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concupiscenza, indipendentemente dal fatto che vi sia stato • Stabiliva che: Giurisprudenza

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Academic year: 2022

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(1)

Giurisprudenza

• Stabiliva che:

• il reato di atto di libidine si concretizzava ogni qualvolta vi fosse

“…..un toccamento o un gesto che, per le modalità in cui si svolge, costituisce inequivoca manifestazione di ebbrezza sessuale e di concupiscenza, indipendentemente dal fatto che vi sia stato soddisfacimento dei sensi”

• Integravano, inoltre, gli estremi del reato di atti di libidine:

• “…..anche i toccamenti lascivi e ancor più gravemente,

strofinamenti dell’organo virile sugli organi genitali femminili, a

prescindere dalla concreta realizzaione del fine”

(2)

In ambito sanitario

• In caso di visita medica, non si può parlare di atti di libidine, ma

• “… solo quando la visita medica debba necessariamente riguardare la sfera o gli organi sessuali del paziente, e non quando essa riguardi altre parti del corpo”

• Per esempio:

• la visita medica interessa la sfera genitale, per esempio in ambito ginecologico, non si può in linea generale parlare di atti di libidine.

• Si ha reato inteso come atti di libidine

• qualora il medico – estendendo abusivamente l’area della sua indagine – operi all’improvviso e all’insaputa del paziente, pur sapendo che il consenso non vi sarebbe stato”.

• in ambito infermieristico, vale come suddetto.

• Il caso clamoroso dell’infermiere di Gallerate che, dopo avere fasciato una ragazza di dodici anni in ospedale, si era recato con una scusa al suo domicilio per controllare la “fasciatura” e le aveva abbassato le mutandine e introdotto un dito nella vagina.

• Aggravante:

• il personale sanitario gode generalmente della qualifica pubblicistica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

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(3)

Legge 15 Febbraio 1996, n. 66

• NORMATIVA VIGENTE

• Tale legge ha affermato un principio di civiltà giuridica, in quanto la violenza sessuale diventa un reato contro la persona e non più contro la morale.

• Nella rubrica del Codice Penale che prevede i delitti contro la libertà personale vengono introdotti i nuovi articoli 609-bis 609-decies.

• Il nuovo articolo 609-bis c.p. recita testualmente

• “… chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni”

• Dalla lettura del primo comma, si evince la prima novità rilevante consistente nell’unificazione delle due, dapprima distinte, fattispecie. Non si parla più di congiunzione carnale violenta e di atti di libidine violenti come di due reati.

• Oggi è prevista una singola fattispecie violenza sessuale.

• Il fatto può comportare più di una perplessità, in quanto di diversa gravità sono le ipotesi di violenza carnale con le ipotesi di atti di libidine.

• Attenuante:

• ultimo comma dell’art. 609-bis che prevede che “…. per i casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”

(4)

Una disposizione di grande interesse è contenuta nell’art. 16 della Legge n. 66/96

• “… l’imputato per i delitti di cui agli art. 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater(atti sessuali con minorenni) e 609-octies (violenza sessuale di gruppo) c.p. è sottoposto con le forme della perizia, ad accertamenti per l’individuazione di patologie sessualmente

trasmissibili, qualora per le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime”

• Deroga all’art. 5 della Legge n. 135/1990 che prevede:

• “..nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, a esami tendenti ad accertare la sieropositività da HIV se non per necessità clinica e nel suo interesse” (trattamento sanitario obbligatorio)

• Aggravanti fondamentali:

• Se la violenza è commessa

• “nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici”

• oppure

• con “l’uso di armi e di sostanze alcoliche, narcotiche o stuperfacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa”

• Art. 609-ter per i reati compiuti “da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio”

(5)

Altre aggravanti sono previste per i fatti compiuti nei confronti dei minori.

• È reato compiere atti sessuali con chi al momento del fatto

• “non ha compiuto gli anni quattordici”

• oppure

• “non ha compiuto gli anni sedici”

• “… quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragione di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato”.

• In questo caso la violenza è presunta o, per uasare la vecchia terminologia codicistica, “abusiva”.

• Sono perseguibili a querela della persona offesa, il cui termine per la proposizione è di sei mesi.

• Si procede d’ufficio, invece, in una serie di casi aggravati e tassativamente stabiliti dall’art. 609-septies.

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(6)

L’art. 609-octies prevede una diversa fattispecie per la violenza sessuale di gruppo:

• consiste “… nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale”.

• Il legislatore ,in questo caso, aveva due strade: riconoscere tale violenza come un’aggravante del reato o costituirla in autonomia fattispecie

• Il delitto è perseguibile a querela di parte. Il termine della proposizione della querela, che è revocabile, è di sei mesi.

• Si procede d’ufficio se:

• Il fatto è commesso nei confronti di una persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

• Il fatto commesso da genitore, anche adottivo, dal convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;

• Il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni;

• Il fatto è commesso con un altro delitto per il quale si debba procedere d’ufficio;

• Il fatto (senza violenza) è commesso nei confronti di una persona che non ha

compiuto di dieci anni.

(7)

Registro di carico e di scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope delle unità operative.

• Unico documento su cui annotare le operazioni di approvigionamento, somministrazione e restituzione dei farmaci stupefacenti e psicotropi di cui alle tabelle I, II, III, IV previste dall’art. 14 del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti.

• Il registro, costituito da 100 pagine prenumerate, è vidimato dal Direttore sanitario o suo delegato che provvede alla distribuizione.

• Responsabile dell’assistenza infermieristica

• È incaricato della buona conservazione del registro, che sarà distrutto dopo due anni dall’ultima data di registrazione.

• Dirigente medico dell’u.o.

• È responsabile dell’effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e

reale delle sostanze stupefacenti e psicotrope

(8)

Direttore responsabile del servizio farmaceutico,

attraverso periodiche ispezioni, accerta la corretta tenuta del registro di carico e di scarico di reparto. Di tali ispezioni verrà redatto apposito verbale

che sarà trasmesso alla direzione sanitaria.

• Ogni pagina del registro deve essere intestata ad una sana preparazione medicinale, indicandone la forma farmaceutica e il dosaggio. Inoltre si deve riportare l’unità di misura adottata per la movimentazione.

• Le registrazioni, sia in entrata che in uscita, devono essere effettuate cronologicamente entro le 24 ore successive alla movimentazione, senza lacune di trascrizione; impiegare un mezzo indelebile e le eventuali

correzioni, effettuate senza alcuna abrasione e senza uso di sostanze coprenti, dovranno essere controfirmate.

• Dopo ogni movimentazione, deve essere indicata la giacenza.

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(9)

Somministrazione parziale

• Nel caso di somministrazione parziale di una forma farmaceutica, il cui farmaco residuo può essere

successivamente riutilizzato (come una fiala iniettabile), si procederà allo scarico dell’unità di forma farmaceutica.

Nelle note sarà specificata l’esatta quantità di farmaco somministrata, corrispondente a quella riportata nella

cartella clinica del paziente. La quantità residua del farmaco è posta tra i rifiuti speciali da avviare alla termodistruzione.

• Il registro non è soggetto alla chiusura annuale, pertanto non deve essere eseguita la scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei medicinali movimentati durante l’anno.

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(10)

Prescrizioni d’uso

• il nome della specialità medicinale o del prodotto generico o delle preparazione galenica

• la forma farmaceutica (compresse, fiale, soluzione orale, etc.);

• il dosaggio e l’unità di misura adottata per la movimentazione (ml, mg o unità di forma farmaceutica);

• il numero progressivo della registrazione;

• il giorno, mese ed anno della registrazione;

• il numero del buono di approvvigionamento o di restituzione del farmaco.

• La movimentazione di farmaci tra le diverse unità operative delle stesso presidi, deve essere specificata nelle note;

• la quantità di farmaco somministrata o consegnata o ceduta o resa;

• la quantità di farmaco giacente presso l’unità operativa dopo ogni movimentazione;

• Firma di chi esegue la movimentazione

• Indicare, oltre ai casi già evidenziati, specifiche annotazioni atte a fornire maggiore

chiarezza in casi particolari.

(11)

REGISTRO OPERATORIO

rappresenta la verbalizzazione di un’attività di diagnosi e di cura da trascrivere successivamente in cartella clinica

• MINISTRO della SANITA’

• Dipartimento II, già Divisione II D.G.O.

• n. 900.2./2.7/190

• Oggetto: REGISTRO OPERATORIO

• Il registro operatorio deve documentare il numero e le modalità esecutive degli interventi chirurgici.

• Ovvero esso:

• - è il verbale di ogni intervento

• - costituisce parte integrante e rilevante della cartella clinica, nella quale dovrà sempre essere compresa una copia di tale verbale qualunque siano le modalità della sua tenuta.

• La tenuta del registro operatorio, anche se non espressamente prescritta

dalla legge, è obbligatoria: il registro, agli effetti della norma sul falso

documentale, è atto pubblico.

(12)

REQUISITI

• Sostanziali:

• La VERIDICITA’

• Ove appare utile l’adozione di opportuni accorgimenti nel caso in cui si debba procedere a correzioni di errori materiali.

• Se l’errore è commesso all’atto della stesura è possibile coprire con un tratto di penna la parola che si intende eliminare che deve comunque restare leggibile; se si vuole procedere nella correzione in epoca successiva è necessario porre una annotazione che dia esplicitamente atto del progresso errore.

• La COMPLETEZZA

• La CHIAREZZA

• Formali:

• 1. Elementi identificativi del paziente

• 2. Indicazione della data, ora di inizio e di fine dell’atto operatorio

• 3. Indicazione del nome del primo operatore e di quanti hanno partecipato direttamente all’intervento

• 4. Diagnosi finale e denominazione della procedura eseguita

• 5. Tipo di anestesia utilizzata e nome dei sanitari che l’hanno condotta

• 6. Descrizione chiara e sufficientemente particolarizzata della procedura attuata

• 7. Sottoscrizione da parte del primo operatore

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(13)

Le modalità pratiche della tenuta del registro operatorio debbano dipendere dalle Direzioni Sanitarie delle singole istituzioni ospedaliere che dovranno scegliere tra le possibili modalità

quelle che garantiscano la massima tutela nei riguardi delle eventuali manomissioni

• Il direttore dell’unità operativa sia direttamente responsabile della corretta compilazione, della tenuta e della conservazione del

registro operatorio

• Per quanto riguarda la sua conservazione, si debba rimandare a quanto previsto in tema di cartelle cliniche dalla circolare n. 61 del 19712/1986.”le cartelle cliniche, unitamente ai relativi referti,

vanno conservate illimitatamente poiché rappresentano un atto

ufficiale indispensabile a garantire la certezza del diritto, oltre a

costituire preziosa fonte documentaria per le ricerche di carattere

storico-sanitario”

(14)

esempi

• Non possiamo fare a meno di notare l’insufficienza di tali requisiti.

• Negli interventi di chirurgia addominale o o pelvica, in particolare, esiste un rischio, ampiamente documentato, di “smarrimento o dimenticanza di corpi estranei nell’organismo del paziente”.

• Prende parte alla procedura della conta delle garze anche il cosiddetto infermiere di sala operatoria, che non compare però nel registro operatorio.

• Essendo il registro, sempre dal punto di vista della responsabilità professionale, un forte elemento probatorio, si riterrebbe utile introdurre

• oltre alla sottoscrizione del primo operatore (medico) , anche per via di prassi, l’obbligatorietà della firma di tutti i presenti, onde evitare problemi di sorta.

• È utile precisare che comunque il Ministero no ha proposto un modello di registro,

ma ne ha indicato soltanto i presupposti minimi, suscettibili ovviamente di essere

ampliati e integrati.

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I RIFIUTI SPECIALI A RISCHIO INFETTIVO

….derivanti da attività sanitarie, sono rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede particolari precauzioni in funzione della prevenzione delle infezioni.

Sono da considerare tali tutti i rifiuti contenenti o venuti a contatto con sangue, liquido e materiale biologico o proveniente da strutture di isolamento

• La gestione dei rifiuti speciali a rischio infettivo all’interno delle UU.OO. Prevede comportamenti finalizzati a:

• Attuazione di corrette modalità di raccolta conformi alle norme tecniche emanate dalla legislazione vigente

• Prevenzione di incidenti a rischio biologico causati e/o dipendenti dall’eliminazione del materiale utilizzato dagli operatori sanitari

• Prevenzione di incidenti a rischio biologico per gli operatori addetti all’allontanamento ed al trasporto dei rifiuti speciali

• Riduzione del volume dei rifiuti speciali in quanto spesso vengono smaltiti come tali anche rifiuti urbani

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(16)

Elenco indicativo dei rifiuti da considerare a rischio infettivo

rifiuti provenienti da medicazione: guanti, cotone, garze, cerotti, ecc.;

taglienti ed acuminati monouso: aghi, bisturi

• rifiuti provenienti dai laboratori: piastre, terreni di coltura, provette.

• Presidi e dispositivi medici: cateteri (vescicali, vascolari, ecc.), sonde e sondini, circuiti, deflussori, ecc.

• Ed inoltre:

• Rifiuti igienici contaminati da attività di ricerca e di diagnostica batteriologica

• Assorbenti igienici contaminati

• Indumenti protettivi a perdere contaminati

• Gessi e bendaggi contaminati da sangue e da secrezioni

• Denti e piccole parti atomiche non riconoscibili, rifiuti provenienti

da reparti di isolamento infettivo, contaminati da qualsiasi liquido

biologico secreto ed escreto.

(17)

Nell’organizzazione del lavoro:

- definire le modalità tecnica delle operazioni di confezionamento e stoccaggio dei rifiuti;

- conoscere i sistemi tecnici usati per queste operazioni nonché i tempi di raccolta, i percorsi e la differenziazione degli stessi nell’ambito della struttura sanitaria specifica;

• Gestione

• La gestione della raccolta, dello stoccaggio e del porto dei rifiuti viene affidato ad aziende, anche private, debitamente autorizzate ed iscritte all’Albo Nazionale che in genere forniscono i contenitori specifici adatti al confezionamento dei rifiuti speciali solidi di

derivazione sanitaria detti contenitori devono rispondere alle caratteristiche di idoneità indicate dalla legge (D.Lgs 22/97 e successive).

• In genere, le aziende che supportano la gestione dei rifiuti

forniscono vari tipi di contenitori da destinare ai rifiuti speciali di derivazione sanitaria, di varie dimensioni, di materiali plastici, in acciaio o in cartone, di natura specifica per taglienti e strumenti acuminati.

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(18)

Stesura dei protocolli e linee guida

• L’obiettivo principale della stesura del protocollo/line guida deve essere

• quello di uniformare i comportamenti generali nelle procedure di confezionamento dei rifiuti

• quello di rendere chiare le modalità per l’avvio allo smaltimento in sicurezza anche per coloro che, dopo il confezionamento,

movimentano e trasportano i rifiuti.

• I protocolli linee guida sono articolati in due sezioni, la prima

relativa alle raccomandazioni proprie per la manipolazione dei

rifiuti derivanti da attività sanitarie, la seconda relativa alle

procedure per il confezionamento del rifiuto.

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Raccomandazioni

• Immettere all’interno del contenitore esclusivamente i rifiuti speciali

• Durante le operazioni di confezionamento indossare sempre guanti di protezione

• Le sacche per la raccolta delle urine devono esser introdotte vuote; lo svuotamento deve avvenire in vuota;

• Il sangue e gli altri liquidi biologici possono essere immessi solo se opportunamente contenuti nei presidi monouso di origine (filtri emodialisi, drenaggi, circuiti C.E.C., ecc.) comprese le sacche di sangue ed emoderivati non utilizzabili, nonché le sacche utilizzate nel salasso terapeutico;

• Il contenitore deve essere riempito al massimo della sua capienza al fine di ottimizzare l’utilizzo, se il contenitore è in cartone non riempire più di ¾

• Non vanno assolutamente introdotti i presidi taglienti ed acuminati liberi all’interno dei suddetti contenitori (vedi raccolta rifiuti sanitari speciali ed acuminati

• I contenitori debbono essere allontanati tutti i giorni dai locali di produzione, la raccolta da parte della ditta autorizzata, nei tempi previsti, deve essere regolarmente verificata.

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Ubi societas ubi ius

Stato si fonda sul diritto ovvero :

L’organizzazione statuale è detta ordinamento giuridico:

I comandi che da essa derivano sono le norme giuridiche I rapporti che disciplina si definiscono rapporti giuridici

Le posizioni di ciascuno nei confronti degli altri e dello stesso Stato sono dette situazioni giuridiche soggettive

Definizione

Lo Stato, in particolare, è una forma di associazione di individui che, su un dato

territorio, si dà una serie di regole comuni (diritto) per realizzare la vita della collettività (popolo) che ad esso fa capo e da esso dipende.

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