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Una tappa nel processo di disciplina a livello europeo della telediffusione transfrontaliera

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Una tappa nel processo di disciplina a livello europeo della telediffusione transfrontaliera

BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence

BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence. Una tappa nel processo di disciplina a livello europeo della telediffusione transfrontaliera. Rapporto annuale sui problemi giuridici

dell'informazione, 1998, p. 21-33

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:42499

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SOMMARIO: 1. lntroduzione. - 2. Convocazione della Conferenza di Vienna, motivazioni e finalità. -3. ll Consiglio d'Europa, sede appropriata di negoziati e di regolamentazioni. -4.

Alcuni aspetti della prossima Convenzione relativa alla telediffusione transfrontaliera. -5.

Alcuni aspetti della strategia di promozione di programmi audiovisivi europei. -6. Conclu- sioni.

1. INTRODUZIONE

L'utilizzazione attuale e futura di nuove tecnologie di comunicazione ha portato moiti mutamenti nel settore audiovisivo europeo. Satelliti di comunicazione sono già in grado di distribuire in Europa programmi televisivi alle reti herziane o via cavo, ed il numero di questi ultimi aumenta di giorno in giorno. Inoltre fra breve tempo con un altro tipo di satellite, i satelliti di televisione diretta, saranno trasmessi programmi che potranno essere ricevuti direttamente da tutti, senza bisogno di passare attraverso stazioni terrestri controllate dallo Stato ricevente.

La televisione diretta è già stata al centro di numerosi negoziati a livello mondiale: nell'ambito dell'ONU, in particolare in seno al Comitato per le utilizzazioni pacifiche dello spazio extra-atmosferico, nell' ambito dell'UNESCO ed in seno all'Unione internazionale delle telecomunica- zioni (IUT). Mentre nell'ambito delle due prime organizzazioni, gli Stati si sono impegnati per cercare di definire i principi per amministrare l'applica- zione di questa tecnica, in seno all'IUT è stata invece adottata una disciplina tecnica che ripartisce le frequenze radio elettriche. Per fare questo l'IUT ha mantenuto il principio della competenza nazionale, eccet- tuate le intromissioni inevitabili dal punto di vista tecnico, al quale non si puo derogare che sulla base di un accorda preliminare fra lo Stato

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emittente e lo Stato ricevente(1). Sia per illoro attaccamento al rispetto dei principi della libera circolazione delle idee e delle informazioni, che per il fatto che i tracciati delle frontiere europee non corrispondono alle ellissi dei satelliti nazionali, gli Stati europei hanno rinunciato ad invocare gli uni nei confronti degli altri i principi di base posti dall'IUT e si sono resi conto della necessità di elaborare una cornice comune di regolamentazione della telediffusione transfrontaliera. Per chiarire questa cornice, ci si baserà sui lavori della prima conferenza europea che ha riunito a Vienna alla fine del 1986 i ministri responsabili dei mezzi di comunicazione di massa, e si illustreranno i diversi oggetti su cui si è elaborata una disciplina della telediffusione transfrontaliera; cosl si darà anche atto dello stato di avan- zamento dei lavori in questo settore.

2. CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI VIENNA, MO- TIVI E FINALITA'

Desiderosi di assicurare il rispetto del principio della libera circolazione delle idee e delle informazioni senza tener conto delle frontiere, enunciato dall' art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo(2), gli Stati rnembri del Consiglio d'Europa hanno riaffermato l'importanza di questo

(1) Sulla regolamentazione della televisione diretta via satellite a livello mondiale: cfr. N.

Mateesco Matte, Droit aérospatial, les télécommunications par satellites, Montreal-Parigi, ICDAS-Pedone, 1982, pp. 237-265; R. Pinto, La liberté d'information et d'opinion en droit international, Parigi, Eco·nomica, 1984, pp. 279-292; L. Condorelli, «La Résolution de l' Assem- blée générale des Nations Unies sur la télévision directe par satellite et le <<Nouvel ordre mondial de l'information», Aspects du droit des medias II, Friburgo, Editions universitaires, 1984, pp. 199-214; S. Courteix,<< Vers un code de conduite des relations télévisuelles éuropéennes par satellite» Annuaire francais de droit international, 1984, pp. 836-852.

(2) L'articolo 10 afferma quanta segue: << 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espres- sione. Questo diritto include la libertà di opinione e la libenà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da pane delle autorità pubbliche e senza considera- zione di frontiera. TI presente articolo non impeclisce che gli Stati sottopongano ad un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. » « 2. L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, puô essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni, previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, perla sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei disordini o dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali per garantire l'autorità o l'imparzialità del potere giudiziario. »

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principio adottando, il 29 aprile 1982(>), la Dichiarazione sulla libertà di espressione e di informazione. Questo strumento costituisce un impegno solenne a perseguire alcuni obiettivi fondamentali fra i quali in particolare la adozione di una « politica che favorisca in ogni modo possibile la diversità dei mezzi di comunicazione e la pluralità delle fonti di informa- zione permettendo, cosl, la diversificazione delle idee e delle opinioni » o ancora « l'intensificazione della cooperazione e dell'assistenza internazio- nali, attraverso canali pubblici e privati per favorite la libera circolazione dell'informazione e per migliorare le infrastrutture e le competenze in materia di comunicazione ».

Allo scopo di applicare questi principi di politica audiovisiva, il Comi- tato dei ministri del Consiglio d'Europa ha deciso, basandosi sui lavori del Comitato direttivo dei mezzi di comunicazione di massa (C.D.M.M.) e dei comitati di esperti costituiti da quest'ultimo, di procedere all' elaborazione del regime della telediffusione transfrontaliera, e soprattutto del regime della televisione diretta via satellite. In tal modo fra il 1984 e il 1986 è stata adottata una serie di raccomandazioni in tema di principi relativi alla pubblicità televisiva: (Raccomandazione n. R (84) 3 ), sull'utilizzazione dei potenziali del satellite per la televisione e la radiodiffusione (Raccomanda- zione n. R (84) 22), sui principi relativi ai problemi del diritto d'autore nel settore della televisione via satellite e via cavo (Raccomandazione n. R (86) 2), sulla promozione della produzione audiovisiva in Europa (Raccoman- dazione n. R (86) 3), e sul diritto d'autore e la politica culturale (Racco- mandazione n. R (89) 9)(4). L'adozione di queste differenti raccomanda- zioni tendeva a portare ad una armonizzazione delle politiche nazionali degli Stati, dovend0si queste conformare ai principi di base enunciati dalle stesse raccomandazioni. N el 1982, il Comitato dei minis tri non av eva conservato l'idea dell'adozione di una convenzione poichè riteneva che in un periode di mutamenti tecnologici rapidi, l'elaborazione di un trattato sarebbe stato un procedimento troppo lento e lo strumento ottenuto

(>) Bulletin d'information sur les activités juridiques au sein du Conseil dei'Europe et dans les Etats membres, gennaio 1983, pp. 50-51.

(4) Queste raccomandazioni sono riunite in un documento a disposizione dei partecipanti alla Conferenza di Vienna: DH-MM (86) 4 (la segnatura MCM (86) ... , che si incontrerà ne!

corso di questo studio indica che il documenta al quale ci si riferisce è stato distribuito alla Conferenza di Vienna).

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sarebbe stato troppo rigido per regolamentare il settore delle attività televisive transfrontaliere(5).

Successivamente si è fatto sentire il bisogno di elaborare una comice generale della politica europea in una prospettiva globale.· È a questo scopo che, su invita del Governo austriaco, è stata convocata a Vienna, il 9 e il 10 ottobre 1986, la prima Conferenza europe a dei minis tri res pansa- bill dei mezzi di comunicazione di massa dei 21 paesi membri del Consi- glio d'Europa, alcuni rappresentanti della Commissione della Comunità europea (CEE), del Consiglio nordico e dell'Unione europea di radiodif- fusione (UER)(6).

Lavorando a porte chiuse pet la maggior parte delle sedute, i parteci- panti hanno discusso sulle motivazioni per elaborare una politica audiovi- siva europea e sul suo contenuto partendo dai rapporti presentati da alcune delegazioni governative e da comunicazioni scritte preparate da alcuni Stati, dalla commissione della CEE e dell'UER. All'apertura della Conferenza sono state adottate diverse risoluzioni oltre ad una dichiara- zione politica, delle quali si analizzeranno gli aspetti principali nel corso di questo studio.

3. IL CONSIGLIO D'EUROPA, SEDE APPROPRIATA DI NEGO- ZIATI E DI REGOLAMENTAZIONE

In occasione della conferenza di Vienna, è stato deciso che lo stru- mento per disciplinare il settore della comunicazione audiovisiva tran- sfrontaliera avrebbe dovuto essere obbligatorio. Infatti, allo scopo di valorizzare sia l'importanza che il contenuto delle diverseraccomandazioni del Comitato dei ministri, è sembrato che l'adozione di uno strumento giuridicamente obbligatorio sarebbe stato un mezzo efficace, e questo in particolare anche perchè era evidente che gli Stati erano disposti ad unirsi con uno strumento convenzionale.

( 5) F. W. Hondius, <<European Principles on the Use of Satellites for Television and Sound

Radio» Annales de droit aérien et spatial, 1985, vol. X, p. 3 72.

( 6) La convocazione di questa Conferenza è stara decisa anche in seguiro al desiderio

espresso dai ministri europei responsabili degli affari culturali riunitisi a Berlino nel 1984 (Risoluzione N. 1). Per un resoconto di questa Conferenza, cfr. Forum N. 3/84, p. 6.

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Inoltre, questa decisione è una delle conseguenze della rivendicazione di competenza della CEE in materia di disciplina dei mezzi di comunica- zione di massa in campo europeo('). Allo scopo di stabilire effettivamente la competenza del Consiglio d'Europa in questo settore, i ministri riuniti a Vienna hanna ricordato «la lora convinzione seconda cui il Consiglio d'Europa è, in particolare relativamente all'area geografica che riflette la sua composizione, l'istituzione privilegiata in Europa per l'elaborazione e lo sviluppo di una comice appropriata per la radiodiffusione transfronta- liera »(8). Hanna inoltre deciso «di accord are (. .. ) priorità assoluta all' ela- borazione nell'ambito del Consiglio d'Europa e nei tempi più brevi, degli strumenti giuridici obbligatori su taluni aspetti essenziali della radiodiffu- sione transfrontaliera »(9 ).

Tutta una serie di motivi hanna indotto gli Stad europei a riconoscere al Consiglio d'Europa un ruolo privilegiato da esercitare nel settore dei media. Anche la pubblicazione da parte della Commissione della CEE del suo « libro verde sull'istituzione del mercato comune della radiodiffusione, in particolare via satellite e via cava »(10) ha suscitato reazioni da parte di molti Stati membri sia della CEE che del Consiglio d'Europa, « offrendo lora in tal modo il pretesto per proporre il Consiglio d'Europa come sede di discussione per una politica dei media comune all'Europa occiden- tale »(11). È sembrato loro che la regolamentazione comunitaria proposta fosse di natura economica(12) che mirasse a favorite il libera gioco delle forze del mercato, mentre era necessario adottare una politica globale che prendesse in considerazione non solo gli aspetti economici ma anche quelli politici, culturali e linguistici. Inoltre, alcuni Stati hanna contestato la

(1) La Commissione della CEE ha definito all'inizio del 1986 una politica audiovisiva della CEE (SEC (86) 133/5 e 6) allo scopo di fissare un solo spazio di radiodiffusione che si estendesse a tutto il territorio della CEE. Per una presentazione del progetto di mercato comune della radiodiffusione, cfr. «Télévision sans frontières, Livre vert sur l'établissement du marché commun de la radiodiffusion, notamment par satellite et par cable» COM (84) 300 finale.

(8) Risoluzione N. 2 «Radiodiffusion publique et privée en Europe» MCM (86) 15, p. 9.

( 9) Dichiarazione, ibidem, p. 12. Attualmente, è in discussione il problema di adottare una sola convenzione che regoli tutti gli aspetti della telediffusione transfrontaliera.

( 10) Cfr. nota 5.

( 11 ) G. Springer, <<Médias sans frontières: le défi du Conseil de l'Europe» Forum N. 2/86,

p. 23.

(12) (12) Tutto quello che riguarda l'emissione di programmi radiodiffusi deriva dalla disciplina dei servizi ai sensi del Trattato di Roma. Cfr. la nota presentata dalla Commissione della CEE alla Conferenza di Vienna, MCM (86) 9, p. 4. Cfr. anche <<Livre vert ... » op. cit.

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competenza della CEE in questa materia poichè il settore dei media non sembra loro che sia di competenza di questa organizzazione internazio- nale, mentre il Consiglio d'Europa ha già una lunga pratica in questo campo. Per di più, l'elaborazione di una strategia audiovisiva incide in tema di diritti dell'uomo, settore nel quale il Consiglio d'Europa ha una competenza tradizionale e privilegiata.

È stata fatta presente anche un' altra considerazione relativa allo spazio geografico al quale si sarebbero applicate le diverse regolamentazioni.

Alcuni Stati che hanno legami culturali e linguistici privilegiati con Stati non membri della CEE hanno rivendicato la scelta del Consiglio d'Europa poichè il progetto di direttive comunitarie in materia di radiodiffusioni prevede l'imposizione di una percentuale relativamente alla diffusione -di produzioni originarie di paesi della CEEC13) • .È uno dei mezzi individuati per proteggere l'industria comunitaria in materia di produzione e diffu- sione di programmi audiovisivi ma che va contro gli interessi di alcuni Stati perchè non tiene conto dei legami culturali privilegiati che ha, ad esempio, la Danimarca con la Norvegia e la Svezia o ancora dei rapporti che ha la Repubblica Federale Tedesca con l'Austria e con la Svizzera.

L'imposizione di una simile percentuale obbligherebbe le televisioni da- nesi e tedesche a diffondere un minor numero di programmi norvegesi e svedesi oppure austriaci e svizzeri di quanto non facciano attualmente o di quanto non ~esidererebbero fare.

In ultimo luogo è stato tenuto conto delle considerazioni legate agli indici di ascolto dei programmi diffusi dalla televisione diretta via satellite, non potendosi questa piegare alle limitazioni delle frontiere statali.

li Consiglio d'Europa è stato pertanto riconosciuto come « l'istituzione privilegiata in Europa per l'elaborazione e lo sviluppo di una comice appropriata per la radiodiffusione transfrontaliera »(14).

( 13) Proposta di direttiva del Consiglio che mira al coordinamento di alcune disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di Stati membri relative all'esercizio di attività di radiodiffusione (presentatà dalla Commissione al Consiglio), COM (86) 146 finale/2, pp. 50-51.

(14) (14) Risoluzione N. 2, op. cit.

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4. ALCUNI ASPETTI DELLA PROSSIMA CONVENZIONE RIGUARDANTE LA TELEDIFFUSIONE TRANSFRONTALIERA

li Governo svedese ha presentato alla Conferenza di Vienna un rap- porta sul tema « Radiodiffusione pubblica e privata in Europa »(15) in cui, ricordando il ruolo del servizio pubblico di radiodiffusione e prendendo in considerazione i mutamenti tecnologici che si sono verificati negli ultimi anni nel settore delle telecomunicazioni, afferma che esso deve in partico- lare assicurare il rispetto della libertà di informazione e di espressione, e promuovere e valorizzare le culture nazionali. Relativamente al problema della libertà di ogni Stato di scegliersi il modo di organizzare il proprio sistema di radiodiffusione(l6 ) (monopolio statale, convivenza di un servizio pubblico e di un servizio privato, servizi di televisione a diffusione nazio- nale ed a diffusione locale ... ), il rapporto rileva che a fianco delle società pubbliche possono coesistere società private la cui principale caratteristica è che la loro esistenza ed il loro funzionamento sono condizionati da criteri di redditività economica e quindi queste società possono sottoporre ad una dura concorrenza la o le reti del servizio pubblico. li rapporto svedese si sofferma quindi sulle diverse modalità di finanziamento dei servizi di televisione (finanziamento dello Stato, canoni, pubblicità, spon- sorizzazioni ed altre forme di sovvenzioni) ed evidenzia la necessità di una comice normativa pet contrastare gli effetti nefasti della diffusione tran- sfrontaliera di programmi televisivi, questo in particolare pet gli Stati europei di limitate dimensioni territoriali(17). Tutti gli emittenti televisivi sarebbero in tai modo sottoposti ad uno stesso tipo di regole, e si dovrebbe cosl proteggere la diffusione delle reti del servizio pubblico.

In occasione della Conferenza è stata adottata una risoluzione(18) che riprende in forma di principi generali i terni posti dai rapporto svedese che

(IS) «Radiodiffusion publique et privée en Europe» MCM (86) 2.

( 16) La Grecia in una comunicazione scritta presentata alla Conferenza di Vienna ha tenuto a ricordare che « l'arricolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo non puô essere interpretata come se imponesse uno statuto giuridico specifiee o unico nel settore radiotelevi- sivo ». MCM (86) 8

(17) Questa è, ad esempio, la preoccupazione della Svizzera a. causa deUa dimensione del suo territorio nazionale, dell'esistenza di tre lingue nazionali e della sua struttura federale, MCM (86) 5, p. 3.

( 18) Risoluzione N. 2 op. cit.

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ponevano l'accento sulla necessità di consolidare con una comice generale di regole comuni la materia delle radiodiffusioni transfrontaliere. È stato pertanto deciso che queste regole sarebbero state inserite in uno stru- mento convenzionale.

A tai fine, il CDMM deve fra breve tempo rimettere al Comitato dei ministri un progetto di convenzione, progetto che verrà preventivamente sottoposto alle osservazioni dei diversi gruppi interessati: annunciatori, unioni di consumatori, associazioni di distributori via cavo, società per la protezione dei diritti d'autore ecc.(19).

Avendo delimitato il campo di applicazione della futura convenzione, il

progetto riprenderà in gran parte i principi esposti nelle diverse raccoman- dazioni precedentemente citate del Comitato dei ministri. Saran no, inoltre, inserite disposizioni relative alla promozione ed alla diffusione di pro- grammi europei, disposizioni relative al contenuto di programmi diffusi, e queste ultime saranno accompagnate da un articolo che preveda un diritto di ris posta del quale saran no titolari, visto l' oggetto della convenzione, sia i nazionali ed i residenti dello Stato che emette la radiodiffusione, sia i nazionali ed i residenti di altri paesi che parteciperanno alla convenzione.

Saranno inoltri disciplinati la responsabilità internazionale degli Stati in questo settore come pure il regolamento delle controversie fra gli Stati che partecipano alla convenzione. Alcune norme disciplineranno la sponsoriz- zazione, fonte di finanziamento sempre più usata ed il cui scopo non puo essere altro che la promozione del nome di una ditta e l'attività dello sponsor e non la promozione di un prodotto o di un servizio. Bisogna essenzialmente che le emissioni sponsorizzate possano essere chiaramente identificate come tali e che lo sponsor rispetti l'indipendenza editoriale dell' emittente.

li progetto di convenzione dovrà essere presentato al Comitato dei ministri nell'autunno 1987. Alcuni problemi non hanno ancora pero otte- nuto il consenso di tutti i membri del CDMM. Questa è la situazione per cio che riguarda il settore di applicazione della futura convenzione. Innan- zitutto sembra che la convenzione tratterà soltanto del regime della televi- sione e pertanto escluderà il regime della radio. Tuttavia, si potrà arrivare ad un compromesso specificando quali sono gli articoli della convenzione che potranno es sere applicati anche alla radio. D' altra parte rimane da

(19 ) È da tener presente che l'UER partecipa ai lavori del CDMM.

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specificare quali saranno le categorie di programmi televisivi sottoposti al regime della convenzione: vi è pertanto sia la possibilità che la conven- zione si riferisca a tutti i programmi emessi dal territorio di uno Stato tramite emittente terrestre, via cavo o tramite qualsiasi tipo di satellite, e suscettibili di essere ricevuti sul territorio di un altro Stato dal pubblico in generale; sia l'ipotesi che la convenzione riguardi soltanto i programmi destinati ad un pubblico straniero. Pare che si arriverà ad un compro- messo in favore di una ampia definizione dei programmi che saranno oggetto della regolamentazione, e pertanto che sarà accolta la prima ipotesi.

li regime della pubblicità televisiva è ancora oggetto di incertezze(20 ) in particolare per quanto riguarda il numero delle interruzioni e la durata di interruzione dei programmi televisivi da parte delle inserzioni pubblici- tarie, dal momento che gli Stati hanno accettato che i prograrnmi televisivi possano essere interrotti per la diffusione della pubblicità. Sembra che la convenzione prevederà dei limiti, di giorni e di ore, dei tempi di trasmis- sione dedicati alla pubblicità e lascerà quindi gli Stati liberi di definire le percentuali otarie di interruzione, e questo nel rispetto degli altri principi che regolano il regime della pubblicità, quale il principio di netta separa- zione della pubblicità dagli altri programmi trasmessi con mezzi ottici ed acustici, l'impedimento della pubblicità subliminale, della pubblicità di alcuni prodotti etc.

È previsto che la convenzione disporrà di un meccanismo di disciplina delle controversie. Sarà costituito un comitato presso il quale gli Stati potranno ricorrere e che quindi sarà incaricato di dare un'interpretazione della convenzione e che dunque dovrà pronunciarsi sulla fondatezza del ricorso. Si ritiene che a questo comitato sarà riconosciuta solo una compe- tenza consultiva, poichè gli Stati in questo campo non vogliono sottoporsi a decisioni obbligatorie adottate da un organo estraneo.

Rimane da precisare ancora un altro problema. Cosa fare quando un organisme di radiodiffusione trasmetterà dal territorio di uno Stato non membro del Consiglio d'Europa, o se un organismo trasmetterà pro-

(20) Per una descrizione del regime della pubblicità commerciale nell'ambito della racco- mandazione adottata ne! 1984 dai Comitato dei ministri, cfr. L. Boisson de Chazournes,

« Pubblicità commerciale e libertà di espressione nella Giurisprudenza europea dei diritti del- l'umno >> Rapporta annuale sui problemi giuridici delt'informazione, Padova CEDAM, 1986, pp.

57-58.

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30 LAURANCE BOISSON DE CJ-JAZOURNES

grammi televisivi utilizzando un satellite che non appartiene ad uno dei 21 membri del Consiglio d'Europa? La soluzione prospettata sembra che sia quella di permettere a Stati non membri del Consiglio d'Europa di pren- dere parte alla convenzione. Questo si puo interpretare come «la conces- sione di un passaporto » a dei non europei per coprire il mercato europeo della televisione, ma al tempo stesso questo permetterà di costringere le emittenti televisive non europee a rispettare le norme dettate dalla con- venzione sulla telediffusione transfrontaliera, come quelle della cooprodu- zione o della pubblicità.

Per evitare che l'attuale trasformazione del panorama audiovisivo europeo pregiudichi sia gli organismi di telediffusione che non usufrui- scono di mezzi economici sufficientemente consistenti, sia gli Stati che non potrebbero impedire che il loro territorio venisse « inondato » di programmi di cui essi non condividono la conformità a certi principi, gli Stati mernbri del Consiglio d'Europa hanno accettato di vincolarsi con alcune regole comuni.

Ma la regolamentazione della telediffusione transfrontaliera non è il solo scopo di una necessaria cooperazione sul piano europeo. Anche la produzione di programmi audiovisivi europei (opere la cui produzione o cooproduzione è controllata da persone fisiche o giuridiche di un paese membro del Consiglio d'Europa) costituisce uno degli scopi fondamentali.

Al di là di alcune disposizioni inserite nella convenzione, gli Stati hanna deciso di adottare delle misure concrete anche in questo ambito.

5. ALCUNI ASPETII DELLA STRATEGIA DI PROMOZIONE DI PROGRAMMI EUROPE!

Questo tema è stato introdotto alla Conferenza di Vienna da un rapporto presentato dalla Francia dal titolo: «la promozione di opere audiovisive europee: produzione, programmazione, distribuzione e tra- smissione transfrontaliere »(21 ). Partendo dai presupposto per il quale gli Stati europei si confrontano nella sfida relativa allo sviluppo della loro produzione europea, il rapporto fa presente che gli Stati devono far fronte

(21) <<La promotion des oeuvres audiovisuelles européennes: production, programmation, distribution et transmission transfrontières » MCM (86) 1.

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!UNA TAPPA NEL PROCESSO DI DISCIPLINA A LIVELLO EUROPEO 31

ad un aumento di costi in materia di produzione e di funzionamento delle strutture di diffusione come pure ad una suddivisione chiusa del mercato audiovisivo in Euro pa. D' altra parte, i mercati euro pei sono sottoposti all'assalto dei prodotti audiovisivi extra-europei, più competitivi dei pro- dotti europei. Si tratta quindi di produrre programmi di buona qualità culturale, avendo presente che dovranno essere esportati fuori dell'Eu- ropa. Sembra dunque evidente che si debba fare uno sforzo sia su scala nazionale che fra paesi europei attraverso diverse forme di cooperazione, dovrà pertanto essere superato, fra l'altro, l'ostacolo delle barriere lingui- stiche.

La risoluzione dedicata a questo tema che è stata adottata all'apertura della Conferenza(22) enuncia una serie di mezzi di diversa natura per raggiungere gli obiettivi sopra descritti. Cosl è stato suggerito di favorite Jo sviluppo di sistemi nazionali pubblici o privati di promozione, di svilup- pare il settore del doppiaggio e della sottotitolatura, di incoraggiare la collaborazione fra cinema e televisione, di accrescere le cooproduzioni, di stimolare la crescita di strutture ed accordi di produzione di opere audio- visive europee, etc ... Al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa viene richiesto di valutare la portata dei progressi avutisi in materia di produ- zione e di suggerire quali sarebbero i mezzi più adatti per migliorare la produzione attraverso misure quali facilitazioni fiscali, sostegno alla ricerca in materia di nuove tecnologie etc.

L'enunciazione generale di questi principi lascia spazio per una infinità di azloni concrete e precise che dovranno essere attuate. È solo dalla valutazione delle realizzazioni che si potrà apprezzare la portata della strategia europea audiovisiva in questo settore. La volontà politica di ogni membro del Consiglio d'Europa, come pure una buona logica di coordina- mento delle differenti attività di promozione, saranno a questo riguardo determinanti(23).

(22) Risoluzione N. 1 «La promotion des oeuvres audiovisuelles européennes: production, programmation, distribution et transmission transfrontières » MCM (86) 15, pp. 2-6.

(23) Va aggiunto che l'UER ha anche preso diverse iniziative in questo campo: quali l'organizzazione di colloqui su terni diversi, studi sulla sottotitolatura, il doppiaggio ...

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32 LAURANCE BOISSON DE CHAZOURNES

6. CONCLUSION!

Gli Stati europei hanno pertanto deciso che· il regolamento della telediffusione transfrontaliera si debba fare su scala europea ed a questo fine è stato scelto il Consiglio d'Europa come sede appropriata per le negoziazioni. Questo non esclude che la CEE abbia un suo ruolo da svolgere nella utilizzazione dello spazio audiovisivo europeo, in particolare partecipando ai lavori di elaborazione del contenuto della futura conven- zione ed anche stimolando la produzione di programmi audiovisivi euro pei.

Mentre agli inizi degli anni '80, il Comitato dei niinistri aveva deciso di legiferare attraverso l' espediente delle raccomandazioni, successivamente si è visto che gli Stati membri del Consiglio d'Europa erano disposti ad unirsi con uno strumento giuridicamente vincolante che sarebbe stato un mezzo più efficace per contrastare gli effetti nefasti della concorrenza nel campo dei media audiovisivi.

Su invito del Governo svedese, si terrà a Stoccolma, alla fine del 1988(24 ), una seconda Conferenza per riunire i ministri responsabili dei mezzi di comunicazione di massa. Si prevede che per questa data la convenzione sarà già stata adottata, che diversi Stati ne saranno già divenuti parte contraente, e che saranno già stati applicati i diversi mecca- nismi di stimolo e di cooperazione in materia di promozione dei pro- grammi europei. Spetterà quindi alla Conferenza di valutare la portata della regolamentazione europea e di tener conto dei diversi ostacoli che impediranno il buon funzionamento di questa strategia audiovisiva, in particolare l'ostacolo del plurilinguismo. Per questa data, la televisione diretta via satellite sarà già stata messa in funzione(25), e il ricorso alla

( 24) Risoluzione N. 3 relativa alla convocazione della seconda Conferenza ministeriale europea sulla politica delle comunicazioni di massa, MCM (86) 15, ali.

(25) Ne! novembre 1987 e nella primavera 1988, saranno messi in orbita due potenti satelliti di radio televisione diretta, uno tedesco (TUSAT), l'altro francese (TDF). L'uno e l'altro potranno trasmettere programmi ricevibili da quasi tutta l'Europa, il primo dai paesi più ad est, il seconda da quelli più a sud. Le quattro frequenze «image» ed i 16 canali <<son» di cui ciascun canale sarà dotato, potranno essere captati da una sola antenna parabolica di 65 centimetri; cfr.

A. Rousselet,<< L'enjeu du satellite» Le Monde, 28 e 29 giugno 1987, p. 1 e p. 6. Da notare che anche la Gran Bretagna ed i paesi nordici hanno in programma di mettere in orbita tra poco satelliti per la radiotelevisione diretta.

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televisione via cavo sarà notevolmente progredito. Si tratterà pertanto di valutare la portata ed eventualmente le carenze delle azioni condotte in seno al Consiglio d'Europa nel momento in cui vi è una accanita concor- renza in materia di media sia fra i paesi europei che fra paesi europei ed americani, giapponesi e canadesi.

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