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• Trattasi di veri e propri requisiti procedimentali in quanto descrivono l’iter per l’esercizio del potere disciplinare; in particolare:

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(1)

b) IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

L’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori disciplina le modalità di esercizio del potere disciplinare, introducendo dei veri e propri presupposti formali per la legittimità delle sanzioni da irrogare.

Trattasi di veri e propri requisiti procedimentali in quanto descrivono l’iter per l’esercizio del potere disciplinare; in particolare:

Predeterminazione del codice disciplinare e cioè di un testo (regolamento d’azienda) che contempli le infrazioni e le relative sanzioni, così come si ricava dalla prassi contrattuale, prevede:

richiami verbale

Ammonizioni

Multa

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione

Licenziamento

Pubblicità del codice disciplinare

Preventiva e specifica contestazione dell’addebito

Diritto di difesa del lavoratore

(2)

Le impugnative delle sanzioni disciplinari

nei confronti del provvedimento disciplinare la tutela del lavoratore può esplicarsi in tre diversi modi:

• AZIONE GIUDIZIARIA

• Attraverso il ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, preceduto dal tentativo obbligatorio di

conciliazione che, ai sensi dell’art. 412 c.p.c.,

costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il ricorso non sospende l’esecutività della sanzione;

• PROCEDURA ARBITRALE

• Presso la Direzione provinciale del lavoro;

• ANALOGHE PROCEDURE ARBITRALI

• previste nei contratti collettivi.

(3)

La professione infermieristica e …

… i fatti costituenti reato a carico

degli infermieri

(4)

Responsabilita’

• Giovanni Berlinguer – Etica della Responsabilità Il Grillo (30/11/1999) -

• La responsabilità è un dovere umano tipico dei nostri tempi.

• Un po' richiama l'insegnamento cristiano, ama il prossimo tuo come te stesso, e un po’ l’insegnamento di Immanuel Kant, considera

sempre l'uomo non come mezzo ma come fine.

• Questi principi sono sicuramente validi ancora oggi.

• La differenza è che noi dobbiamo riflettere non più in termini di

"prossimo" o di singoli esseri umani, ma nei termini dell'impatto che hanno le conoscenze e le applicazioni della tecnica nello spazio, nonché nel tempo vicini a noi ....

(5)

Esercizio abusivo della professione

E’ un reato previsto dal Codice Penale all’…

• ART. 348 C.P.

• Chiunque abusivamente esercita una

professione, per la quale è richiesta una

speciale abilitazione da parte dello Stato, è

punito con la reclusione fino a sei mesi o con

la multa da 103 euro a 516 euro.

(6)

Requisito fondamentale

• Sia per la professione medica

• sia per la professione infermieristica

• sono richieste

• speciali abilitazioni da parte dello Stato,

• per cui sono configurabili sia l’esercizio abusivo della

• professione medica, sia, più limitatamente, l’esercizio

• abusivo di professione infermieristica

(7)

Condizioni per l’esercizio legale della professione infermieristica

• Possesso del diploma di infermiere professionale

• L’iscrizione al collegio IPASVI

• L’osservanza delle norme riconducibili ai criteri guida del contenuto del profilo professionale, della formazione ricevuta e del Codice

deontologico, e del limite dell’atto medico.

(8)

… norma penale in bianco …

L’art. 348 c.p. – che punisce il reato di abusivo esercizio di una professione - è una cosiddetta norma penale in bianco nel senso che postula, come si evince dall’avverbio “abusivamente”, l’esistenza di altre disposizioni di legge integrative che stabiliscano le condizioni soggettive ed

oggettive in difetto delle quali non è consentito – ed è quindi abusivo – l’esercizio della professione.

• RINVIO AD ALTRE NORME PER LA DETERMINAZIONE DELLE PROFESSIONI PER LE QUALI E’ RICHIESTA LA SPECIALE

ABILITAZIONE DELLO STATO

• L’art. 348c.p. presuppone l’esistenza di norme giuridiche diverse, qualificanti una determinata attività professionale, le quali

prescrivono una speciale abilitazione dello Stato ed impongono l’iscrizione in uno specifico albo, in tal modo configurando le cosiddette professioni protette.

• Tali disposizioni integrative definiscono l’area oltre la quale non è consentito l’esercizio di determinate professioni. L’errore su tali norme, costituendo errore praticabile a quello ricadente sulla norma penale, non ha valore scriminante in base all’art 47 c.p.

(9)

Confine

tra atto medico ed atto infermieristico

•flessibilità delle norme attuali sull’esercizio professionale

•scomparsa delle rigide norme mansionariali

lo hanno portato su livelli diversi dal passato, dove la semplice esecuzione di azioni non strettamente ricomprese nel mansionario stesso integrava di per sé l’esercizio abusivo della professione.

Il confine tra atto medico e infermieristico

è destinato ad essere individuato in modo diverso da infermiere a infermiere in relazione alla formazione post-base ricevuta.

L’infermiere specializzato in area critica potrà per esempio compiere manovre più invasive sul paziente di quanto non possa fare l’infermiere specializzato in sanità pubblica o in psichiatria.

Il medico deve attenersi nell’esercizio della sua professione alla diagnosi ed alla impostazione del trattamento terapeutico.

(10)

Elemento oggettivo

L’abusività consiste nella commissione da parte di soggetto di esercitare un’attività professionale

senza l’abilitazione dello Stato

senza aver adempiuto alle prescritte formalità come la mancata iscrizione all’Albo professionale …

è irrilevante tanto lo scopo di lucro quanto lo status di interdizione

Perché si compia esercizio abusivo di professione è sufficiente compiere

anche un solo atto della professione tutelata, e che questo atto o questi atti siano “specifici ed esclusivi” della professione tutelata.

È sufficiente cioè, come ha confermato la Corte di Cassazione,

“una isolata prestazione professionale”.

(11)

Elemento soggettivo

E’ la consapevolezza della mancanza del titolo abilitativo.

Consumazione e tentativo

Per la sussistenza del reato

Non è necessario il compimento di una serie di atti, riservati ad una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione

Ma è sufficiente il compimento di un solo atto.

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(12)

Reato di pericolo

Il reato di cui all’art. 348 del cp è un reato di pericolo cioè reato in cui “il bene giuridico” è soltanto minacciato

È reato anche in assenza di danno per il paziente

In caso di danno l’infermiere risponderà del reato di esercizio abusivo di professione in concorso con il reato che ha causato il danno (lesioni, omicidio colposo, ecc.).

Configurazione del reato

È importante ricordare che la norma penale in questione richiede che siano compiuti “atti tipici ed esclusivi” che possono integrare l’esercizio abusivo di professione infermieristica e si riducono alle seguenti fattispecie: tale reato è configurabile

Prelievo capillare e venoso del sangue

Esecuzione e somministrazione di fleboclisi

Cateterismo maschile femminile

(13)

Bene protetto – interesse tutelato

Interesse generale/pubblico, riferito alla pubblica amministrazione nel senso che determinate professioni richiedono particolari requisiti di probità e competenza tecnica e vengono esercitate soltanto da chi, avendo

conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge

La lesione ha carattere generale nel senso che riguarda in via diretta ed

immediata la pubblica amministrazione, la cui organizzazione è offesa dalla violazione delle norme che regolano appunto le professioni.

• Interesse privato in quanto interessa i beni inalienabili

dell’individuo quali quelli della salute, dell’incolumità e

dell’interesse personale

(14)

Modalità di effettuazione

• Norma di diritto pubblico

• Non può essere soggetta a deroga da parte di alcuno

• Si ha quindi esercizio abusivo della professione anche quando:

• Prestazione o le prestazioni effettuate non siano state remunerate, cioè siano state svolte gratuitamente, per favore, per amicizia, per rapporti di parentela o altro

• Siano state compiute con il consenso di chi le ha ricevute;

• Siano state compiute con l’autorizzazione e/o la presenza del professionista abilitato (medico);

• Il medico non può mai delegare all’infermiere atti tipici della professione medica (Legge 42/1999).

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