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La terminologia scientifica nel linguaggio giuridico

4. Traduzione e vaghezza: il caso dell’Accordo di Parigi

4.2 La terminologia scientifica nel linguaggio giuridico

Dopo avere, seppur selettivamente, passato in rassegna alcuni tratti della lingua inglese che costituiscono fonti potenziali di vaghezza, vista l’area scientifica nella quale si inserisce l’Accordo di Parigi sarebbe possibile soffermarsi sulle conseguenze della supremazia dell’inglese per indagare se, in quanto lingua di predilezione della ricerca, oggi

48 l’uso dell’inglese influisca sul tessuto scientifico delle altre lingue meno utilizzate26 (Hagège 2012, 111). L’ipotesi potrebbe costituire l’oggetto di uno studio approfondito in particolare nel settore della scienza ambientale e, di riflesso, anche nella divulgazione scientifica in tale settore. Poiché l’Accordo di Parigi non presenta un linguaggio altamente specializzato, tuttavia, in questa sede ci occupiamo piuttosto di un’altra problematica potenzialmente fonte di indeterminatezza, ossia del modo in cui il linguaggio giuridico accoglie al suo interno termini tecnici provenienti dal mondo scientifico. Con riguardo ai termini tecnici provenienti da altri campi scientifici si pone infatti l’interrogativo se tali termini «mantengano il loro significato originario o se acquisiscano un significato diverso a seguito della loro incorporazione nel linguaggio giuridico» (Jacometti 2018, 86).

È noto che «laddove, come spesso accade, un termine scientifico divenga parte del linguaggio giuridico attraverso la sua introduzione in un atto legislativo, per individuare lo specifico significato giuridico assunto da tale termine si dovrà fare riferimento, oltre che al testo legislativo, anche ai lavori preparatori da cui potrebbero emergere eventuali dibattiti in merito al significato del termine. Inoltre, come sempre, si dovrà tenere conto dell’interpretazione che del termine daranno la giurisprudenza, la dottrina e la prassi»

(Jacometti 2018, 86).

Questo metodo è adottato anche nell’ambito della traduzione giuridica, dove per tradurre termini scientifici ci si riferisce in primo luogo all’equivalente presente nella legislazione nel settore. Tale modo di procedere evidenzia che quando un termine scientifico diviene un termine giuridico assume una vita propria e permette di dedurre che esso «può acquisire un significato diverso, più ampio o più circoscritto, rispetto a quello del settore scientifico da cui proviene» (Jacometti 2018, 86), o essere ridefinito nel linguaggio giuridico in modo leggermente diverso sia rispetto alla sua definizione scientifica, sia rispetto a quella nella lingua comune. Tali problematiche saranno approfondite al capitolo 5.2 in relazione all’Accordo di Parigi.

In questa sede ricordiamo, infine, che la scelta del termine scientifico-giuridico è anche dettata da esigenze di coerenza e si basa sull’assunto che «un termine tecnico-giuridico, come usufrutto, può essere meno fuorviante, in quanto non può essere confuso dalle persone comuni essendo utilizzato solo in ambito giuridico» (Jacometti 2018, 89);

26L’innovazione terminologica, supporto essenziale della creatività scientifica, potrebbe, in mancanza di una reazione contraria, essere sacrificata al dominio di una terminologia esclusivamente inglese (Hagège 2012, 111).

49 dall’altro lato, tuttavia, possiamo muovere un’obiezione a questo metodo consolidato se lo osserviamo dal punto di vista della chiarezza comunicativa nella lingua comune, il che lascia comprendere le spinte subite dal linguaggio giuridico verso una sua semplificazione; a questo proposito è opportuno richiamare alla mente la distinzione fondamentale tra lingua comune e linguaggio giuridico: «anche laddove il linguaggio giuridico utilizzato è il più semplice e chiaro possibile, l’uomo comune avrà solo l’illusione di comprenderne il significato, in quanto la comprensione effettiva presuppone la conoscenza dell’ordinamento giuridico di cui è espressione» (ibid.).

4.2.1 Testi normativi e terminologia ambientale

Nell’ottica di analizzare, nel capitolo seguente, le scelte di alcuni termini chiave dell’Accordo è utile menzionare alcuni punti riguardanti il linguaggio dei testi normativi sull’ambiente.

Negli Stati europei, per esempio, dove il diritto dell’ambiente è ormai appannaggio quasi esclusivo dell’Unione europea, la scelta della terminologia utilizzata nei testi normativi in materia ambientale è necessariamente influenzata dal metodo di formazione del diritto europeo, e quindi dal suo carattere negoziale e spesso compromissorio (Jacometti 2018, 85).

Tale metodo di formazione in una certa misura è paragonabile a quello del diritto internazionale e talvolta comporta un impoverimento del testo normativo dal punto di vista terminologico; al fine di raggiungere un consenso a livello politico, infatti, i testi normativi europei spesso evitano di fornire definizioni precise e presentano formulazioni vaghe per non riproporre nel contesto sovranazionale alcuni termini specifici connotati semanticamente in uno o più sistemi giuridici degli Stati membri. Poiché i termini giuridici utilizzati a livello nazionale spesso sono specifici e precisi, il legislatore sovranazionale, per discostarsene, decide di non utilizzare termini tecnici dal punto di vista giuridico (Jacometti 2018, 85).

Questo modo di procedere non è privo di conseguenze; in mancanza di un termine giuridico chi si occupa della redazione legislativa può incorrere nell’errore di riprendere alcuni termini da altri linguaggi, in questo caso da quello scientifico, per cercare di ottenere una lingua non connotata giuridicamente a livello nazionale e quindi universalmente riconosciuta come valida. La ricerca di un termine «a-tecnico» attingendo al linguaggio scientifico si basa sullo scambio tra giuristi ed esperti in campo ambientale, ma non deve indurre i primi ad affidare il compito definitorio della fattispecie giuridica ad altri (Jacometti 2018, 86); la responsabilità di determinare e denominare la fattispecie è infatti dei giuristi in

50 quanto conoscitori del sistema giuridico e quindi in grado di individuare la nozione giuridica alla quale riferirsi.

In sede di traduzione per i giuristi si pone quindi la questione di distinguere tra i termini scientifici che veicolano i fenomeni così come avvengono in natura e che non rimandano ad alcun concetto giuridico e i termini che traducono o fanno parte di una determinata fattispecie giuridica: questa distinzione è particolarmente rilevante perché influisce sull’interpretazione del testo normativo.