La tutela degli utenti nei settori in esame porta alla mente i tentativi, per lo più di stampo dottrinale, volti a riconsiderare la tradizionale nozione di soggetto debole e come tale meritevole di tutela. La letteratura in materia è vasta. Per una ricostruzione delle più recenti tendenze si veda: C. C ASTRONOVO , S. M AZZAMUTO , Manuale di diritto privato europeo, Milano, 2007, p. 270 ss.; F. M ACARIO , Dalla tutela del contraente debole alla nozione giuridica di consumatore comune, europea e costituzionale, in Obbligazioni e contratti, novembre 2006, p. 872. Tuttavia, deve rilevarsi come nei settori qui presi in esame la previsione di una specifica disciplina a tutela degli utenti, se pur ricollegabile alla liberalizzazione delle relative attività (e dunque alla trasformazione del rapporto con il fornitore in un rapporto di tipo contrattuale) sia comunque giustificabile in virtù della particolare natura dei servizi in esame, in quanto volti a soddisfare interessi di rilevanza generale. Al riguardo, significativo è quanto evidenziato da L. A LLA , Finanziamento degli obblighi di servizio pubblico e disciplina degli aiuti di stato: evoluzione della giurisprudenza e recenti innovazioni normative nella prospettiva dello State Aid Action Plan, cit., p. 7, ove si afferma che “I servizi di interesse economico generale, si differenziano, infatti, dalle altre prestazioni di attività economiche, perché in considerazione dei rilevanti interessi sociali connessi alla loro prestazione, l’esercizio dell’attività è improntata al rispetto di principi – ed al perseguimento di obiettivi – in parte diversi rispetto a quelli della logica del mercato e delle regole che presiedono al suo funzionamento. Questa indotta deviazione dalla sola logica del mercato può sostanziarsi, ad esempio, nell’obbligo di fornitura del servizio a predeterminati livelli di prezzo, secondo predefinite caratteristiche qualitative, in modo continuativo e con carattere di tendenziale universalità, e determina l’insorgenza di extracosti, la cui copertura può essere garantita attraverso molteplici modalità di intervento pubblico”. Al riguardo, afferma l’A., che tale natura composita ne fa una “fattispecie complessa” e che tale complessità di riverbera sul regime giuridico strutturandolo secondo canoni di più o meno difformità rispetto a quelli previsti per la altre attività economiche.
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