chiamata”

• L’art. 38 del D. Lgs. n. 276/03 stabilisce il principio di “non

discriminazione”, che deve essere applicato sia per l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, sia per la misura delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità e congedi parentali

(8)

Lavoro a chiamata o job on call!!

• La terza tipologia ovvero contratto di lavoro a chiamata (job on call) o lavoro intermittente: il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa.

• Il contratto di lavoro può essere sia a tempo

indeterminato che a termine. Le prestazioni che

possono essere oggetto di questa forma contrattuale saranno, però, individuate dai contratti collettivi

stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano

nazionale o territoriale.

(9)

Definizione

In particolare l’articolo 33 del D. Lgs. n. 276/03 definisce il contratto di lavoro

intermittente come quel contratto con il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa, anche a

tempo determinato.

Inoltre tale contratto può essere concluso:

per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazione dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale

per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno

in via sperimentale, per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età o da lavoratori con più di 45 anni di età espulsi dal ciclo produttivo o iscritti alle liste di mobilità e di collocamento

con riferimento alle tipologie di attività indicate dal Regio Decreto (mero parametro di riferimento oggettivo)

(10)

Non ci si potrà avvalere di questa forma contrattuale nei casi:

• Di sostituzione di lavoratori in sciopero

• Licenziamento collettivo avvenuto nei sei mesi precedenti di lavoratori adibiti alle stesse mansioni alle quali si riferisce il contratto di lavoro

• Unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente

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(11)

LAVORO RIPARTITO (JOB SHARING)

• L’art. 4 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, ha introdotto l’ammissibilità …

• ….“di prestazioni ripartite fra due o più lavoratori, obbligati in solido nei confronti di un datore di lavoro, per l’esecuzione di un’unica

prestazione lavorativa”.

• L’applicabilità di tale forma contrattuale resa possibile “perché non esistono, nel diritto positivo italiano, norme di legge o principi

generali della materia contrattuale che precludano, esplicitamente o implicitamente,…” la responsabilità solidale di due o più lavoratori di un’unica obbligazione lavorativa subordinata (Circ. 7 aprile1998, n. 43).

(12)

Circolare 7 aprile 1998, n. 43

Definizione

Il lavoro ripartito è

“… una particolare figura contrattuale, riconducibile anch’essa, almeno concettualmente, al lavoro part-time, e consiste nella condivisione del

medesimo posto di lavoro (a tempo pieno) da parte di due o più lavoratori, i quali restano comunque liberi di dividersi tra loro l’orario di lavoro, con vincolo di sostituirsi vicendevolmente in caso di impedimento”(Ministro Treu).

Autonomia contrattuale…art. 1322 c.c.

comma 1 “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge”

comma 2 “Le parti possono anche concludere contratti che non

appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”

(13)

FINALITÀ

• Incrementa la flessibilità nella utilizzazione della forza

lavoro garantendo una maggiore intensità e produttività del lavoro affievolendo, per esempio, le conseguenze delle

assenze per malattia o altro impedimento.

• A sostegno della “meritevolezza dell’interesse” possono richiamati anche

• art. 4, diritto di svolgere un lavoro secondo le proprie inclinazioni e possibilità

• art. 35 Cost. tutela del lavoro in tutte le sue forme ed

applicazioni

(14)

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

chiarisce preliminarmente che il contratto di lavoro ripartito

“… non può essere considerato come originante da due distinti rapporti di lavoro a tempo parziale, posto che in questo caso ogni lavoratore è in solido obbligato per l’intero della

prestazione lavorativa dedotta in contratto.”

• Part-time

• Responsabilità in solido diversa

• Maggiore rigidità

• Controllata autonomia

contrattuale concessa alle parti

• Gli orari devono essere predeterminati e

rispettati

• Job sharing

• Ampliata autonomia

contrattuale concessa alle parti: le parti (lavoratori)

• organizzano l’orario in

considerazione delle proprie esigenze,

• lo propongono all’azienda che può decidere di accettare o, non accettare la proposta

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