b) IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
L’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori disciplina le modalità di esercizio del potere disciplinare, introducendo dei veri e propri presupposti formali per la legittimità delle sanzioni da irrogare.
• Trattasi di veri e propri requisiti procedimentali in quanto descrivono l’iter per l’esercizio del potere disciplinare; in particolare:
• Predeterminazione del codice disciplinare e cioè di un testo (regolamento d’azienda) che contempli le infrazioni e le relative sanzioni, così come si ricava dalla prassi contrattuale, prevede:
• richiami verbale
• Ammonizioni
• Multa
• Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
• Licenziamento
• Pubblicità del codice disciplinare
• Preventiva e specifica contestazione dell’addebito
• Diritto di difesa del lavoratore
Le impugnative delle sanzioni disciplinari
nei confronti del provvedimento disciplinare la tutela del lavoratore può esplicarsi in tre diversi modi:
• AZIONE GIUDIZIARIA
• Attraverso il ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, preceduto dal tentativo obbligatorio di
conciliazione che, ai sensi dell’art. 412 c.p.c.,
costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il ricorso non sospende l’esecutività della sanzione;
• PROCEDURA ARBITRALE
• Presso la Direzione provinciale del lavoro;
• ANALOGHE PROCEDURE ARBITRALI
• previste nei contratti collettivi.
La professione infermieristica e …
… i fatti costituenti reato a carico
degli infermieri
Responsabilita’
• Giovanni Berlinguer – Etica della Responsabilità Il Grillo (30/11/1999) -
• La responsabilità è un dovere umano tipico dei nostri tempi.
• Un po' richiama l'insegnamento cristiano, ama il prossimo tuo come te stesso, e un po’ l’insegnamento di Immanuel Kant, considera
sempre l'uomo non come mezzo ma come fine.
• Questi principi sono sicuramente validi ancora oggi.
• La differenza è che noi dobbiamo riflettere non più in termini di
"prossimo" o di singoli esseri umani, ma nei termini dell'impatto che hanno le conoscenze e le applicazioni della tecnica nello spazio, nonché nel tempo vicini a noi ....
Esercizio abusivo della professione
E’ un reato previsto dal Codice Penale all’…
• ART. 348 C.P.
• Chiunque abusivamente esercita una
professione, per la quale è richiesta una
speciale abilitazione da parte dello Stato, è
punito con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa da 103 euro a 516 euro.
Requisito fondamentale
• Sia per la professione medica
• sia per la professione infermieristica
• sono richieste
• speciali abilitazioni da parte dello Stato,
• per cui sono configurabili sia l’esercizio abusivo della
• professione medica, sia, più limitatamente, l’esercizio
• abusivo di professione infermieristica
Condizioni per l’esercizio legale della professione infermieristica
• Possesso del diploma di infermiere professionale
• L’iscrizione al collegio IPASVI
• L’osservanza delle norme riconducibili ai criteri guida del contenuto del profilo professionale, della formazione ricevuta e del Codice
deontologico, e del limite dell’atto medico.
… norma penale in bianco …
L’art. 348 c.p. – che punisce il reato di abusivo esercizio di una professione - è una cosiddetta norma penale in bianco nel senso che postula, come si evince dall’avverbio “abusivamente”, l’esistenza di altre disposizioni di legge integrative che stabiliscano le condizioni soggettive ed
oggettive in difetto delle quali non è consentito – ed è quindi abusivo – l’esercizio della professione.
• RINVIO AD ALTRE NORME PER LA DETERMINAZIONE DELLE PROFESSIONI PER LE QUALI E’ RICHIESTA LA SPECIALE
ABILITAZIONE DELLO STATO
• L’art. 348c.p. presuppone l’esistenza di norme giuridiche diverse, qualificanti una determinata attività professionale, le quali
prescrivono una speciale abilitazione dello Stato ed impongono l’iscrizione in uno specifico albo, in tal modo configurando le cosiddette professioni protette.
• Tali disposizioni integrative definiscono l’area oltre la quale non è consentito l’esercizio di determinate professioni. L’errore su tali norme, costituendo errore praticabile a quello ricadente sulla norma penale, non ha valore scriminante in base all’art 47 c.p.
Confine
tra atto medico ed atto infermieristico
•flessibilità delle norme attuali sull’esercizio professionale
•scomparsa delle rigide norme mansionariali
lo hanno portato su livelli diversi dal passato, dove la semplice esecuzione di azioni non strettamente ricomprese nel mansionario stesso integrava di per sé l’esercizio abusivo della professione.
Il confine tra atto medico e infermieristico
è destinato ad essere individuato in modo diverso da infermiere a infermiere in relazione alla formazione post-base ricevuta.
L’infermiere specializzato in area critica potrà per esempio compiere manovre più invasive sul paziente di quanto non possa fare l’infermiere specializzato in sanità pubblica o in psichiatria.
Il medico deve attenersi nell’esercizio della sua professione alla diagnosi ed alla impostazione del trattamento terapeutico.
Elemento oggettivo
L’abusività consiste nella commissione da parte di soggetto di esercitare un’attività professionale
senza l’abilitazione dello Stato
senza aver adempiuto alle prescritte formalità come la mancata iscrizione all’Albo professionale …
è irrilevante tanto lo scopo di lucro quanto lo status di interdizione
Perché si compia esercizio abusivo di professione è sufficiente compiere
anche un solo atto della professione tutelata, e che questo atto o questi atti siano “specifici ed esclusivi” della professione tutelata.
È sufficiente cioè, come ha confermato la Corte di Cassazione,
“una isolata prestazione professionale”.
Elemento soggettivo
E’ la consapevolezza della mancanza del titolo abilitativo.
Consumazione e tentativo
Per la sussistenza del reato
Non è necessario il compimento di una serie di atti, riservati ad una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione
Ma è sufficiente il compimento di un solo atto.
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Reato di pericolo
• Il reato di cui all’art. 348 del cp è un reato di pericolo cioè reato in cui “il bene giuridico” è soltanto minacciato
• È reato anche in assenza di danno per il paziente
• In caso di danno l’infermiere risponderà del reato di esercizio abusivo di professione in concorso con il reato che ha causato il danno (lesioni, omicidio colposo, ecc.).
• Configurazione del reato
• È importante ricordare che la norma penale in questione richiede che siano compiuti “atti tipici ed esclusivi” che possono integrare l’esercizio abusivo di professione infermieristica e si riducono alle seguenti fattispecie: tale reato è configurabile
• Prelievo capillare e venoso del sangue
• Esecuzione e somministrazione di fleboclisi
• Cateterismo maschile femminile
Bene protetto – interesse tutelato
Interesse generale/pubblico, riferito alla pubblica amministrazione nel senso che determinate professioni richiedono particolari requisiti di probità e competenza tecnica e vengono esercitate soltanto da chi, avendo
conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge
La lesione ha carattere generale nel senso che riguarda in via diretta ed
immediata la pubblica amministrazione, la cui organizzazione è offesa dalla violazione delle norme che regolano appunto le professioni.
• Interesse privato in quanto interessa i beni inalienabili
dell’individuo quali quelli della salute, dell’incolumità e
dell’interesse personale
Modalità di effettuazione
• Norma di diritto pubblico
• Non può essere soggetta a deroga da parte di alcuno
• Si ha quindi esercizio abusivo della professione anche quando:
• Prestazione o le prestazioni effettuate non siano state remunerate, cioè siano state svolte gratuitamente, per favore, per amicizia, per rapporti di parentela o altro
• Siano state compiute con il consenso di chi le ha ricevute;
• Siano state compiute con l’autorizzazione e/o la presenza del professionista abilitato (medico);
• Il medico non può mai delegare all’infermiere atti tipici della professione medica (Legge 42/1999).