Scienze infermieristiche Corso di diritto del lavoro
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IL DIRITTO DEL LAVORO
E’ il complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro e che tutelano oltre che l’interesse economico, anche la libertà, la dignità e la personalità del
lavoratore.
• Esso è costituito da:
• norme
•
•
• di diritto privato che disciplinano il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro dalla sua costituzione alla sua estinzione
• di diritto pubblico che impongono
direttamente obblighi legali a carico delle parti del rapporto
• di diritto sindacale che regolano la costituzione, la struttura e l’attività delle associazioni rappresentative di
lavoratori e dei datori di lavoro
Funzione di garanzia
• La Costituzione enuncia all’art. 3, comma 2, che:
• “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
• sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini,
• impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale”
• Tale principio attribuisce un carattere fondamentale al diritto del lavoro costituito da una funzione di garanzia.
• Funzione che, oggi, è ridimensionata da una chiave di interpretazione
“flessibile” introdotto da varie pronunce giurisprudenziali relativi al contratto ed ai vari istituti che riguardano i rapporti giuridici di lavoro
affievolendo la tutela del lavoratore occupato ed allo stesso tempo dando garanzia di inserimento nel mercato del lavoro a tutti non ancora
occupati.
Particolare osservazione
• Oggetto
• Oggetto scientifico della materia è la disciplina della giuridica relazione tra il datore di lavoro ed il lavoratore, che trova in genere la sua fonte in un
contratto
• Dal punto di vista
• giuridico, le parti operano sullo stesso piano di parità cioè sono soggetti liberi ed uguali
• economico, la stante diversa
condizione dei soggetti contraenti, la figura del prestatore di lavoro viene a trovarsi in una posizione di inferiorità che fa di esso il contraente più
debole
• Finalità
• Le norme del diritto del lavoro tendono, a tutelare il lavoratore, contraente più debole, nei rapporti contrattuali con il datore di lavoro,
• assicurandogli
• il rispetto e la promozione delle
condizioni economiche e quindi degli stessi interessi patrimoniali,
• la libertà e la personalità del lavoratore per la sua particolare condizione di dipendenza nei confronti del datore.
LE FONTI
che disciplinano e concorrono alla formazione del diritto del lavoro sono:
• Internazionali
• Diritto internazionale
• Diritto comunitario
• Statuali
• c.d. legislative:
• Costituzione
• Legge ordinaria
• Atti aventi forza di legge (decreti legislativi/legge) Regolamenti (di attuazione o di esecuzione)
• Usi
• Regionali
• Contrattuali e/o sindacali
Principi costituzionali
• Articolo 35 riguarda la tutela del lavoro, la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori, con particolare riguardo alle condizioni del mercato del lavoro,
interno ed internazionale;
• Articolo 36 definisce i criteri di determinazione della retribuzione, durata massima della giornata lavorativa, ed, inderogabilmente, del riposo settimanale e delle ferie annuali;
• Articolo 37 garantisce alla donna lavoratrice ed ai minori un principio di parità (di lavoro) stessi diritti e stesse retribuzioni che spettano al lavoratore;
• Articolo 38 sancisce il diritto del lavoratore ad adeguate forme di previdenza ed assistenza sociale, in certo qual modo una garanzia di sicurezza sociale!!!!;
• Articolo 39-40 tutela l’attività sindacale stabilendo il principio della libertà
dell’organizzazione sindacale, della capacità, dei sindacati registrati, di stipulare contratti collettivi di lavoro, vincolanti per tutti i lavoratori appartenenti alle
categorie che essi rappresentano, anche se non iscritti, il riconoscimento del diritto di sciopero, non in modo illimitato,ma “nell’ambito delle leggi che lo regolano”
IL LAVORO SUBORDINATO
• Art. 2094 c.c.
• Prestatore di lavoro subordinato è colui che si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e
sotto la direzione dell’imprenditore
Collaborazione
Nel lavoro subordinato essa si concretizza principalmente nella:
continuità ideale della disponibilità delle energie lavorative messe a servizio del datore di lavoro;
nell’inserimento del prestatore di lavoro nell’organizzazione produttiva.
Subordinazione
Consiste nella sottoposizione dei prestatori di lavoro alla direttiva del datore di lavoro nonché, in
sua vece, degli altri prestatori gerarchicamente
sovraordinati nell’organizzazione dell’azienda
Giurisprudenza
•
Qualificazione giuridica del lavoro subordinato.
•
Carattere distintivo del lavoro subordinato è nel requisito della
subordinazione determinato da una serie di indici che rivelano, per l’appunto, la natura subordinata del rapporto di lavoro:
•
Osservanza di un orario di lavoro;
•
Assenza del rischio;
•
Natura della prestazione;
•
Continuità della prestazione;
•
Predeterminazione della retribuzione;
•
Inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva.
Subordinazione
• carattere personale
• Assoggettamento gerarchico del lavoratore al potere di direzione e di controllo del datore di lavoro
• Tuttavia per determinare la natura del rapporto di lavoro è irrilevante il nomen juris attribuitogli dalle parti in quanto compete solo al giudice l’esatta
qualificazione del rapporto anche se è da dire dalle
ultime pronunce giurisprudenziali che non si debba
comunque prescindere totalmente dalla preventiva
ricerca della volontà delle parti
IL LAVORO AUTONOMO
• c.d. locatio operis o contratto d’opera:
Art. 2222 c.c.
Soggetto, usualmente professionista o artigiano, si obbliga a compiere, verso
corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro proprio o senza
subordinazione, nei confronti di un committente.
• Lavoro autonomo
• Prestatore gode di piena autonomia nella gestione, nel senso che ha la piena discrezionalità in merito al tempo, al luogo e al modo di organizzazione della propria attività, nei limiti imposti dal contratto o dalla natura dell’opera.
• Prestazione è costituito dal risultato finale del prestatore, un “opus” o lavoro scientifico…
• OBBLIGAZIONI DI RISULTATO.
• Organizzazione dell’impresa è un elemento portante in quanto il lavoratore autonomo si avvale di una vera e propria organizzazione imprenditoriale e l’incidenza del rischio attinente l’esercizio dell’attività produttiva ricade completamente sul lavoratore stesso, salva l’ipotesi dell’impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’opera per causa non imputabile ad alcuna delle parti (art. 2228 c.c.).
• Compenso o onorario è dato dal risultato finale a prescindere dal tempo impiegato.
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Lavoro subordinato
• Prestatore è in rapporto di subordinazione intesa come dipendenza nei confronti del datore di lavoro e di
collaborazione nell’impresa.
• Prestazione è rappresentato dalle energie lavorative, fisiche o intellettuali, esplicate secondo le direttive del datore di lavoro…OBBLIGAZIONI DI MEZZI.
• Organizzazione … Nel lavoro subordinato questo penultimo elemento differenziale non esiste.
• Retribuzione è calcolata normalmente a tempo senza
alcuna correlazione col risultato finale.
Lavori atipici e Parasubordinazione
• C.d. lavori atipici, cioè tutti quegli impieghi non rapportabili a casistiche precise…lavori del terzo tipo o lavori coordinati e che, secondo la dottrina, costituirebbero “la nuova frontiera dell’occupazione in un mercato sempre più insofferente a vincoli giuridici e contrattuali”.
• Si collocano tra l’area del lavoro subordinato e quella del lavoro autonomo.
• La collaborazione nell’attività produttiva può realizzarsi anche attraverso firme di lavoro autonomo caratterizzate dalla natura prevalentemente personale della prestazione, dalla continuità e dalla coordinazione:
parasubordinazione
• I lavoratori parasubordinati si trovano rispetto ai committenti in una posizione di inferiorità socio-economica; l’analogia tra tali lavoratori autonomi e quelli subordinati ha posto al legislatore l’esigenza di
estendere ai primi forme di tutela ed istituti propri del lavoro subordinato.
LAVORO ASSOCIATO
• Socio d’opera è colui che nella società di persone
conferisce, anziché beni, la propria opera lavorativa. Il socio d’opera, pur se obbligato a prestare lavoro in favore della società, lo fa in qualità di partecipe dello scopo societario stesso ed è titolare degli stessi poteri di amministrazione e decisione degli altri soci.
• L’associazione in partecipazione è il contratto col quale
l’associante attribuisce all’associato la partecipazione agli
utili dell’impresa o di singoli affari, come corrispettivo di un
certo rapporto che, per opinione comune, può consistere
anche in una partecipazione di lavoro.
Costituzione del Rapporto di Lavoro
• La contrattualità del rapporto di lavoro
• Il codice civile non dà una definizione circa la natura contrattuale del rapporto di lavoro, ma ne dà la disciplina relativa agli art. 2096 e ss..
• Il codice definisce la figura del prestatore di lavoro subordinato, ma tace sul contratto di assunzione; mentre dà una definizione del contratto d’opera e dei suoi elementi essenziali
• CODICE CIVILE
• ART. 2094 C.C. ART. 2222 C.C.
• PRESTATORE CONTRATTO
• DI LAVORO D’ OPERA DI
• SUBORDINATO LAVORO
• AUTONOMO
Dottrina Giurisprudenza
•
In dottrina a riguardo si sono sollevate molte incertezze circa la fonte contrattuale o meno del rapporto di lavoro subordinato.
•
La dottrina prevalente e la giurisprudenza sono concordi nel
sostenere la natura contrattuale del rapporto di lavoro subordinato, ponendo in evidenza che tale natura va riconosciuta sul decisivo rilievo che il rapporto è pur sempre costituito dall’incontro di volontà tra il datore ed il prestatore di lavoro
•
Il contratto, dunque, resta pur sempre necessario, perché abbia origine il rapporto di lavoro subordinato e trovi applicazione la relativa disciplina tipica: occorre, precisamente, che le parti si accordino per operare uno scambio tra remunerazione e lavoro.
•
In mancanza di siffatto accordo non si ha rapporto di lavoro
subordinato tipico.
CAPACITÀ GIUIRIDICA
• Attitudine di un soggetto giuridico ad essere titolare di diritti e di obblighi
• Presupposto necessario per la valida costituzione del rapporto, quindi del contratto di lavoro.
• L’art. 22 Cost. sancisce che “”nessuno può essere privato, per motivi politici, della propria capacità giuridica.
• La perdita di tale capacità si ha con l’evento naturale della
morte del soggetto.
Per il datore di lavoro
persone fisiche acquistano la capacità giuridica con la nascita (art. 1 c.c.)
persone giuridiche acquistano, invece, la capacità giuridica con il riconoscimento della personalità giuridica secondo la
normativa vigente.
Per il prestatore di lavoro
Acquista la capacità giuridica, secondo una particolare disciplina, in base ai requisiti di età per l’accesso al lavoro in deroga al principio comune che
stabilisce al momento della nascita l’acquisto della capacità giuridica.
Capacità giuridica speciale che indica l’attitudine a prestare il proprio lavoro e che si acquista con l’età minima per l’ammissione al lavoro, in via generale fissata a 15 anni di età e subordinata all’espletamento dell’obbligo scolastico.
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Particolare disciplina
•
In tema di attività lavorativa, art. 2 co. 2:
•
L’età minima per l’ammissione dl lavoro è quella posseduta dal minore nel momento in cui conclude il periodo di istruzione
obbligatoria, purchè in tale momento abbia compiuto i 15 anni di età.
•
Necessario distinguere tra
•
Capacità di stipulare un contratto di lavoro = maggiore età
•
Capacità di prestare il proprio lavoro = capacità di esercitare i diritti e le azioni che dipendono dal contratto di lavoro.
•