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Una nuova grammatica concettuale della relazione tra polizia e giustizia: riformismo penale e Rivoluzione francese (1760-1795)

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Una nuova grammatica concettuale della relazione tra polizia e giustizia: riformismo penale e Rivoluzione francese (1760-1795)

CICCHINI, Marco

Abstract

Nel 1764, Cesare Beccaria pone all'ordine del giorno del riformismo europeo la questione della moderazione penale condizionandola all'effettivo perseguimento dei colpevoli di reati.

"Uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l'infallibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza dei magistrati, e quella severità di un giudice inesorabile".

Com'è stato più volte dimostrato dalla storiografia, questo motto beccariano echeggia con grande successo nell'Europa del riformismo penale, dalla Toscana all'Inghilterra. Meno noto è invece il modo in cui la Rivoluzione francese ha elaborato, sulla scia del programma beccariano, una nuova grammatica concettuale per ridefinire la relazione tra polizia e giustizia. Aldilà della separazione istituzionale tra polizia e giustizia, considerata a partire del 1789 come un requisito costituzionale e approvato dal Code de procédure criminelle napoleonico del 1808, la Costituente francese rimodella il modo di pensare il procedimento penale ridefinendo la nozione stessa di polizia o adottando il neologismo francese

"arrestation". I Costituenti – sulla [...]

CICCHINI, Marco. Una nuova grammatica concettuale della relazione tra polizia e giustizia:

riformismo penale e Rivoluzione francese (1760-1795). In: Antonielli, L. Dagli esecutori alla polizia giudiziaria : un lungo percorso . Soveria Mannelli : Rubbettino, 2019. p. 115-125

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:129032

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Marco Cicchini

Una nuova grammatica concettuale della relazione tra polizia e giustizia:

riformismo penale e Rivoluzione francese ( 1760-1795)

Nei mesi che seguono gli inizi dei lavori dell'Assemblea nazionale costi- tuente in Francia, alcuni osservatori attenti all'evoluzione della lingua fran- cese notano con perplessità l'appadzione di una parola nuova. Il lessicografo Jean-François Féraud scrive:

Arrestation. S. f. ·Action d'arreter, de saisir par voie de Justice. Ce mot est-il vieux, est-il nouveau? Etait-ilusité au Palais? Il n.'est dans aucun dictionnaire de Droit, ni autre. On en fait un grand usage depuis quelques tempst.

Verso il 1789-1790, l'uso in francese del lemma «arrestation»

nell'ambito giudiziario non è banale. La voce è assente fino ad allora sia nei trattati di giurisprudenza, sia nei vocabolari in circolazione, come lo dimostrano le guattro diverse edizioni del Dictionnaire de l'Académie françaisei. Agli inizi della Rivoluzione francese, benché non riesca ad attestare la novità assoluta della parola, l'abate Féraud considera la sua ampia diffusione come un fenomeno di certo recente. La novità è confermata dal poligrafo Linguet nel 1790, che si sofferma anche lui sul successo del termine (<arrestation» presso la Costituente;. onostan- te la popolarità del neologismo, Linguet lo ritiene fuori luogo ( «très incongru») per diverse ragioni, tanto filologiche quanto giuridiche (il termine <<arrèt» gli sembra sufficiente). Ma Linguet, spettatore attento dell'effervescenza rivoluzionaria, non può nascondere che in questo

1 Supplément du Dictiom1aire critique de la la1Jgue frai,çaise, Collectìon de I' É<:oJe normale supérieure dejeunes tìlles, Marseille l!l!S7, voi.1, p. ;;is. Il Suppiimem, rimasto m.wv•~•i.tv per due secoli, doveva attualiz.zare il Dlctionnaire critique de la la11g11e française pubblicato da Féraud in 3 volumi, nel 1787-1788.

? «Arrestation» entra.nella quinta edizione del vocabolario accademico francese, nel 1798.

3 «Réflexion sur unmot fon singulier, très incongru, qui semble s'accrédit.er dansl'idlo- me de l'Assemblée nationale [ •.. ]», in Anna/es politiques, civi/es et littéraires du dix-h1Lititme siècle, t. 16, 1790, pp. 405-408.

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caso, co~e i~ tanti altri in quel periodo, la parola nuova emerga in un mondo m cui tante cose sono nuove(

La Rivoluzione francese inventa parole nuove, trasforma la lingua per seg~a~ar~ la rottura con l'antico regime e per adeguarla alle attese di una soCJeta_ rigenerata. Non solo il linguaggio politico è «rivoluzionato» (altro neolo~1smo del 1789), ma anche la lingua del diritto sostiene il rinnovamento delle 1de~ e delle isti~oni5• Mentre il discorso della Costituente è in gran parte orientato sulla rifondazione dell'organizzazione giudiziaria francese, mes~ dopo mese il lavoro sulla lingua sfocia in una grammatica concettuale spe~1_fìca, che modella la modernità giuridica6. Alle prese con le turbolenze politiche del momento e sottomessi alle pressioni popolari, nutriti dall'ab- bon~ante produzione settecentesca sul riformismo penale, i dibattiti dei costituenti, soggetti a <:<>nunenti numerosi e immediati attraverso la stampa, f~o ~'~ alle aspettative multiple che richiamano la fine dell'antico regime dei delitti e delle pene7• Proprio que,sto contesto favorisce l'affermazione della paro:a «arrestation» per indicare l'arresto giudiziario al posto dei sostantivi

«arret», «capture» o_«saisie de ~orps». In pochi mesi, ii neologismo si impone com_e u~a parola chiave della lmgua del diritto francese, integrando la prima cos~1tuz1o~e del se~embre 1791, i due primi codici penali del 1791 e 1810, cosi come 11 Code d instruction criminelle del 1808.

Non si tratta in questo breve contributo di proporre una storia del lemma

«arrestation»: che richiederebbe competenze e spazi ben più ampi, e che porter~~be a mterrogare, sul registro dell'approccio comparativo, le ragioni per cm il vocabolo tanto apprezzato dalle assemblee rivoluzionarie francesi n?~ trovi equival:~ze in altre lingue europee (né in italiano, né in inglese, n~ in spagnolo, ~e rn te_d~sco, a~ esempio)s. Più modestamente vorrei qui di~ostrare che l appanz1one di questo neologismo nella lingua francese denva dalla _volon!à di rid_e:finire il quadro concettuale giuridico-poliziesco durante la RivolUZione, pruna che esso si diffondesse in Europa continentale

4 «[. · .] un mot nouveau qui se glisse dans la langue au milieu de tant de choses nouvel- Ies", 1v1, p. 405.

. 5 F. Furet, R. Halévi, Orateurs de la Révolution française, I. Les constituants, Gallirnard, Pam 1989; R. Martucci, La Costituente ed il problema penale in Francia. 1789-1791 Giuffrè

Milano 1984. ' '

. 6 Le discussioni sul diritto penale occupano circa il 10 per cento dei dibattiti della Co- stituente tra 1789 e 1791: R. Martucci, L'enjeu pénal à l'assemblée constituante: un chantier prornettcur (1789-1791 ), in «Di:x-huitième ~ièclP• '17/J. ?M<; "" ?~':l_ ,M

7 F. Furel, Concepts juridiques et c,mjo,u:ture révol~tion:;;~;, i~-«À~a!es. ESC» 6/47

1992.pp. 1185-1194. , ,

8 Sulla pratica della cattura sul lungo periodo: F. Chauvaud, P. Prétou ( dir.), L'arrestation.

Interpellatwns, przses de corps et captures depuis le Moyen Age, Presses universitaires de Rennes Rennes 2015. In questo volume,_ per quanto riguarda un primo accenno all'apparizione del termme -~arrestat1on»: M. C1cchm1, Repenser la relation entre police et iustice au tournant du XVIII' szecle. Le concept d"'arrestation", pp. 63-81, in particolare pp. 65-69.

negli anni d'espansione della Francia rivoluzionaria e nap?leoni~a9N~i primi tempi della Rivoluzione, in cui il discorso assum~ una dimens10n~ sia pra~- matica che simbolica, il nuovo sostantivo «arrestation» trad':c~ nel_ linguaggio

· ò che la Costituente cerca di rifondare nell'ambito delle 1stituziom. Non a

~ l'uso della nuova parola è ratificato durante i dibattiti sulla separ~zio- ne i;tituzionale tra polizia e giustizia. Non perché l'uso di_ tale neolo~s~o fosse una condizione necessaria per riconsiderare la relazione tra polizia

~

iustizia, ma perché era il segno che una nuova grammatica concettuale s1

;tava elaborando, rimodellando l'intero diritto penale.

La separazione tra polizia e giustizia

Il principio di una separazione tra polizia e giu~tizia c~e i~t_eg:i la teo- ria della separazione dei poteri - 1egislativo, esecutivo e grnd1z1ano - non è nell'agenda del riformismo penale della secon~a roet~ del -~ettece_ntoto, eppure nei Cahiers de doléances che precedono di pochl _mesi I l~~o_n della Costituente francese appare una tale esigenza Il. Semmai, alla v1gili_a della Rivoluzione, polizia e giustizia sono pensate insieme, articol~te, n_el discorso sulla moderazione penale di filosofi, pubblicisti o_ anc;ie m~g~strat1. Nel l ~61, er il ma'""-trato ginevrino Jean-Robert Tronchm, 1 eserciz10 della grnstma

~riminal:deve tendere a dimostrare «plus d'exactitude que de rigueur»12

Articiano della moderazione penale, Cesare Beccaria -respinge «la crudel- tà d;lle pene» proponendo in compenso ,<l'infallibilità di esse»13I:ec~ del

riformismo beccariano porta oltre Manica, dove questa nuova equazione penale viene assunta anche da William Blackstone e William Eden. ~el 1771.

q_uest'ultimo scrive ad esempio che «the increase ofhurnan corrup_t10n p~o- ceeds, not from the moderation of punishments, but from the 1mpumty

9 Nell'attesa dei lavori in corso di Vincent Denis sui commissari di polizia durant.e _il decennio rivoluzionario a Parigì, si veda la densa lettura dei discorsi parlamentari sull~ polizia rivoluzionaria di P. Napoli, aissance de la police moderne. Pouvoir;, normes er. soci~~'

~

Decouverte, Paris 2003, PP-187-250. Un lavoro recente sulla diffusione dei modelli_ polizieschi a lìvello europeo: A. Llgnereux, Servir Napoléon. Policiers et gendarmes dans les departements a1111exés (P96-18l4), Champ Vallon, Seyssel 2012. .

10 M l'orret. Beccaria et la culturejuridiq11e des L11mieres, Droz, Geneve 1997; J.-M.

Carbass"e, Hlstoire d11 droit pénal et de la justice criminelle, PUI:', Pans 2,uu~. , 11 P. Goubert, M. Denis, 1789, les Français o,rt la parole, Gallunard, Pans 2013:

12 Discours sur la justice crirninelle, in «Journal Helvétique~, ago~o L_7~1. ll sagg10 è ~~to pubblicato e commentato da Miche! Porretin Beaa~a et la culture 1urid1qu~ des Lumreres, Oroz. Genève 1997, pp. 35-44. Q·uest'ideale penale viene espresso ~er la pnma volta oella voce «Geoève,, dell' Encyclopédie di Diderot e d'Alembert (voi. 7, 17~7).

u c. Beccaria, Del delitti e delle pene. Livorno 1764, «Dolcezze delle pene,,,

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of criminals»14Dietro a queste formulazioni astratte che promuovono la

«certezza di un castigo», benché moderato, emerge un postulato fondamen- talmente pragmatico: l'economia penale della moderazione è determina- ta dalla «vigilanza del magistrato»is. La maggior capacità di sorveglianza dell'apparato poliziesco è, in qualche modo,la condizione della moderazione penale, che permette, secondo la lettura critica di M. Foucault, «d'inserire nella profondità del corpo sociale il potere di punire»16.

Intorno agli anni 1749-1750, le iniziative a favore della creazione di appa- rati di polizia specializzati nella repressione dei delitti, privi di ogni compe- tenza giuridica, come gli «inspecteurs de police» che operano per la «Sùreté»

a -Parigi o i «Bow Street runners» a Londra, sono certamente notevoli 17. Ma sono eccezioni. Sino a fine Settecento, ogni amministrazione o magistratura esercita al contempo compiti di polizia e di giustizia, di solito nell'ambito sia della giustizia civile che criminale. La riorganizzazione dell'intero apparato penale nella Toscana di Pietro Leopoldo, ad esempio, ha portato sì a creare nel 1777 un organico apparato di polizia1s, ma i nuovi commissari di quartiere che incarnano la riforma sono dotati di poteri sia polizieschi che giurisdi- zionali, avendo il compito di amministrare la giustizia minore nello stesso modo che i «commissaires de quartier» di Parigi, magistrati del Chatelet e primi giudici nel loro quartiere19. Nella seconda metà del Settecento, lo spazio maggiore dato alla pubblica sicurezza in tutta Europa conduce magistrati, giuristi e governanti a ridefinire l'articolazione tra polizia e giustizia, ma senza che la loro separazione sia data come operazione necessaria.

u Prindplesof penai /av1, London 1771,p. 13. Neì Commentaries on the ,English Lawsdi Blackstone, Beccaria viene citato proprio a proposito dell'idea che «crimes are more effuctually prevented by the certainty, than by the severity of punishment» (vol. IV, 1769, p. 17). Da notare la forza di questo motto beccariano che riecheggia ancora nel 1845, nel Traité d'instruction crimine/le del criminalista francese Faustin Hélie (V. Fontana, Éclairer le crime: les révolutions de l'enquete pénale ti Genéve (1790-1814), tesi di dottorato, Université de Genève, 2016, p. 97).

15 C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, cit. .

16 M. Poucault, Sun·e.iller et punir. Naissance de la pn'.son, Gallimard, Paris 1975, p. 98.

17 R. Couture, «/nspirer la crainte, le respect et l'amour du p11blicn. Les inspecteurs de police parisiens. 1740-1789. tesi di doctorato, UQAM-Universilé de Caen, 2012; J.M. Beanie, 1he First English Detectives. 1he Bow Street Runners and the Policing of London, 1750-1840, Oxford University Press, Oxford 2012.

18 C. Mangio, La polizia toscana. Organizzazione e criteri d'intervento (I 765-1808), Giuf- [r;,, Mii .... 1u ì ;ss; A. Contini, La cinà regoiara neiie hrenze ieopoldìna, iD istituzione e società in_ Toscana nell'età Moderna. Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini del 4-5 dicembre 1992, vo!. I, Istituto poligraiìco dello Stato, Rema 1994, pp. 426-508.

19 A. Contini, La città regolata, cit., pp. 433-435; V. Milliot, Le métier de commissaire:

b~n ~uge et «mauvais» policier? (Paris, XVW• siécle), in C. Dolan (dir.), Enm j11stice et justi- aabies: les au:riliaires de la justice du Moyen Age au XX• siècle, Les Presses de I' Université Lavai, Québec 2005, pp. 121-136.

Là svolta arriva con la Déclaration des droits de l'homrne et du citoyen adottata dalla Costituente nell'agosto 1789, nella quale il principio della sepa- razione dei poteri è considerato nn elemento fondamentale della costituzione in corso di progettazione. Eppure, l'identificazione dei poteri ~ispe~ivi della polizia e della giustizia rimane problematica. In.agosto 17~9, ~ costitue~te e deputato del tiers état icolas Bergasse pronW1oa un. amp1.~ d1scors~ ~Ul po- teri giudiziari che attualizza nel contesto rivoluzionano le esigenze d1 nfo:~a formulate nei decenni precedenti20. Un mese dopo la presa della Bas~1~ha del 14 luglio - che ha fornito, oltre alle arm~ rice:c.ate d~ P?~olo pan~1~0 insorto un bottino di carte e registri ammimstrativ1 cost1tut1VI dell arch1VI0 di polizia della «Lieutenance générale» di Parigi-, Bergasse denuncia proprio le attività intrusive e inquisitoriali della polizia d'antico regime21. Ma, nello stesso tempo, ammette che, per essere efficace, per pr~venire tutt: le f?rm~

possibili di disordini, la polizi~ de~ba.essere necess~at;1ente arb1tran~: «il entre toujours quelque chose d arb1traire dans la poliw,22. Es~~ndo 1~ c~co- stanze dei delitti infinite e impossibili a determinare con prec1s10ne, l azione della polizia non può essere circoscritta a determinati atti di sorveglianza o

a specifiche cautele. . . , . . . .

Come conseguire l'ideale di una polizia che rispetti la hberta md1VIduale ma che sia comunque efficace? Bergasse propone di circoscrivere il terreno d'azione della polizia dissociandolo da quello della giustizia,_che f~rma:i~

<<deuxministères différents». Seppure il deputato sostenga che 1 magistrati di polizia e di giustizia debbano essere persone diverse e dipendere d~ tribunali separati, la distinzione proposta da Berg~ss~ non fa ~ltro c~e np~o~o~re una vecchia classificazione perfettamente m linea con 11 penslero g1und1co classico: per Montesquieu, ad esempio, polizia e gi~tizia app3:1eng?no a due ordini giurisdizionali differenti, perché la prima s1 occupa ~ repruner~

le contravvenzioni relative ai regolamenti urbani, la seconda s1 occupa dei delitti più importanti che necessitano di un processo crimina1~2~-.In altr~

parole, Bergassenon distingue polizia e giustizia sul piano della d~vis'.o~e _dei poteri, ma com.e due attività diverse legate entrambe al ~otere _giu~ziano ..

Nel dicembre 1 789 il discorso di Adrien Duport sull orgamz.zaz10ne dei poteri giudiziari porta i dibattiti della Costituente al punt~ ~i _non_ rit~mo'.

disegnando il quadro concettuale alla base dello Stato di dmtto m via di

20 F. Furet, R. Halévi, Orateurs de la Rtivolutlonfrançaise, cit., pp. 1212-1214.

21 v. Milliot, Un policier des Lumières sui vi de Mémoires de J. C.P. Lenoir, Champ Vallon,

Seyssel 2011, pp. 168-174. ., . . . . ..

ll . Bergasse, Rapportdu Qimité de Constitution sur l'organ1sat1on d11 pouvo1r;ud1c,azre, prlse11tl à l~semb.lée nat/onale, Baudoin, Par.is 1789.

23 Montesquieu, De l'esprit des lois, Baril.lot, Genève 1748, tìt. XXVI, cap. 24.

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~ostruzione24. In 38 articoli, i Principes fondamentaux de la po/ice et de la

;ust1ce varcano una tappa essenziale della filosofia penale. Oltre a diverse formulazioni di st~po beccariano, come gli articoli 15 e 16, che attualiz- zano la condanna ormai scontata della polizia intrusiva della monarchia assoluta, Duport rifonda la relazione tra polizia e giustizia nell'ambito del diritto penale:

Tout ce qui concerne les moyens de prévenir les délits, de rétablir l'ordre d'une m~ière prompte,_de saisir et d'arreter ceux qui l'ont troublé, appartient à la

~olice. Tou~ ce q~ concerne les moyens de vérifier les faits qui donnent lieu a la poursmte et d y appliquer la loi appartient essentiellement à la justice25.

Per Duport, la polizia, come già diceva Bergasse, è necessariamente ar- bitraria, p_erché è «forcée d'agir d'une manière [ ... ] expéditive». La giustizia, al contrario, deve procedere con «beaucoup de réflexion» e rimanere lontana dalle operazioni preventive e repressive della polizia, difficili da i~quadrare nel diritto. Se l'arbitrarietà della polizia è solo momentanea prima che la giust_iz~~ ~i p~on:unci sul merito dell'arresto, l'apparato poliziesco gode della poss1b1hta d1 alimentare a suo grado la catena penale e di determinare in conseguenza l'attività giurisdizionale26. A questo punto, Duport mette in luce una svolta concettuale dei rapporti tra polizia e giustizia. In effetti, nell' affron- tare le due istituzioni, Duport non oppone delle competenze giurisdizionali sulla scala della gravità dei reati ( contravvenzioni di polizia verso crimini e deli~i), ma oppone delle funzioni specifiche e definite sul percorso del pro- seguimento penale. In altre parole, uno stesso reato conduce all'intervento sia della poli~ia sia della ~ustizia, ma in momenti specifici, distinti e separati.

Questa nconfiguraz1one concettuale della relazione tra polizia e giustizia trova la conferma con un testo di Sieyès distribuito ai costituenti nel marzo 1_79027• Con molta chiarezza, l'abate distingue le funzioni della polizia con- siderate come <sante-giudiziarie» intorno a tre tipi d'interventi: «prévenir, autant qu'il est possible, ]es délits, et meme les contestations juridiques»;

«rechercher les auteurs des délits commis»; «les livrer à la justice»28. Come Duport, Sieyès considera l'articolazione tra polizia e giustizia in termini di funzioni indicizzate sulla cronologia dell'azione penale, la polizia essendo

24 P. Pon_cela, '.4.drien Duport,fondateur du droit pénal moderne, in «Droits», 17, 1993, p.

142; P. Napoli, Nazssance de la police moderne, cit., pp. 202-204.

15 i ... :-cht~~·~s I'~rlz:;;~1~tui1w dr;; 1787 .i lS6G [.AP], Pari:; 1878, vul. A, «P1i.Ii1..ip'=~ [onùa-

mentaux de la pohce et de la justice, présenté au nom du Comité de constitution» del 22 dicembre 1789, art. 18, p. 745.

26 P. Napoli, Naissance de la police moderne, cit., pp. 206-207.

~7 E. _Sieyès, Aperçu d'une nouvelle organisation de la justice et de la police en France, Impnmene nat1onale, Paris 1790.

28 Ivi, pp. 5-6.

caratterizzata da incarichi «anté-judiciaires» precisi e non confondibili con quelli specifici della giustizia. In pochi mesi, il nuovo quadro ·interpretativo della relazione tra J?Olizia e giustizia s'impone all'Assemblea nazionale co- stituente come un'evidenza. ell'aprile 1790, Clermont-Tonnerre sintetizza gran parte delle proposte che riguardano l'organizzazione giudiziaria. Con- siderando che la polizia è distinta dalla giustizia e che i rispettivi compiti vanno delimitati con più-precisione possibile. il deputato parigino di estra- zione nobiliare sintetizza il pensiero di molti alla Costituente: ,d'action de la justk:e commence où fi-nit celle de la police»29. ·

Delineati i principi, rimane per i costituenti il compito di convertirli nella pratica e nelle istituzioni, cosa non semplice quando le magistrature ereditate dall'antico regime operano appunto su entrambi i registri, poliziesco e giudiziario. I dibattiti sul ruolo della maréchaussée ne sono un'esemplifi- cazione lampante. Il corpo della maréchaussée sì era costituito intorno alla ghrrisdizione dei «prévòts des maréchawo,, giudici che irI tardo medioevo tutelavano i delitti dei militari, ma le cui competenze si erano estese a partire dal Cinquecento alla repress,i.one del vagabondaggio e dei reati commessi sui «grands chemins»30. Durante il Settecento, le brigate della inaréchaussée assumono un ruolo prevalente nel controllo del territorio e sono principal- mente considerate come una forza di polizia. Ma quantunque in declino, la dimensione giurisdizionale dell'istituzione non è messa in discussione fino alla Rivoluzione. Nel marzo 1790, nel nome della separazione dei poteri, i costituenti aboliscono le corti prévdtalesll. Il dibattito sulle competenze della matéchaussée si prolunga fino alla creazione della gendarmerie nazionale, nel febbraio del 1791. Così, agli ufficiali della forza armata, Duport vorrebbe affidare la gestione dei primi atti giudiziari necessari al procedimento penale.

Al contrario, Robesp1erre. facendo valere il principio della separazione dei poteri, condanna l'idea che i militar.i della maréchaussée (poi gendarmi) possano avere competenze negli arresti ( <1arrestation») e che diventino, di fatto, dei «magistrats de police»>2.

La difficoltà di delimitare con precisione i perimetri rispettivi della po- lizia. e della giustizia in base al prirlcipio della separazione dei poteri emerge in altre discussioni della Costituente, come a proposito delle competenze della polizia municipale che, secondo Sieyès, non può essere separata dal

29 AP, voi. XII, 8 aprile. 1790, p. 587.

,u l'. liroulllet, La Marechaussee da11S ia géneraiici de Faris au ;..-,iu• si~ (i,io-i,;ij.

Étude institutiomuille.atsociale, thèsede doetorat, Paris, rcole Pratique des Hames l::tudes, 2002.

:;1 P. Brouillet.,. "Le corps I.e plus utile à l'Étar, ou c:omment la nwrécliaussée se prése1Jtait

a lafm de /i\ncien Regime, in •Société et Reprèsentations»; 2003/2, n. 16, p. SO.

32 AP, voL XII, 7 avril l 790, pp. 575-576. L'argomento della confusione dei poi.eri di polizia e di giustizia, con5iderata una «tyrannle prévòtale», vìene ripetuto a proposito delle competenze della gendarmeria: AP. voi., XXI. 28 dicembre 1790, p. 688.

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potere giudiziario perché conserva il diritto di punire le piccole contravven- zio~i di ~olizia3,3. Soprattutto, i principi costituzionali sono messi alla prova

~ell ambito_ dell accesa discussione sulla «police de sfueté» che diventa, dopo il Terrore rivoluzionario, la polizia giudiziaria.

La nascita della polizia giudiziaria

. L' !denti~cazio~e dei vari poteri di polizia non è stata opera facile per 1 costituenti, che s1 sono confrontati col problema in dibattiti discontinui, per_l~go tem?o senza q~adro d'insieme. Oltre alla polizia municipale e alla pohzia correz1~nale, cosi denominat~ per legge il 19 luglio 1791, la legge del 16 ~e_ttembre da corpo a un «terzo livello» con la «police de sfueté», quale aus1hare della giustizia criminale (Décret sur la police de sureté, la justice crtmin~lle e; l'éta_blissement des jurés)34. Verosimilmente, gU,atti di polizia re- al1zzat1 nell ambito della procedura penale sono qualificati dalla Costituente come «police de sfueté» (sicurezza) in riferimento a un precedente istituzio- nale: nell'organigramma della polizia parigina attiva fino alla Rivoluzione le attività poliziesche specializzate nella repressione dei furti erano coordin;te, a partire dagli anp.i 1750, dal Bureau de sureté3s. Ma questa denominazione no:n sarebbe durata a lungo e, soprattutto, non avrebbe espresso in modo chiaro quali compiti avrebbe dovuto assumere.

Benché la «police de sfueté» abbia delle funzioni ante-giudiziarie (secondo la f?1:11ulazione di Sieyès), l'Assemblea nazionale attribuisce agli ufficiali di P?~zia delle competenze chiaramente giuàiziarie: mandato d'arresto, capacità di ricevere le denunce e di prendere le testimonianze, redazione dei verbali36.

La tras_m~ssio~e di tali ~tti giuridici nelle mani degli ufficiali di polizia risponde a scopi ~eflìc1,enza. ~e1 progetti preparatori alla legge rivoluzionaria, Duport aveva difeso 1 estensione delle competenze poliziesche a soli fini di efficacia con il motivo che «l'arrestation» è solo provvisoria e che deve sempre esser~

validata dall'apparato giuridico37• Alle fine del 1790, la Costituente è teatro di

33 E . . 1e!es,

s· .

A perçu une nouvelle organisation de la justice et de la police en France, d' Baud~m, Pans 1790, pp. ~-6. P. ~apoli'. Naissance de la police ~oderne, cit., pp. 211-215.

. . . X. R~u~seaux, Pol1t1que ;ud1c1a1re, cnmmalt.sation et repression. La révolution de! ju- ndtctwns cnm1~ellesO 792-18~0 ),_ in J.-C. Martin ( dir.), La Révolution à l'<Euvre. Perspectives actue}!es dans I histoire de la Revolution française, PUR, Rennes 2005, pp. 89-114 .

..,.., R. CouLure) «Inspirer ìa crainre, le respecr er i"amour du public», c1t.

36 Décret concernant la po/ice de sureté, la justice crimine/le et l'établissement des jurés, 16 settembre 1791, titoli II-IV.

,. 37 AP, voi; X?CT, 30 dicembre 1790, p. 713. Secondo i costituenti, a favore di tale celerità d mtervento, 1 azione veloce della polizia è bilanciata dal ;ury d'accusa, creato e modellato sulla gr~nd

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inglese: E. Berger, La justice pé nale sous la R.évolution. Les enjeux d'un modèle Judmaire liberal, PUR, Rennes 2008.

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un'aspra polemica a proposito del diritto di cattura, del «droit d'arrestation», fino al discorso di Augustin Thouret, che sembra chiudere il dibattito con la difesa di una «police énergique». Thouret insiste sul primato dell'azione della polizia di sicurezza e sulle competenze nel diritto di cattura ( «arrestation» ), all'origine della catena che lega la polizia alla giustizia:

si un fonctionnaire public a le droit d'arreter provisoirement, un autre doit réviser sans délai !es motifs de l'arrestation, lorsque d'autres jugeront ensuite s'il y a lieu à l'accusation, d'autres encore s'il y a conviction sur le fait et d'autres enfìn appliqueront la peine38.

Dalla cattura alla pena, Thouret sintetizza in poche parole l'intero edificio giudiziario che la Rivoluzione sta per formalizzare. Mentre il principio della separazione dei poteri è indiscusso, i costituenti scoprono il cara~re ambiguo e ibrido della polizia, e in particolare della «police de sureté», che non può essere totalmente scollegata dalla giustizia rapparizione del concetto di polizia giudiziaria dimostra la permeabilità delle frontiere concettuali e istituzionali.

ruso della locuzione. <tpolice judiciaire» non s'impone da subito nel lin- guaggio dei rivoluzionari. A livello di legge, quest'espressione appare per la prima volta nel Code des délits et des peines del 795 e viene a rimpiazzare la locuzione «poli ce de suretb>. Dopo Termidoro, non è da escludere che il ricordo doloroso della sorveglianza intrusiva assunta dal Comité de sùreté générale, un quasi m.inìstero della polizia tn attività tra ottobre 1792 e novembre 1795, abbia inciso sul rinnovo del vocabolario istituzionale39. Il concetto di polizia giudiziaria s'impone definitivamente nel terreno giuridico essendo poi sancito dal Code de procédure pénale del 1808. Ma rispetto al proce.sso di distinziòne e- d.i separazione tra polizia e giustizia, la locuzione avrebbe dovuto segnalare, se non una contraddizione, almeno una tensione, perché associa due i.stituzioni che i costituenti hanno provato a disgiungere, per quanto possibile.

La Rivoluzione francese riprende quest'espressionedal vocabolario set- tecentesco, m3; anziché abbandonarla, la reimpiega in modo da ridefinirne.il significato e gli equilibri istituzionali che ne dipendono. La polizia giudiziaria acquista un senso totalmente cUverso da quello che aveva durante l'antico regime, in modo da accompagnare la rivoluzione concettuale a proposito della relazione tra polizia e giustizia. Per il commissario parigino Lemaire nel 1770, o per l'avvocato Des Essarts alla fine degli anni 1780, .la polizia giudiziaria indkava una competenza giurisdizionale40. Per questi autori,

38 AP, vol. XXI, 30 dicembre 1790, pp. 715-718.

39 E. Cadio, Le Comité de sureté générale ( 1792-1795 ), in La Révolution française [ on line], 3 I 2012 (http://lrf.revues.org/676).

40 J.-B. Lemaire, La po/ice de Paris en 1770, A. Gazier (ed.), Paris 1879, p. 9; N.T. Des Essarts, Dictionnaire universel de police, voi. VIII, Moutard, Paris 1790, p. 345.

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la polizia giudiziaria ripeteva il diritto di punire che i magistrati di polizia esercitavano nel perimetra delle contravvenzioni alle regole urbane. In efretti, questo diritto ricopre la possibilità di emanare le ordinanze e i regolamenti di polizia, da cui deriva non solo la competenza di tutelare Ja loro applicazione con persone addette a tale missione, ma anche il diritto di punire le infrazio- ni. In questo senso va letto il famoso capitolo che Montesquieu, nell'Esprit des lois, dedica alle funzioni di polizia: mentre i casi criminali sono delle

«grandes violations des lois», le materie di polizia sono cose quotidiane e di poco conto («des choses de chaque instant, et où il ne s'agit ordinairement que de peu» ), e le sentenze che si pronunciano in questo quadro rilevano da procedure brevi, senza formalità41• La polizia giudiziaria d'antico regime si occupa solo di casi di «simple police» e pronuncia delle condanne d'ispira- zione correttiva: ammende o reclusioni brevi. Le memorie di Jean-Charles- Pierre Lenoir, luogotenente generale di polizia nella capitale francese negli anni 1770 e 1780, confermano la dimensione essenzialmente giurisdizionale e correttiva dell'antica polizia giudiziaria. Negli anni che seguono la scossa rivoluzionaria, per far capire cosa fosse nella remota lingua del diritto la

«police judiciaìre», l'ex magistrato Lenoir fa notare che le competenze di tale porzione del potere di polizia sono state trasferite al tribunale di polizia correzionale. nel nuovo linguaggio istituzionaleO.

Passati i primi anni tumultuosi della Rivoluzione, la nozione di polizia giu- diziaria non indica più l'attività svolta dai tribunali inferiori nell'ambito delle regole di polizia, mal' insieme delle operazioni che portano alla ricerca del delitto o del crimine, e del suo autore. Il concetto assume ormai le funzioni cosiddet- te ante-giudiziarie definite dai costituenti a proposito della «police de sureté».

Nell'ambito penale, il Code des délits et des peines (25 ottobre 1795) fornisce un quadro organico dei precisi compiti della polizia. La'polizia giudiziaria viene distinta dalla polizia amministrativa. Mentre la seconda deve essere attiva nel mantenimento dell'ordine pubblico e prevenire i delitti, «la police judiciaire recherche les délits que la police administrative n'a pu empecher de commettre, en rassernble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés par laloi de

!es punir,, (art 20). Ricercare i dcl.itti, riunire le prove, consegnare gli autori dei delitti alla giusti.zia: la polizia giudiziaria segnala l'attività poliziesca nel processo penale, e non più l'attività giudiziaria sul terreno della polizia urbana.

I.::.isc della. pa.i"ola. ,,éirrestatiorw per Jc:finirt:: una caitura giuriàicamente qualificata messa in atto dagli ufficiali di polizia traduce le difficoltà riscon-

41 Montesquieu, De l'esprit des lois, cit.

42 V Milliot, Un policier des Lumières, cit, pp. 843-845 e 887-888.

trate delle assemblee rivoluzionarie per rifondare la relazione tra polizia e giustizia, anziché la possibilità di sancire definitivamente la loro· separazio- ne. Elaborando una nuova grammatica concettuale alla base della giustizia penale e dello stato di diritto contemporane~, la R!~oluzione

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~reato ~i

operare chiarimenti e di ottenere coerenza, di stabilire un eq~bno tra di- fesa della società ed estensione dei poteri e, nello stesso tempo, nspetto delle Libertà individuali e diritti umani. I. principi della separazione concettuale tra polizia e giustizia - da cui d_ovrebbe der?~are quella ~ell~ is~zio:1i

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singoli attori - sono proclamatl con solenrota. Uno d~gli ~coh pre~~1 e fondamentali del codice criminale del 1795 è propno dedicato al pnnc1p10 indiscutibile della divisione dei poteri: la repressione dei delitti richiama l'azione di due autorità distinte e incompatibili, la polizia e la giustizia43.

Come capire allora la legalizzazione dei tribunali di polizia? ~otto qu:1e au- torità catalogare i «juges de paix», creati nel 1791 e co~erm~tl n~l l ~9=, nella doppia funz.ione di ufficiali di polizia e .gi.udi~i d_ei_ tr'.bunal1 rrunon? Come giustificare ìl raggio d'azione della polizia giudiz1ana? - el 1796, Auguste Charles Guichard, autore dì diverse compilazioni giuridiche, non nasconde la sua perplessità nell'adozione di una locuzione che in~o~uce una ~onfusio~e.

semantica, mentre l'opera rivoluzionaria lavora al ch1anmento dei concett_, e delle istituzioni: «peut-étre est-ce un~ ~ r.essi~n imP.ropr~ q~e ~elle. de ?~li.ce judiciaire, pour désigner ur1e autoi:it~ qw ne _Jug~ ne_r\ l é~tthete !ud,c1:re ne convient qu'à quelque chose qui tient ~ la JUSt1ce, .a l actì~n d.e J~ger»_ ..

Piuttosto che un'incoerenza o un fallimento dell opera nvoluz1onana, 1

dibattiti accesi dalla Rivoluzione francese mettono in luce tanto il carattere fondamentalmente duttile della polizia, quanto la difficoltà di farla entrare con precisione nella teoria della separ~o~e d_e~ p~teri. La l i ~ , q~tun- que «rivoluzionata», tradisce ancora I am~1gruta d1 un potere di .polizia non facile da caratterizta.re, in cui la demarcazione tra potere esecutivo e potere giudiziario resta equivoca. Paolo Napoli l'ha segnal~t? co~. ~cutezza: il le- gislatore di questo periodo inaugurale de~a m~~erm~a. poli~~a ~on ~c~pre altro se non che la complessità delle raz1onalita polinche e unduabile a principi formali4S.

43 Code des déllts et des pe.i11es, 3 bruma/re an N, •Disposltions prélimina!Tes», art. 15.

44 Diction11aire de la po/ice administmtive et judiciaire, et de la jusfice'. 1_796, p. ~22 ..

45 P. rapoli, Nais.sance de la police moderne, cit., p. 242 ( «la complelClte des ranonahtés

politiques est irréductible à des principes formels" ).

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