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La polizia sanitaria del latte

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(1)

Thesis

Reference

La polizia sanitaria del latte

TIRONE, Carlo

TIRONE, Carlo. La polizia sanitaria del latte. Thèse de doctorat : Univ. Genève, 1897

DOI : 10.13097/archive-ouverte/unige:27262

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:27262

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(2)

LA

POLIZliA SANITi\RIA

DEL LATTE

~4

r:t:'E SJ:

PRESENTATA

ALLA

FACOLTÀ DI MEDICINA DELL' UNIYERSITÀ ·DI GINEYRA

PER OTTENERE

LA

LAUREl-t DI DOTTORE IN MEDICIN.li

DA

CARLO TIRONE

~~~~61, __

~ 6"\./"0~

1897

CESARE LOCATELLI - TIPoGRAFo Via Ga lliari 2 N. 7

TORINO

(3)

La Faculté de Médecine autorise l ' 1'mpression de la présente thèse, sans prétendre par là émettre d'opinion sur les propositions qui y sont énoncées.

Genève, le i 0 Mai 1897.

LE DOYEN Prof. A. H. Vaucher.

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js.L

p.r.

jrLFREDO yrNCENT _

f'ROFESSORE D'JGIENE ALL'}JNIVERSITÀ Dl p-rNEVRA , pEPUTATO AL j:oNSIGLIO )'{AzroNALE pvrzzERo

GIÀ ,_))IRETTORE DELL'}JFFICIO D'JGIENE DEL ,PANTONE DI }}INEVRA

PMAGGIO RICONOSCENTE.

(6)

Prima d'incomiaciare la trattazione della presente tesi, ci "entiamo pure in obbligo di esprimere i sentimenti della nostra gratitudine ai signori D.r Ackermann, Direttore e D.r Steinmann, Chimico-aggiunto del Laboratorio -d'analisi dell'Ufficio d'Igiene del Cantone di Ginevra pei consigli e per le Jnformazioni di cui ci furono larghi durante il nostro lavoro.

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114 ~·QLIZ.IA.: SANITARIA DEL LAT~tE ..

-···-···''"""""""'~~···"'"'"'"'"'"'"''"""""'

IN!J.ltlODU!liiONE

Malgi'ado le disposizioni, alle quali è stato sottomesso da parte delle Autorità sanitarie dei diversi paesi il commercio del latte, questo alimento soventi è soggetto a frodi, che nella maggioranza dei casi consistono nella scrematura e nell'annacquamento, più raramente nell'aggiunt.a di sostanze estranee, allo scopo di ristabi- lire qualcuna delle sue condizioni normali dopo l'alterazione, oppure per conservarlo più a lungo.

lnfatti si ve~ono degli uomini eminenti nella scienza, come per esempio il Signor Duclaux, Direttore dell' Istituto Pasteur di Parigi!l che sollevano dei dubbi sull'efficacia del controllo di questa sostanza cosi. importante per l'aliment.azione umana.

Nel suo articolo comparso lo scorso anno nel " Moniteur du Docteur Quesneville , egli arriva persino .~ sostenere che l'annac- quamento non pub essere considerato come una falsificazione, poichè questo liquido contiene dell'acqua come suo costituente, ma piut-

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tost~. devesi riguardare coine falsificazione l' aggiunta di. sost anie estrànee, e coritro di essa, dirigere gli sforzi degli analizzatorL A questo proposito egli cita il fatto di animali in buone condizioni e nutriti al pascolo che talora danno naturalmente un latte, il cui contenuto in materia grassa è inferiore alla media fissata dai Regolamenti Sanitari, cosa che lo conduce a domandarsi come potrebbesi

ftssate.~

una media tale che e;iti la condanna di nego- zîanti innocenti. La prova di stalla, che pub essere utile nelle piccole città, dove è facile risalire al·· luogo d' origine del latte, non è più possibile nelle grandi città, dove si vende del latte proveniente da tan ti luoghi, e questo facilita pure ai rivendi tori di mettere in co.mmercio del latte annacquato, tenendosi vicini alla media senza che essi siano col pi ti dalle disposizioni delle Autorità.

A q ueste asserzioni il Signor Pabst, chi mi co onorario del La- boratorio Municipale d'analisi di Parigi contrappone un suo arti- colo nello stesso giornale. Anzitutto a proposito della definizione della falsificazione egli cita i commentari della legge del 27 marzo 1851 ed i diversi documenti giuridici della FranCia che considerano come falsificazione ogni denaturazione d'un alimento coll'intenzione d'lngannare sia aggiungendo una matp,ria qualunque esistente o rio nell'alimento, sia sottraendo uno dei principii dell' alimcnto in condizioni tali che il medesimo diventa sensibilmente meno atto all'uso, al quale è destinato ; cosi la sottrazione della crema al latte è una falsificazione nello stesso modo che l'aggiunta d'·acqua, diminuendo sl l'una che l'a1tra il valore alimentare della detta sostanza. A proposito degli effetti del controllo il Sig. Pabst cita

~orne esempio la Statistica del Laboratorio Municipale di Parigi, esposta nel 1889 e continuata do po quell'anno circa i prelevamenti di ·latte e la proporzione di qualità di latte trovate catti'Ve, para- gonata ai decessi causati da atrepsia in bambini di meno d' un

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anno d'età a Parigi. Questa mo~talità è diminuita d' 124 da 15 'anni ·a questa parte, risul tato che deve essere, a:lmeno in parte, attribuito all'azione del laboratorio. Questa azione ebbe ancora per risultato il miglioramento dell' alimentazione delle vacche lattifere come pure la scelta di razze di vacche producenti del latte di qua- lità migliore. Riguardo alla questione delle medie essa è stata su:fficientemente risolta dai lunghi studi e dalla grande pratica dei periti in fatto d'informazioni commerciali.

Noi siamo stati indotti

a

p·ort~re :jf ;·nostro contributo allo stu- dio di questa questione, avendo avuto l'occasione di vedere i buoni risultati ottenuti nel controllo del latte dal laboratorio d' analisi dell'U:fficio d' igiene del Cantone di Ginevra. Detti · risultati sono dovuti all' impiego del metodo Gerber, che noi abbiamo pure veduto in uso nel Laboratorio -Ufficiale· d' analisi annesso aH' Istituto d' igiene a .Monaco di Baviera.

In un primo Oapitolo tratteremo la -Legislazionei dei diversi Stati su questa materia, in un secondo passeremo in rivista i differenti metodi d' analisi del latte ed in uil terzo vedremo il modo come si eseguisce l' analisi di detta sostanza nel Laboratorio Cantonale di Ginevra.

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CAPITOLO I.

Le gislazi.one.

Prima d' entrare nell' esame della legislazione dei diversi Stati noi crediamo utile vedere quanto si fece nei Congressi internazio- nali di medicina e d'igiene, allo scopo di ottenere una legislazione

internazion~le per combattere le falsificazioni delle derrate alimen;., tari, bevande ed oggetti d'uso. Già nel 1879 nell' occasione iel~

Congresso internazionale di medicina d' Amsterdam il professore Finkelburg aveva proposto

U'

adozione di misure internazionali contro la falsificazione delle derrate alimentari ed il Congresso intetnazionale di Ginevra nell882 a~cetto all'unanimità la seguente deliberazione presentata dai prof. Brouardel di Parigi:

" Considerando : ~he la falsificazione delle derrate alimentari, utilizzando le più recenti scoperte della chimica, è entrata in una via veramente scientifica e che è soRtenuta nell' industria da grandi capitali; che gli interessi della protezione delle diverse nazioni sono assolutamente solidali, che vi è pericolo che lo stato della legislazione permetta a queste industrie colpite in un paese di trovar asilo nei paesi vicini :

Si è deciso : che la q uestione sia messa nuovamente ali' ordine del giorno nel prossimo Congresso: che i rappresentanti delle di-

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verse nazioni apport.ino i testi delle legislazioni in vigore presso di esse, od in via di preparazione, in modo che si possano studiare le misure da prendersi sotto il punto di vista internazionale contro un pericolo internazionaltt. ,

Nella discussione che ebbe luogo in questo Congresso sulla definizione della falsrficazione il Sig. Brouardel disse che la mi- gliore secondo il suo parere era la seguente:

" Un prodotto è falsificato quando contiene una sostanza e- stl'anea alla sua composizione na turale, o quando una delle sostanze che entrano nella sua composizione naturale vi si trova in quantltà anomala. , Dalle discussioni che ebbero Iuogo al Congresso di Ginevra nel 188? e ai Congressi d'igiene seguenti dell' Aia nel 1884 e di Vienna nel 1887 fu stabilito che non era ancora possi:..

bile di prendere àelle misure internazionali contro le falsificazioni delle derrate alimentari, la polizia su questa materia avendo se-.

condo i paesi un' organizzazione troppo differente e troppo poco uniforme.

L' opera fu limitata all' elezione d'un comitato internazionale che doveva sforzarsi d'ottenere le seguenti riforme :

1. Introduzione d'un controllo regolare delle derrate alimentari.

2. Crea.zione di laboratori d'analisi istallati il più possibile in una maniera uniforme.

3. Creazione di/ metodi uniformi per l'esame e l'analisi delle derrate alimentari.

4. Studio delle vie e dei mezzi coi quali poter arrivare ad una legislazioue internazionale sulle derrate alimentari, introducendo il più possibile d' uniformità nei regolamenti d' esecuzione.

Si faceva risaltare l'utilità che si avrebbe potuto ottenere a mezzo d'un accordo internazionale collo stabilire una definizione precisa e formale di cio che devesi intendere colla parola. « fal- sificazione » in pari tempo si esprimeva il voto che nei diversi paesi le disposizioni sul controllo del commercio delle derrate ali- mentari dovevano avere non solo un carattere repressivo, ma ancora un carattere preventivo, cio che le faceva entrare nel dominio della polizia ed avrebbe reso indispensabile lc:t creazione di labora- tori indipendenti.

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La. conferenza internazionale del . f 891 di Vi enna dei chi mi ci e micrografi che si occupano delle derrate alimentari esprimeva il voto che i diversi paesi introducessero presso di loro dei codici (alimentari) che fi.ssassero la composizione delle derrate· alimentari, i quali codici dovevano· essere redatti da commissioni scientifiche ufficiali; basandosi su questi codici sarebbe stato possibile di fis- sare per le materie che vi si prestano, delle disposizioni valevoli per tutti gli ,altri paesi (codici internazionali). I governi dovreb- bero tenersi reciprocamente al corrente dei loro codici rispettivi e delle modi~cazioni che sarebbe. stato necessario d' introdurvi. In tal modo si eviterebbero degli inconvenienti spiacevoli perchè il negoziante potrebbe sapere già prima le mercanzie ammesse in un altro paese.

L' idea, d'un. accordo internazionale sulle condizioni, alle quali debqono rispondere gli articoli di commercio, dal punto di vista del controllo delle derrate alimentari e sui metodi d'esame da im- piegare è stata favorevolmente accolta dai governo italiano, che ha fatto i primi passi per la convocazione d'una conferenza inter- nazionale a questo proposito.

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LEGISLAZIONE DEI DIVERS! STATI

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... _._.._ __________ ___

INGHILTERRA.

La Direzione della sorveg-lianza dell''Ïgiene pubblica spetta al Governo e sotto la dipendenza di questo alle Autorità di Distretto.

I Comuni debbono esercitare la sorveglianza sul territorio rispettivo sotto la dipendenza delle Autorità sopraehate. Le Autorità locali possono pubblicare delle disposizioni conformi alle condizioni locali, che debbono essere approvate dalle Autorità superiori. L'Inghilterra possiede una legislazione sanitaria generale per tutto il paese, che si distingue dalle legisla~ioni degli altri paesi in cio che le sue principali disposizioni, invece di essere dei semplici decreti am- ministrativi, emanano dai Parlamento, sicchè nessun altro paese possiede un codice sanitario cosi preciso e cosi completo. _

Ecco le principali disposizioni concernenti le falsificazioni delle derrate alimentari; la Scozia e l'Ir lan da hanno le medesime dispo- sjzioni a un dipresso.

Londra pos~·'tiede una legislazione a parte, che pero è press' a poco come quella del resto del paese.

Atto· parlamentare sulla vendita degli alimenti ecc.

11 Agosto 1875.

L' Ufficiale sanitario o qualunque agente dell' ispezione sanitaria ecc~

ha il diritto d' esaminare a quûsiasi ora del giorno le derrate alimentari esposte in vendita e di prelevarne un campione per spedirlo all'analizzatore allo scopo di farne l'esame; compiuta l' analisi gli agenti ricevono il ce1 ti- ficato del risultato. Al momento in cui un campione è acquistato allo scopo di farlo esaminare, il venditore 'ne è informato. Il campione viene diviso in tre parti che si sigillano; una è consegnata al compratore, l'altra .all'analiz- zatore, la terza al venditore.

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Riguardo al latte, sostanza che si altera facilmente, l'analizzatore deve indicare le modi:ficazioni avvenute nella composizione del corpo dai momento in cui il Câmpione è .sta:to p:relevato a quello in cui fu fatta l'analisi.

Ogni città ed ogni distretto nomina alle funzioni d'aoalizzatere una o più persone che posseggono le conosceuze, l'abilità e l'esperienza richiests.

per analizzare gli alimenti venduti sul luogo. Il Governo deve assicurarsi che l'analizzatore è competente.

Chi è interessato direttamente od indirettamente in un commercio o stato avente rapporto colla yendita degli alimenti non puo essere nominato ana- lizzatore.

Chi si rifiuta di consegnare agli agenti un campione d'un alimento, che è domandato contro pagamento nella quantità necessaria per farne l'analisi è

punito con una contravvenzione, che puo estendersi fino a 500 franchi.

Se l'analizzatore risiede più lontano di due miglia dai luogo ove di- mora la persona. che dimanda l'analisi, il campione è spedito per posta se- condo le prescrizioni stabilite in questo caso dalla Direzione delle Poste.

Chi vrnde un certi:ficato falso, ne falsi:fica o si serve per vendere la sua mercanzia d'un ce-:-ti:ficato rilasciato per una sostanza simile, o mette sul prodotto un'etichetta con false indicazioni è soggetto :td una pena che puo estendersi sino a due anni di reclusione êd a 500 franchi di contravvenzione.

Gli alimenti riconosciuti malsani o corrotti, all'ispezione sono con:fiscati o distrutti: il Tribunale deve giudicare i venditol'i di detti alimenti.

È proibito cli mescolare, colorare ù falsificare qualsiasi sostanza alimen- tare con qualsiasi altra sostanza nociva, di ordinare e di permettere queste operazioni.

Chiunque vende nna derrata di tai fatta incorre nella stessa pena del falsificatore. La contravvenzione va sino a 1250 franchi al massimo per la prima volta ed in caso di recidiva la pena consiste in 6 mesi di reclusione al massimo.

Se il venditore prova che gli fu impossibile di scoprire la falsi:ficazione la pena colpisce s<•ltanto il fabbricante.

È proibito di vendere a pregiudizio dell'acquirente un alimento che non è della qualità domandata, o che contiene altri ingredienti diversi da quelli domandati dall'acquirente, o nel quale non entrano gli iogredienti dichiarati.

È permesso di vendere un alimento mescolato ad una sostanza inoffen- siva necessaria per la sua conservazione o pel suo trasporto, eccetto quando si tratta d'intenzione fraudolenta di accrescere il volume, il peso, ecc. o di dissimulare la qualità inferiore; un'etichetta su questo oggetto deve in tal caso por.tare in un modo distinto e facile a leggersi l'indicazione della mescolanza.

È proibito di togliere ad un alimento una parte dello stesso allo scopo

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di alterawe la qualità, la sostanza o la natura per venderlo in uno stato tale

d~alterazione senza informa.rne l'acq.uirente sotto pena .d'una contrav~venzioRe.

·che si 1puo estendere a 500 franchi.

Vacguirente .ha il diritto di fare esat:ninare l'articolo acquistato da un analizzatore ufficiale contro il pagamento d'una somma, che non puo sup.e- ra.re 13 franchi e 50 cent., e riceve .un certificato del _:i'isultato dell' analisi.

Emendamento all' atto precedente 21 Luglio 187 9.

Qualunque ufficiale sanitario o.d agente dell'ispeziorre sanitaria ecc. puo procurarsi sul luogo della consegna un cam1 ~ione di latte duran te il tempo in cui esso è trasmesso all'acquirente o consegnato in seguito ad un con- tratto di ven di ta o di conaegna; se l'agen te sospetta che questo latte è stato venduto in condizioni contrarie alle disposizioni della legge, dGve sottomet- terlo all'analisi e vengono applicate le stesse pene come se ragente avesse comperato il latte dai venditore o dai suo rappresentante.

È proibito a qualsiasi venditore, rappresentante o persona di fiducia del venditore di rifiutare agli agenti la consegna della quantità di latte che essi domandano allo scopo di farlo analizzare.

Ordinanza sulle caseine, latterie, stalle e spacci di latte 15 Giugno 1885.

L'ufficio locale d'igiene redige una lista di tutte le persone del suo di- stretto che hanno delle vacche lattifere o dei fondi di commercio di latti- cini. Questa lista deve essere riveduta e corretta ogni tanto e · solamente le persone iscritte su detta lista hanno il diritto dl vendere i latticini. Sono eccettuati coloro che vendono del latte delle proprie vacche in piccola quan- tità ai loro operai o vicini.

Non si possono impiegare dei locali ad uso di stalle di vacche lattifere magazzini o spacci di latte senz'avvertirne per iscritto l' .A.utorità un mese prima.

L'ufficio d'igieue sorveglia l'igiene deJle vaccherie, magazzini e spacci di latte, esso prende le misure necessarie perchè il latte non provenga da animali malati e che non t:da contaminato in alcun modo, esso si assicura che i recipienti siano convenientemente ripuliti il più sovente possibile. Il latte proveniente da vacche malate non deve essere mescolato con altro latte, nè essere venduto per l'alimentazione umana, nè essere impiegato per l'ali- mentazione dei porci o d'altri animali prima di essere bollito.

Qualsiasi persona avente rapporto col commercio del latte non dev;e es- sere affe.tta da malattie contagiose od .e.ssere stata in contatto cbn persone affette da dette malattie.

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È proibito di · adibire ad uso 'di camere da letto od a qualsiasi altro · scopo (che non' é compatibile col commercio del latte, la. pulizia dei locali ' e dei recipienti contenente il latte) i locali destinati al commercio di questa.

sostanza. È proibito di te.nere dei porci nelle stalle destinate alle vacche lat- tifere, o nei locali destinati al commercio del latte. Le disposizioni delle Autorità locali sono pubblicate nel giornale del Distretto, · queste Autorità.

debbono spedirne una copia un mese prima. che entrino in vigore al Royal Privy Council per l'approvazione.

Rapporta dell' anali~zatore.

Secondo l'atto del 1875, già. veduto, l'analizzatore deve spedire un rap- porta ogni tre mesi delle ~nalisi eseguite all'autorità del luogo, che a sua volta deve spedirne una copia al Governo.

CONT~EA DI LONDRA.

Regolamenti sulle caseine, vaccherie, stalle e spacci di latte 3 Luglio 1885.

In generale essi contengono le ·stesse disposizioni emanate dal Governo, pero è utile esporre le ~eguenti disposizioni speciali :

Per pulire i recipienti contenenti il latte devesi impiegare dell'acqua.

calda o del va pore acqueo; ogni commerciante di latte deve impiegare tutte le precauzioni necessarie alla nettezza di tutto cio che riguarda questa sostanza.

Chiunque commercia nel latte deve immediatamente avvertire l'A.utorità non appena si sviluppi una malattia infettiva nei locali destinati al corn- mercio del latte, fra il personale od il bestiame, egli deve pure allontanare il latte dai detti locali :fi.nchè es.;i non siano stati disinfettati e dichiarati esenti d'infezione dall'Uf:ficiale sanitario del Distretto.

Ogni commerciante deve evitare di teuere il latte in locali ove questa materia passa essere contaminata da emanazioni provenienti da fogne, ecc.

Aggiungiamo ancora qualche informazione sul modo nel quale è regolato il controllo del commercio del latte nella

CITTA' DI LONDll,A.

Vi esistono le Dairy Companies (Società di latterie), che seconda i loro contratti coi produttori di latte hari.no il diritto d'ispezionare le stalle e le vaccherie dal punto di vista sanitario.

· I ve~ditori di latte sono severamente éontrollati dagli agenti dell'ispe- zione sanitaria.

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Il latte è portato 2 volte al giorno a Londra a mezzo della ferrovia, ordinariamente dentro a recipienti sigillati e provvisti di un robinetto alla ]oro parte inferiore, costrutti generalmente in latta, non dipinti, ma sempre puliti e brillanti. Gli agenti dell'ispezione prendono un campione da ogni recipiente e ne esaminano la temperatura e la densità; se si trova un valore diverso da quello fissato dai Regolamenti si esamina il latte più a fondo.

L'ufficiale sanitario nel suo rapporto indica il numero di campioni di latte analizzati ed i nomi e gli indirizzi dei negozianti dai quali detto latte proviene.

Oltre ad applicare le pene stabilite dalla legge a coloro che hanno venduto del latte fûsi:ficato se ne pubblicano il nome e l'indirizzo com~

pure la natura della falsificazione.

GERMANIA.

Il Consiglio Federale di questo paese adotta fra le disposizioni generali da applicarsi in tutto l'lm pero quelle, che si riferiscono direttamente all' jgiene pu bblica.

I diversi Stati della Confederazione Tedesca banno il diritto di stabilire presso di loro delle regole speciali, purcbè esse con- cordino coi principii fondamentali delle leggi generali.

La direzione della sorveglianza dell'igiene pubblica di tutto l'impero, spetta al ministero imperiale dell'Interno; sotto la sua dipendenza esiste l'Ufficio imperiale d'igiene che è incaricato degli studi concernenti questa materia. Ogni Stato sorveglia la salute pubblica del suo territorio, cio che spetta al rispettivo Ministero dell'Interno in generale, sotto la cui dipendenza trovausi il Con-- siglio sanitario ed i fuuzionari sanitari (medici, veterinari di di- stretto, ecc., chimici analizzatori delle derrate alimentari) che sono nominati dai governo dopo aver subiti gli esami stabiliti secondo gli accordi esistenti fra i diversi Stati.

In ogni divisione amministrativa dello Stato (provincie, di- stretti, ecc.) esistono un Oonsiglio sanitario regionale, locale, ecc.

ed i funzionari sanitarii rispettivi sotto lâ dipendenza dell'autol'ità governativa locale. Ogni Comune alla sua volta sorveglia il suo territorio per mezzo di funzionari sanitari, o di uffici locali, o di

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commissioni locali dîgiene, ed ha il di1'itto di pubblicare dei re- golamenti locali purchè essi s,accordino nei loro principii con quelli del distretto e dello Stato. Il controllo del commercio delle derràte alimentari è esercitato per mezzo dell'azwne dei laboratori ufficiali d'analisi.

Legge imperiale sul commercio delle derrate alimentari 14 Maggio 1879.

Gli impiegati della polizia possono entrare nei locali di vendita delle derrate alimentari alle ore solite del commercio e prelevare a loro' scelta e contro ricevuta dei campioni di mercanzie, che sono pagati dall' Autorit 1 in ragione della quantità prelevata e del loro valore commerciale. Chi si oppone all'in- gresso ·dei detti agen ti nei locali, è punito con una contravvenzione di 50 a 1050 marchi, o col carcer.e.

Gli impiegati della polizia hanno pure il diritto di entrare nelle ore so- lite del commercio nei depositi o magazzini appartenenti a persone che hanno subito delle pene stabilite da questa legge e di prelevare dei campioni. Questa facoltà comincia dopo la condanna definitiva del co~pevole e finis ce tre anni dopo.

Quando il venditore lo desidera, gl' impiegati della polizia c1evono con- segnargli una parte del campione prelevato, sigillata ufficialmente.

Le falsificazioni delle derrate alimentari, sono punite con una contrav- venzione, che puo ammontare sino a 1050 M. oppure col carcere sino a 6 mesi. Se la vendita d'una derrata alimentare si è effettuata senza che il ven- ditore conoscesse la falsi:ficazione, la contravvenzione ammonta sino a 150 M..

o si infligge il carcere.

L'impero puo pubblicare delle 01dinanze dopo approvate dai Consiglio federale, alla scopo di proibire il commercio di qualsiasi alimento sotto una qualificazione, che ncn corrisponde alla sua vera qualità. Chi non obbedisce a questa prescrizione è punito con una contravvenzione di 150 M. al massimo, o col carcere.

É proibito di vendere · delle~ derrate fabbricate, conservate, ecc. contra- rîamente alle prescrizioni della legge~

Chi ha venduto una derrata alimentare, che puo essere stata la causa della morte di una persona, è punito col carcere per 10 anni almeno, ed anche a vita, s'egli conosceva la proprietà pericolosa della mercanzia; nel caso di morte di una persona la pena è per tutta la vita. Se questo accidente è stato prodotto solamente dalla negligenza del venditore, la contravvenzione va :fino a 1000 M., il carcere sino a 6 mesi; se solamente è stata danneg-

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giata' la salute della persona, il carcere è per un anno, e se si ebbe mùrte, fino a 3 anni. La sentenza in materia di falsificazione potrà ordinare che la condanna sia pronunziata a .spese dell'accusato.

Già prima della pubblicazione di questa legge dietro l'ordine del Cancelliere imperiale, era stata nominata una Commissione per esaminare se si pote va, basandosi sulla legge che si sta va per pubblicare, stabilire dei Regolamenti applicabili in tutto l'impero pel commercio del latte. I risultati dei lavori del1a Commissione · pubblicati nel 1882 sotto il titolo « Materiali (Materialien) tecnici

pel progetto d' un' ordinanza imperiale per quanto concerne Il controllo sanitario del latte >> hanno dimostrato che nella pratica una legge generale di questa na tura era difficile ad applicarsi a, causa delle condizioni differenti d'un luogo all'altro. Il Ministero spedi una circolare alle Autorità invitandole a stabilire dappertutto.

dove il bisogno era riconosciuto, un Regolamento locale che col- pisse tanto i produttori che i venditori di latte~ Inoltre il contenuto dei « Materialien » fu comunicato ai differenti Stati perchè se ne servissero per la compilazione delle prescrizioni da pubblicarsi.

·Prima di entrare nella legislazione speciale d'ogni stato principule noi diamo qui il

Contenuto dei " Materialien " e delle disposizioni di qualche Autorita regionale.

Il colostro, il latte bleu, rosso, amaro, acido, viscoso o che presenta delle proprietà anormali, il latte proveniente da animali affetti da malattie infet·

tive, mammiti, avvelenamenti prodotti da malattie o da medicamenti, deve essere escluso dai commercio ; i proprietari di animali malati debbono farli visitare dal veterinario ufficiale.

La prova preventiva riguarda l'odore, il colore, il sapore, il peso speci·

fico del latte.

Se il peso specifico del latte non si trova nei limiti prescritti, ma vi si trovano la materia grassa ed il residuo secco 1 il latte deve esse re considerato

come di buona qualità.

Ogni Stato puo innalzare i limiti stabiliti dai " Materialien »; in alcune località i limiti dei costituenti del latte non possono essere stabiliti sempre nella stessa maniera. In certe località il latte messo in commercio deve es- sere completo, in altre è permesso di vendere 3 specie di latte : 1° completo,

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2° semi-scremato (mescolanza di latte completo e di latte scremato ), 3° latte·

~:;cremato con differenti mezzi. In certe località si esige che sull'iscrizione sia indicato con qual mezzo il latte è stato scremato, p. es. Zentrifugenmager- , milch (latte magro otteuuto dopo la centrifugazionel.

I recipienti destinati al latte debbono portare un' iscrizione indelebile che indichi se ·il latte è completo o screma.to ; in certe località l'iscrizione deve anche indicare il nome del venditore, ecc.

I recipienti debbono essere sempre puliti, stagnati (si deve evitare d'im- piegare nella loro costruzione del rame, dello zinco, del piombo, ecc.1 si deb- bono preferire quelli di vetro, di porcellana, maiolica, ecc.)

Si deve proibire che al .latte siano aggiunte delle sostanze estranee come, mezzi di conservazione, come il carbonato di soda, l'acido salicilico, ecc.

(In questi ultimi anni oltre queste sostan%e si scoperse la (ormalina,.

sostanza dannosa alla salute).

Allo scopo di avere del buon latte bisogna dare alle vacche un' alimen- tazione adatta, tenerle i.a hG.one condizioni igieniche, coaservare il latte in un ambiente fresc-o, sorvegliare i mezzi di trasporto, evitando che durante il viaggio si formi del burro, bisogna agitare il latte prima di versarlo nei re- cipienti, perchè esso possa conservare la sua composizione normale.

I locali destinati a servire da stalle o pel commercio del latte debboao essere in buone condizioni igieaiche, evitando che il latte sia contaminato da cattivi odori, da malattie, dalla vicinanza di camere da letto, ecc.

Deve proibirsi la vendita del latte proveniente da luoghi dove vi furono delle malattie contagiose, ecc.; le persone che furono in contatto con individui a:ffetti da malattie contagiose, debbono essere escluse da questo commercio.

La produzione, il trattamento ela conservazione del latte debbono essere sorvegliati da veterinari od altri agenti sanitari.

Bisogna controllare il più gran numero di spacci di latte e prelevare dei cai:(lpioni appena vi siano sospetti sulla qualita del latte,

'Gli agenti incaricati dell' ispezione deb~ono essere sufficientemente am-·

maestrati e c11ntinuamente sorvegliati e consigliati.

Quando si preleva un campione di latte bisogna informarsi non solo del nome e dell'indirizzo del venditore, ma anche di quello del produttore, della quantità totale da cui il campioae proviene, del numero di animali che h forniscono, dell'epoca della mungitura, ecc. Dopo l'esame chimico del campione fatto in un laboratorio ufficiale d' analisi, se il latte è di qualità inferiorr, si deve il più l resto possibile (al piu ta-:.·di nei

o

giorni) fare la prova di stalla sotto la sorveglianza degli agenti di polizia, nelle condizioni ed alll' ore ordinarie della rgungitura, prendendo il latte di tutte le vacche che hamJo·

fomito qnello del carnpione e mescolaudolo.

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In un certo numero di località la prova di stalla è ammessa solo pel latte completo. Et"sa perde del suo valore, se si constata che gli animali nel tempo decorrente dall' esame del campione alla prova di stalla sono stati nu- triti in una maniera che peggiora le condizioni del latte.

La punizione non è infiitta, se la prova di stalla conferma che il latte è di qualità inferiore.

Si applica la pena se il latte ottenuto nella stalla è superiore di 2 gradi in peso specifico, dei 0,3°fo di materia grassa e dell' l 0fo in residuo secco a.

quello del campione analizzato. In certi luoghi oltre alle pene stabilite dalle ordinanze di polizia si pubblicano i nomi dei contravventori e la sentenza.

Il numero di casi giudicati davanti i tribunali fu per ordine progressivo di frequenza : l 0 latte d'animali mala ti. 2° mescolanze. 3° scrematura 4° an- nacquamento.

Legislazione dei differenti Stati della Germania.

Prima della pubblicazione della legge imperiale del 1879 in molti Stati oltre al controllo repressivo esisteva già un controllo preventivo, consistente in cio che gli agenti erano autorizzati a entrare nei magazzini o depùsiti delle derrate alimentari per pre- levarne dei campioni prima che le derrate fossero state esposte in vendita.

Le legislazioni dei differenti Stati tedeschi sono fonda te sui·

principii fonda:inentali della legge imperiale e dei « Materialien >>;

tuttavia occorre ancora passa!'e in rassegna alcune disposizioni particolati a qualche Stato più importante ed alla città di Berlino.

PRUSSIA.

Ordinanza ministeriale 28 Gennaio 1884.

Pel controllo del latte al mercato oltre il lattodensimetro devesi im- piegare il cremometro, istrume.ati che debbono essere maneggiati da impiegati speciali.

Non devesi ricorrere a me todi coi quali si ottengono delle soluzioni eteree di materia grassa.

Gli istrumenti impiegati pel controllo debbono essete sottoposti periodi- camente al controllo del personale · d'istituti scientifici. . Il controllo · definitiv0 .deve essere eseguito in un laboratorio chimico. In casi dubbiosi il perito deve anzitutto ricominciare,, l'esame. del latte, che è

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stato fatto sul luogo di vendita, vale a dire circa il colore, densità ecc., dopo esaminerà la reazione, la materia grassa ed il residuo secco.

La prova di stalla è indispensabile in caso di reclamo del negoziante.

Tutti i vasi, che trovansi dal venditore, debbono essere tenuti chiusi, debbono essere lavati con vapore acqueo , ed asciugati con un panno- lino pùlito.

BAVIERA.

Ordinanza ministeriale 27 Genna.io 1884 e 15 Luglio 1887.

Chi mette in circolazionè delle derrate nocive .alla salute, conoscendo questa circostanza, è punito di carcere, che pu6 estendersi fino a 5 anni; in caso di morte la pena non è inferiore ai 10 anni e pu6 estendersi a vi ta;

se il fatto non era a conoscenza del venditore la pena è di 1000 M. di con- travvenzioue o 6 mesi di carcere, nei casi di grave malattia la pena è di 1 anno al più, in caso di morte di 1 mese a 3 anni.

Se la falsificazione non ha arrecato dei danni alla salute e dipende da negligenza, la pena è di 50 M. di contravvenzione o del carcere che puo estendersi sino a 6 settimane.

In tutti questi casi si pu6 confiscare la derrata .e pubblicare la sentenza.

Si permette la vendita di latte solamente di vacca.

Il latte d'aspetto sporco, mucilaginoso, rossastro, ecc.,t,d'odore nauseabondo, di cattivo gusto, acido, o che presenta qualche cosa d'anormale è confiscato ed il recipiente col suo contenuto viene consegnato ai periti per farne l' esame

ulteriore. ·

Se· il peso specifico del latte intiero è inferiore a 30 gradi o su peri ore a 34 gradi si esaminerà allattoscopio Feser; l'impiego di quesfistrumento deve essere limitato in causa del grande numero di casi in cui indica che il latte è povero in materia grassa senza che cio sia confermato dall'analisi chimica.

Se il lattoscopio dà solo 3 °f0 di matf-ria grassa si procede ali' analisi chimica. ~e il latte scremato indica meno di 33° al lattodensimetro si pro- cederà all' analisi. Se una parte d'una provvisione di latte ha dato motivo di sospetti snlla sua qualità si debbono prendere dei campioni di tutte le parti di questa provvisione.

Per la ·prova non si deve prendere meno di 112 litro di latte che deve esser messo in una bottiglLt preparata a questo scopo, cioè vuota e pulita, in vetro non co1orito, chiusa da un turacciolo nuovo e pulito, sigillata e mu- nita di ~tichetta, e il più presto possibile deve essere consegnata .ai periti. meglio servirai di bottiglie contrassegnate da un numero a fuoco.

I periti debbono esaminare il latte al suo aspetto esterno, all'odore ecc.,

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dal punto di vista della sua reazione, al microscopio, alla ~ densità, alla coagulazione dopo la cottura.

Essi debbono determinare il peso specifico dopo che il latte è stato a riposo durante 3 ore alla temperatura inferiore a 5° .. e p01·tato in seguito a 15°. La proporzione della materia grassa deve essere determinata secondo il metodo areometrico di Soxhlet. Al Laboratorio ufficiale d'analisi di Monaco annesso a!l' istituto d'igiene si adopera pure il metodo acidobutirrometrico del Dr. Gerber.

Il proprietario del bestiame deve permettere l'esecuzione della prova di stalla ordinata _dalla poliûa; detta prova _ puo essere pure fatta dietro sua domanda.

Le Autorità consegnano agli agenti dei formulari stampati sui quali essi . debbono scrivere le informazioni necessarie, e che debbono essere restituiti unitamente ai campioni prelevati. I Comuni hanno il diritto di fare istruh·e i loro agenti in corsi ufficiali sul controllo delle derrate alimentari e del latte in particolare come pure sul modo con cui si usano g1i istrumenti destinati a questo controllo.

In questo Stato gli agenti dell'ispezione vanno di comune in comune per prelevarvi dei campioni di der1ate alimentari; quest' istituzione dettft ambu- latoria ha dato buoni risultati.

Vi sono ancora altre disposizioni simili .a quelle della Prussia.

WURTTEMBERG.

Ordinanze ministeriali 24 Aprile 1884 e 12 Maggio 1886.

Il controllo del latte deve essere eseguito nei comuni aventi più di 10000 abitanti ed in quelli d'una certa importanza di cui la più gran parte della popolazione compera il latte da venditori al minuto; in · questi luoghi deve essere eseguito ail' improvviso ogni 4 settimane. Per evitare l'insalubrità o la. falsificazione del latte, che arriva ai consumatori, le Autorità della po- lizia locale delle città più grandi debbono stabilire un controllo sul luogo di produzione d'accordo colle Autorità dei comuni vicini, donde il latte pro- viene in gran parte.

BADEN.

Ordinanza ministeriale 17 Giugno 1884.

Le Autorità locali possono pubblicare delle disposizioni in conformità delle condizioni locali.

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ALSAZIA-LOREN A.

Ordinanza ministeriale 14 Marzo 1890.

Le A.utorità amministrative locali debbono istituire un controllo siste- matico del latte, specialmente per quanto riguarda l'annacquamento nei Co- muni dove il commercio del latte è più considerevole ( città, capoluoghi di Mandamento e località dove trovasi una popolazione operaia).

CITTA' Dl BERLINO.

Ordinanza di polizia sul commercio del latte di vacca 6 1Luglio 1887.

Non si puo vendere che del latte di vacca, completo, semi-scremato e éompl€tamente scremato (latte mag-ro) ottenuto per es. colla centrifugazione.

Bisogna escludere dai commercio il latte bleu, amaro, ecc., o proveniente da ilna vacca che ba partorito da meno di 5 giorni, o proveniente da vacche malate, o contenante degli agenti conservatori.

Chi ha l'intenzione di vendere del latte a Berlino deve noti:ficarlo al- l' A.utorità di polizia.

I recipienti di raine ecc. con cattiva stagnatura, in ferro con smalto · piombifero non debbono servire al trasporto od alla conservazione del latte.

Inoltre sonvi disposizioni che concernono i car:r:i impiegati pel trasporto del latte ..

I recipienti debbono portare un'iscrizione chiara, indelebile indicante la specie di latte che contengono ; i carri chiusi debbono portare quest' iscri- ûone sulle loro pareti.

È stabilita l'ispezione veterinaria uf:ficiale delle stalle.

Le punizioni pei contravventori a quest'ordinanza sono la contravven- zione da 3 a 30 M. od il carcere.

Il latte contrario alle prescrizioni, od anormale è confiscato e distrutto.

lstruzioni della Direzione di polizia 19 Dicembroe 1887 per l' esecuzzone dell' ordinanza di polizia 6 luglio 1887.

Prima di prendere il campione bisogna agitare il latte, poscia esami- narlo al colore, reazione, densità, ecc.

Prima di distruggere il latte trovato anormale bisogna prenderne un campione quando non se ne puo conoscere la causa dell'alterazione in un'altra

maniera. . .

Il latte completo che non indica almeno 14°, ii latte semi-scremato che.

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non indica 15°, ed il latte mltgro che non indica 16° allattodensiinetro deve e.ssere considerato come annacquato.

Il latte sos petto deve essere messo in una bottiglia pulita (di 112 litr o almeno) chiusa con un turacciolo nuovo e sigillata e consegnata il piu presto possibile (in giornata) al chimico per poter decidere se il latte deve essere dichiarato libero oppure deve essere distrutto.

N el caso che il latte è di chiai ato contrario alle prescrizioni il negoziante deve pagare le spese dell'analisi.

N ella pro va di stalla devesi specificare se il latte pt oviene dalla miscela di quello di tutte le vacche o d'una sola. Nelle stalle non devesi esaminare il latte nel tempo che contiene ancora della schiuma, poichè il latte fresco contenente dei gaz è più leggero del latte normale.

, 1 risultati dell'esame di polizia debbono essere riuniti per farne la sta- tistica, ed inoltre bisogna dare le informazioni sulla quantita di latte che si trova ogni gi(1rno in media negli spacci e nei carri.

' Pel trasporto del latte non si debbono impiegare che dei recipienti in Iegno, latta, in caso di piccole provvisioni debbonsi impiegare dei recipienti di terra (porcellana, ecc.). I recipienti debbono essere chiusi per impedire che il latte sia inquinato dalla polvere o dagli insetti.

Nell'ispezione d'una stalla, se il veterinario ufficiale lo crede utile, si deve osservare il genere di alimentazione delle vacche.

Quando vi sono delle malattie infettive o solo dei sospetti di tali ma- lattie fra le vacche, il latte di queste vacche non deve essere messo in commercio.

ITALIA.

La tutela dell'igiene pubblica spetta al Ministero dell'Interno, sotto la dipendenza del quale vi sono il Consiglio supe1·iore del- l'igiene pubblica e la Direzione generale dell'igiene · pubblica del Regno. Nelle provincie la sorveglianza in materia sanitaria spetta ai Prefetti, sotto la cui dipendenza trovasi il Consiglio Provinciale Sanitario ed il medico provinciale, che riveste il grado di Consi- glîere, di Prefettura. Queste A.utorità sono incaricate dello studio e dell'ispezione di quanto riguarda questa materia. Nei Comuni l,e. Autorità municipali esercitano questa sorveglianz.a per mezzo

~H funzionari sanitari, in mol.te città esjstono degli uffici d'igiene

~ .~ei laboratori chimici mul)icipali .d'analisi. Questi funzionari·sono

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nominati dopo aver subiti gli esami di periti medici, chimici igie- nisti ecc. e non debbono dedicarsi direttamente od indirettamente a qualsiasi commercio od industria sottomessi alla sorveglianza sanitaria, nè comunicare i risultati e le conclusioni delle ispezioni o delle perizie a persone estranee. I Comuni che hanno intenzione d'istituire un servizio d'ispezione sanitaria e Regolamenti locali debbono dare al Prefetto della provin ci a tutte le · informazioni ~

questo riguardo, come per esempio la lista nominativa dei fun- zionari, la descrizione degli strumenti da impiegare, dell'installa- zione dei laboratori ecc. Diversi Comuni possono accordarsi (Con- sorzio) fra di loro pel servizjo sanitario, cosi per esempio per ser- virsi d"un laboratorio chimico d'analisi posto in uno dei Comuni suddetti.

Ecco le disposizioni legislative italiane; esse non differiscono nei loro principii fondamentali da quelle delle due nazioni, che abbiamo vedute.

Codice sanitario del Regno 22 Dicem.bre 1888.

È proibito di vendere, di tenere per la vendita 0 di dare ai proprii impiegati a titolo di compenso degli alimenti o delle bevande guaste, in- fette, alterate o riconosciute malsane e dannose, sotto pena d'una contrav- venzione di 10 a lOO lire e di carcere da 6 giorni a 3 mesi colla con:fisca della derrata.

La stessa pena è applicabile quando per la cattiva stagnatura: o per la sostanza che entra nella compos1zione degli istrumenti e dei recipienti gli alimenti o le bevande sono rese nocive alla salute.

Regolamento speciale del Regno 3 Agosto 1890

pet" la vigilanza igienica che deve servire alle Autorità 1anito.rie comunali per la compilazione dei Regolamenti locali d' igiene.

È proibito di fabbricare, vendere o tenere per la vendita un prodotto alimeniare, che non risponde nella sua natura, sostanza o qualità all'indica- zi<>ne sotto la quale è designato o sotto la quale è doiL.andato.

È p~rmesso d'aggiungere agli alimenti degli ingredienti ino:ffensivi allo scopo di favorlrne il eommercio eccetto nel caso di aumentare fraudolente- mente il volume od il peso, od ::.llo scopo di nasconderne la cattiva qualit&

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I fabbrieanti ed i venditori di questi prodotti cosi mescolati a scopo commerciale e non di frode sono esenti dalle pene purchè sul prodotto vi sia un'etichetta che ne indichi la vera natura.

È proibito di vendere senza prevenirne l'acquirente un prodotto alimen- ta-re dal quale sia stato tolto in totalità od in parte un costitu~nte di valore alimentare.

Chi vu ole aprire una vaccheria od uno spaccio di latte deve . darne av- viso 15 giorni prima all'A.utorità municipale. Entto gli 8 giorni dell' avviso detta A.utorità deve far eseguire un1ispezione per assicurarsi delle condizioni igieniche del locale.

Le stalle delle vacche lattifere debbono essere tenute in buone cOJtdi- z ioni igieniche secondo le prescrizioni stabilite a questo riguardo.

N elle vaccherie delle eittà nessuna vacca puo essere tenu ta senza darne l'avviso nelle 24 ore all' A.utorità muuicipale, che manda u:r;t veterinario per visitarla; sono escluse le vacche troppo veec.hie, mala te, in cattive condizioni di nutrizione, in uno stato avanzato di gravidanza. Le vacche ammesse sono contrassegnate a fuoco sulle corna o sulle unghie. Quando si sviluppa una malattia in una vaccheria l'A.utorità municipale prende le misure necessarie in simili casi, ed è proibito il commercio del latte di q neste . vacch~. I ve- terinari comunali possono visitare improvvisamente le vac1~herie. Le vacche che sono in campagna e che danno il latte pel commercio nei Comuni deb- bono essere pure sorvegliate. Quai unque persona affetta da malattia infettiva non deve mungere le vacche. Prima di eseguire la mungitura si devono ]a- vare accuratamente le mani con una soluzione antisettica che puo pure ser- vire per lavare i capezzoli delle vacche. I locali che servono di deposito o di vendita del latte, debbono essere in buone condizioni igieniche, nè deb- bono servire per camere da letto, nè contenere degli e-ffetti sporchi o del pe- trolio o altre sostanze che alterino il sapore e l'odore del Jatte.

I recipienti destinati al latte debbono essere tenuti coperti e sempre netti, bisogna disinfettarli spesso con soluzioni bollenti di soda caustica, ecc.;

i recipienti che servono al trasporto del latte nei Comuni debbono portare un'iscrizionë chiara che indichi il non;:te del proprietario ed il luogo d'ori- gine del latte.

È permessa la vendita del latte completo, screm&to, centrifugato ; un'i- scrizione affissa sul corpo ·del recipiente deve indicare la qualità del latte.

È proibito di vendere il colostro, il latte proveniente da animali affetti .da malattie contagiose, da animali nutriti con foraggi velenosi o alterati, o trattati con sostanze tossiche d'azione generale che alterano il latte. É proibito di vendere del .latte bleu, ecc., del latte contenente delle traccie evi- denti di escrementi o sporco in qtlalsiasi modo, del latte al quale . si è ag-

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giunto qualche sostanza estranea allo scopo di conservarlo o per correggerne i difetti, come l'acido salicilico, borico, carbonati alcalini, ecc., del latte an- nacquato od alterato in qualsia~i modo.

Il latte è considerato annacquato quando contiene una quantità di ma- teria grassa e di residuo secco inferiore al limite fissato sulla media d'un grande numero di prove di stalla sècondo i regolamenti Iocali d'igiene.

Quando sarà necessario si procederà alla prova di stalla, che deve farsi nei 3 giorni dalla data della contravvenzione, facendo attenzione che nel tempo precedente la prova di stalla l'alimentazione delle vacche lattifere non sia stata cambiata.

La prova di stalla è favorevole al produttore od al venditore nel caso in cui la differenza fra il campione prelevato nella stalla ed il Jatte sospetto non superi 2 gradi Quevenne per la densità normale, 3 ÜIO per la materia grassa e 1 ÜIO pel residuo secco magro.

Anche nel caso che la prova di stalla sia favorevole al produttore od al venditore si puo proibire la vendita del latte se in conseguenza di un'a- limentazione inadatta o per un altro motivo il latte contiene una quantità di residuo magro e di materie grasse inferiore a quella fissata dai regolamenti locali d'igiene.

FRANCIA

La vigilanza sanitaria generale dello Stato spetta al Ministero dell'Interno. L' Accademia di Medicina di Parigi ed il Comitato consultativo d'igiene sono chiamati a dare la loro opinione, il secondo inoltre a redigere dei rapporti· su questa materia. L'orga- nizzazione sanitaria centrale e nei dipartimenti non differisce in generale da quella degli Stati di cui abbiamo parlato.

In forza delle leggi 16-20 Agosto 1790;' 18 Luglio 1837 ed 8 Aprile 1884 sull'organizzazione municipale, la polizia sun·igiene alimentare è affidata· ai sindaci nei dipartimenti, ed alla prefettura

di

polizia di Parigi in questa città ed in qualche comune vicino . . In moite città vi sono degli uffici d'igiene. Le pene per i contravventori alle disposizioni sanitarie, sono contemplati nei Co ..

dici penali; ·di giustizia militare, e marittima. ·

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· Oltre a queste Ieggi che noi abhiamo ci tate, vi è pure· la legge del 1851 e alcune sentenze di tribunali, che riguardano l'igiene alimentare, le quali noi esp&niamo qui appresso:

Legge tendente alla repressione più efficace di certe. frodi nella vendita delle mercanzie 27 Marzo 1851.

Si debbono applicare le pene stabilite dall'art. 423 del Côdice penale a coloro, che falsificano delle sostanze o delle derrate alimentari destinate alla vendita, ed a coloro, che vendono od espongono· in vendita le dette sostanze sapendo ch'esse sono falsificate e corrotte.

Queste pene sono: da 3 mesi ad un anno di carcere, non meno di 50 fr.

di contravvenzione; confisca degli oggetti e pubblicazione della sentenza a spese del condannato, se il tribunale lo crede. É proibito di fare delle me- scolanze nocive alla sainte sotto pena d'una contravvenzione da 50 a 500 fr.

e di carcere da 3 mesi a 2 anni colla confisca degli oggetti, ecc.

Per coloro che hanno nei loro magazzini, botteghe, ecc. delle derrate alimentari, sapendo che sono falsificate, la pena consiste in una contravven- zione dai 16 ai 25 fr. e nel carcere da 6 a 10 giorni; se le derrate sono nocive la pena è di 50 fr. di contravvenzione o 15 giorni di carcere. Le derrate confiscate che possono ancora essere utilizzate, vengono rimesse dall'ammini-·

strazione a qualche stabilimento di beneficenza ; quelle che non valgono più nulla sono distrutte a spese del colpevole ed i tribunali possono ordinare che la distruzione abbia luogo pubblicamente davanti la bottega od il domicilil) del delinquente, ecc.

L'art. 471 del Codice penale stabilisee: Sono puniti con una contravven- zione di 1 a 5 fr. coloro, che avranno trasgredito alle disposizioni dei Rego- lamenti legal mente fatti dall' Autorità. amministrativa ed in caso di recidiva è applicato il carcere per 3 giorni ed anche di più. N el caso di recidiva alle prescrizi1mi generali di questa legge del 1851 entro i cinque anni dell'ultima condanna la pena è doppia del massimo, la contravvenzione puo ammontare sino a 1000 fr.

Sentenze di Tribunali.

Una sentenza della corte di Cassazione del12 luglio 1835 definisce come falsificazione non solo l'introduzione nella mercanzia di elementi che non vi si dovrebbero trovare, ma anche il fatto di sottrarre da una aostanza, che deve essere ve~duta pura, un principio che la fa ricercare, ed ancora il fatto di cambiar l'apparenza ad un prodotto per dissimularne la quantità inferiore

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